Sentenza 30 luglio 2004
Massime • 1
Un'ordinanza contingibile e urgente a suo tempo emanata dal sindaco ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142 del 1990 non può più considerarsi operativa e dar luogo, quindi, in caso di perdurante inosservanza, alla configurabilità del reato di cui all'art. 650 cod. pen. quando, a cagione del notevole lasso di tempo trascorso dalla sua emanazione, la situazione di urgenza debba ritenersi necessariamente venuta meno, ferma restando la possibilità che la condotta anzidetta, se ed in quanto costituente, comunque, violazione di specifici obblighi, risulti sanzionabile in via amministrativa ai sensi, attualmente, dell'art. 7 bis del T.U. sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. n. 267 de 2000 e, in precedenza, dell'art. 106 del R.D. n. 383 del 1934. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato in un caso in cui, a distanza di circa sei anni, era stata accertata la perdurante inottemperanza ad un'ordinanza con la quale il sindaco aveva ingiunto al destinatario la immediata cessazione dell'utilizzo di uno scaldabagno a gas, considerato pericoloso a cagione dell'insufficiente tiraggio della canna fumaria e della scarsa areazione del locale in cui l'apparecchio era posto).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 30/07/2004, n. 35576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35576 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio Presidente del 30/07/2004
Dott. ESPOSITO Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero Consigliere N. 18
Dott. PANZANI Luciano Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GENOVESE Francesco Antonio Consigliere N. 013292/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GIOVINAZZO ANTONINO, N. IL 06/10/1952;
avverso SENTENZA del 27/01/2004 TRIBUNALE di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Antonello Mura che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste;
udito il difensore Avv. Gerace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il signor ON NA proponeva rituale opposizione a decreto penale di condanna, con il quale era stato chiamato a rispondere, davanti al Tribunale di Milano, del reato di cui all'art. 650 cod. pen., per l'inottemperanza all'ordinanza del Sindaco di
Milano n. 1088 del 13 aprile 1994, adottata per ragioni di igiene e sicurezza pubblica.
Tale opposizione faceva seguito ad altra, identica, in ordine alla quale il predetto era stato condannato, per lo stesso reato, dal Pretore di Milano, con sentenza del 18 aprile 1996, divenuta definitiva il 26 marzo 1997.
All'esito del giudizio di merito, il Tribunale condannava l'opponente al pagamento di Euro 206,00 di ammenda, oltre alle spese processuali. Secondo il Giudice di merito, il provvedimento contingibile ed urgente, emanato ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142 del 1990, riguardava l'ingiunzione della "immediata 'cessazione' dell'utilizzo dell'impianto scaldabagno a gas installato nella cucina dell'abitazione del NA", a causa dell'inserimento dello scarico dello scaldaacqua a gas di proprietà del GIOVINAZZO, in una canna fumaria con tiraggio insufficiente e per la mancanza di aerazione del locale in cui era posto l'impianto, con serio pregiudizio per la salute pubblica e con pericolo di vita, derivanti dalle riscontrate esalazioni di monossido di carbonio. In data 17 febbraio 2000, a seguito di un accesso presso l'abitazione del NA, il personale dell'ASL di Milano constatava la perdurante inottemperanza dell'ordinanza sindacale e provvedeva al sequestro giudiziario dello scaldabagno, mediante il bloccaggio dell'erogatore del gas, poiché l'apparecchio, del tipo (cd. a camera aperta), doveva considerarsi come vietato dalla legge, potendo dar luogo ad esalazioni di monossido di carbonio.
Nonostante tale provvedimento, l'imputato ammetteva di continuare ad utilizzare lo scaldabagno e il giudice concludeva per la sua colpevolezza, non ravvisando nelle giustificazioni addotte alcuna scriminante.
