Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/2001, n. 10063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10063 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
LA CORTE 1000 3/01 BLICA ITALIANA O L 4 L 7 3 O . S N E , B 1 N PA O I I Z D 1 A E 1 V - C 1 U UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRATTO CON LA EA. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 10630/99 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron..22667 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Ud.23/05/01 ConsigliereDott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: RA ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA I. PANATTONI 177/A, presso lo studio dell'avvocato MILIONI GUERRIERO ARISTIDE, che lo difende unitamente all'avvocato RAUDINO CARMELO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE NOTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO FRIGGERI 95, presso lo studio dell'Avvocato LONGO LUCIO che lo difende unitamente all'avvocato ERNESTO RIZZA, giusta delega in atti;
2001 879
- controricorrente -
1- nonchè
contro
CI GA;
intimata avverso la sentenza n. 11/99 del Giudice di pace di NOTO, depositata il 04/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato LONGO LUCIO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IE IM chiese al Giudice di pace di Noto, ed ottenne, de- creto ingiuntivo di condanna del Comune al pagamento di lire 1.050.000, affermando di aver venduto ad esso, e consegnato, della merce che non era stata pagata, ed allegando una fattura sottoscritta dal sindaco. Il Comune di Noto propose opposizione, e chiese la revoca del decreto ingiuntivo, affermando che il contratto era nullo, perché non era stata adottata dal competente organo alcuna deliberazione in ordine a tale acquisto. Il Giudice di pace accolse la richiesta dell'opposta di chiamare in causa il Sindaco, Giovanni Falconieri, che non si costituì, ma si presentò all'udienza stabilita e dichiarò che non era stato lui a sottoscrivere la detta fattura, ma ET FI, che lo aveva preceduto nella carica. Venne allora chiamato in causa anche quest'ultimo, che rimase contumace. Il Giudice di Pace di Noto, istruita la causa con acquisizioni do- cumentali, ha pronunziato il 4 marzo 1999 sentenza con cui ha accolto l'opposizione del Comune, ed ha condannato ET FI a pagare a IE IM la somma di cui al decreto ingiuntivo, rivalutata e maggiorata degli interessi. ET FI ha chiesto la cassazione di tale sentenza per sette motivi. Il Comune di Noto si è costituito ed ha chiesto conferma dell'accoglimento della sua opposizione. IE IM non si è costituita. Il Comune di Noto ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il quinto motivo di ricorso ET FI rileva che all'udienza di precisazione delle conclusioni IE IM chiese soltanto il rigetto dell'opposizione proposta dal comune, non anche la sua condanna, pur avendolo chiamato in causa;
e denunzia “vizio di ultrapetizione e viola- zione dell'art. 112 cod. proc. civ.. Il rilievo è esatto, e il motivo è fondato. Agli atti del processo non risulta allegato l'atto di chiamata in causa di ET FI, e non è possibile stabilire se e quali domande IE IM propose nei suoi confronti;
sta di fatto che all'udienza di pre- cisazione delle conclusioni del 1° febbraio 1999 quest'ultima si limitò a chiedere il rigetto dell'opposizione del comune, e nessuna domanda propose o ribadì nei confronti di ET FI. Nulla consente di ritenere che si sia trattato di una mera omis- sione materiale;
anche perché nelle note autorizzate IE IM ha espo- sto in modo compiuto e dettagliato le ragioni per cui a suo avviso l'opposizione del comune andava rigettata, e non ha neppure menzionato ET FI. La sentenza impugnata, per ciò che attiene alla condanna di quest'ultimo, va dunque cassata, senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 comma 3° cod. proc. civ. (vedi Cassazione civile, sez. III, 20 marzo 1979 n. 1624). Tutte le altre censure proposte dal ricorrente restano superate ed assorbite. 2 Le spese relative al rapporto processuale intercorrente tra IE IM, che ha chiesto l'esecuzione della sentenza impugnata nei confronti di ET FI, seguono la soccombenza. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti quelle sostenute dal Comune di Noto.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla con- danna con essa pronunziata di ET FI, e condanna IE IM a rifondere a quest'ultimo le spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire oltre lire 600.000 per onorari;
compensa tra le98.000 parti costituite quelle relative al rapporto processuale del quale è soggetto il Comune di Noto. Roma, 23 maggio 2001 Il presidente (Mario Spadone) L'estensore Правилни (Carlo Cioffi) IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 4 Η Ο Ν Λ Π Υ Ε Η Π Ο Ο 7 DEPORT 3 . ) N Roma 2.4 LUG. 2001 E , 1 C 9 A 9 1 P - I 1 1 D - 1 5 3