2. Contro tale pronuncia il NA ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso (con il quale si duole dell'erronea applicazione della legge penale circa il destinatario dell'ordine contenuto nell'ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di Milano in data 13 aprile 1994, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), il signor NA deduce che l'ordine impartito dal Sindaco non lo riguardava, avendo come destinatali i Vigili Urbani addetti al settore Igiene e Sanità; mentre, sul piano oggettivo, l'obbligo consisteva nell'ordine di apposizione dei sigilli all'apparecchiatura, presente nell'alloggio del NA. Tanto più che, non avendo il giudice accertato se i sigilli fossero stati effettivamente apposti dai vigili, il comportamento dell'imputato non sarebbe passibile di alcuna censura (che, ove mai accertata, sarebbe ascrivibile alla diversa figura di reato di cui all'art. 335 cod. pen.).
2. Nel chiedere l'annullamento della sentenza di merito, il ricorso sollecita un esame di legalità dell'ordinanza sindacale, sia pure limitandolo, con la richiesta di una verifica circa il suo destinatario (i vigili sanitari in luogo dell'imputato) e il contenuto di tale obbligo (apposizione di sigilli in luogo della eliminazione effettiva dello stato di pericolo grave ed attuale). Prima di esaminarle il contenuto dell'atto integrativo del precetto penale, questa Corte, ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità di cui all'art. 650 cod. pen., non avendovi provveduto il giudice del merito, deve (Cassazione, sent. n. 7954 del 1996, rie. Soave) verificare previamente e complessivamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato poiché, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno dei possibili profili, l'inosservanza di quello non integra il reato contestato giacché, per la sua sussistenza, è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia "legalmente dato".
2.1. Infatti, in occasione delle ripetute censure di legittimità costituzionale prospettate al Giudice delle leggi, questo ha avuto modo di ammonire che la fattispecie dell'art. 650 Cod. pen. richiede il collegamento con un provvedimento "legalmente dato"; locuzione che va riferita alla legalità non soltanto formale, ma anche sostanziale del provvedimento: il dictum deve essere dato dall'autorità competente e nelle forme previste, e deve altresì trovare, in una o più norme dell'ordinamento giuridico il suo titolo di intrinseca legittimità (Sentenza n. 59 del 1958). Secondo la Consulta, infatti, nel caso dell'art. 650 c.p., spetta al giudice penale di indagare, volta per volta, se il provvedimento sia stato legittimamente emesso nell'esercizio di un potere-dovere previsto da una legge che determini con "sufficiente specificazione" le condizioni e l'ambito di applicazione del provvedimento (Sentenza n. 168 del 1971). Quella Corte, così, ha potuto negare che la fattispecie incriminatrice in esame contrasti con gli artt. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 della Costituzione, proprio perché al giudice penale è consentito di escludere l'arbitrio dell'autorità, attraverso la concessione di un potere ampio di sindacato, che va operato sulla legittimità del provvedimento non osservato e che è esteso al vizio di eccesso di potere, ed alla rispondenza dell'atto a ragionevoli motivi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico ed igiene, previsti con "sufficiente specificazione" da singole leggi dello Stato.
2.2. Nel caso di specie, l'esame dell'ordinanza contingibile ed urgente del 13 aprile 1994 rivela preliminari profili di inefficacia, risaltanti icto oculi, che impongono, più che la sua disapplicazione, l'inoperatività e, conseguentemente, la difettosità del presupposto dello stesso reato contestato. Infatti, l'ordinanza sindacale è stata adottata il 13 aprile 1994 e la verifica della sua inottemperanza, da parte della forza pubblica, è stata eseguita, per quel che qui rileva (dopo una prima volta, a cui è seguita la condanna del ricorrente con sentenza passata in giudicato il 26 marzo 1997), il 17 febbraio del 2000, e cioè a circa sei anni di distanza dal rilascio del provvedimento d'imperio. Al momento della verifica effettuata il 17 febbraio 2000, deve escludersi che l'atto esplicasse ancora i suoi effetti tipici (che, pure, originariamente aveva) in quanto essi sono legati al carattere urgente e contingibile del provvedimento, in relazione ai quali soltanto la disobbedienza del suo destinatario giustifica la sanzione penale. Quel verbale, infatti, può - al più - atteggiarsi ad accertamento della violazione d'un obbligo giuridico e regolamentare, di natura specifica, sanzionabile ai sensi dell'art. 106 TUCELP di cui al RD n. 383 del 1934 (atteso che la sua abrogazione è intervenuta solo nell'agosto del 2000, ad opera dell'art. 274, comma 1, lett. a), del TUEL di cui al D. Lgs. n. 267 del 2000) secondo quella linea giurisprudenziale più volte affermata da questa Corte e secondo la quale (Cassazione n. 11367 del 2004, ric. P.M. in proc. Gusmeroli), "in tema di violazione dei precetti contenuti in un'ordinanza sindacale, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 cod. pen. è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti adottati in relazione a situazioni 'non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa', mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice 'le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti', posto che, in tale caso, la condotta, già direttamente repressa con sanzione amministrativa dall'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, lo è anche attualmente per mezzo dell'art.
7-bis del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, come mod. dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, che puniscono la violazione dei precetti contenuti nei provvedimenti predetti". Obbligo specifico violato dal contravventore che si può far discendere dalla disciplina stabilita in ordine alla sicurezza degli impianti di riscaldamento (e climatizzazione) azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie (art. 1, comma 1, lett. c, legge 5 marzo 1990, n. 46).
Infatti, secondo l'art. 10 della detta legge n. 46 del 1990, "il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2". L'obbligo, che è assai ampio, ed è volto al buon funzionamento dell'impianto, è munito di specifica sanzione, di tipo amministrativo, stabilita nell'art. 16 ("Alla violazione di quanto previsto dall'art. 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila").
2.3. A distanza di sei anni dall'emanazione di quel provvedimento sindacale, non è seriamente possibile discorrere d'altro (anche se in questa sede lo si può solo accennare) che di una ricognizione delle irregolarità relative alla disciplina di tali impianti pericolosi. Non di ultrattività degli affetti dell'ordinanza contingibile ed urgente a suo tempo rilasciata dal Sindaco di quella città.
Con riferimento al sindacato di costituzionalità dell'art. 2 della legge di p.s., per la quale il prefetto ha la potestà di adottare, nel caso di emergenza o per grave necessità pubblica, i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico, il Giudice delle leggi ha stabilito, già con la sentenza n. 8 del 1956, che essa "deve essere interpretata non nel sistema nel quale ebbe nascimento, bensì nell'attuale sistema nel quale vive, e quindi (conforme alla giurisprudenza, ordinaria e amministrativa, dell'ultimo decennio) nel senso che detti provvedimenti, anche se talvolta valgono a fronteggiare una pluralità di situazioni, non sono altro che atti amministrativi limitati nel tempo e nell'ambito territoriale dell'ufficio che li ha emanati, e vincolati ai presupposti dell'ordinamento giuridico".
Limite temporale (riconosciuto dalla Consulta anche nella sentenza n. 617 del 1987, ove si afferma che quel tipo di provvedimento "è vincolato nel presupposto e nella causa ed ha durata molto limitata nel tempo") che, ove non espressamente apposto, spetta al giudice di merito individuare ma che, in casi estremi (come quello oggetto di questo giudizio), questa Corte deve rilevare, risultando icto oculi l'inefficacia dell'atto.
2.4. Dall'inefficacia dell'ordinanza-presupposto della contravvenzione contestata consegue non tanto la disapplicazione, ma il rilievo della sua sostanziale carenza e, quindi, al pari della prima (Cassazione, sent. n. 7954 del 1996, rie. Soave), il rilievo del difetto del presupposto della legittimità sostanziale e la conclusione che l'inosservanza del provvedimento dal parte del ricorrente non ha integrato il reato in questione (per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia " "legalmente dato"), ma al più una violazione amministrativa (della quale non può discutersi in questa sede).
3. La sentenza impugnata, che non ha compiuto l'esame di legalità del provvedimento presupposto e non ha rilevato la sua inefficacia, va annullata senza rinvio, perché il reato ascritto all'imputato non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Feriale della Corte di Cassazione, dai magistrati sopraindicati, il 30 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2004