Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2016, n. 52007
CASS
Sentenza 24 novembre 2016

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Integra l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 340 cod. pen. la condotta del medico preposto al servizio di guardia medica che si renda irrintracciabile durante l'orario di lavoro - non assicurando la propria presenza in ambulatorio nell'orario stabilito, e non rendendosi disponibile ad interloquire tramite l'utenza telefonica mobile comunicata per l'espletamento del servizio - da cui consegua, a causa della sua assenza, l'invio dei pazienti, da parte degli infermieri, al locale pronto soccorso.

Ai fini della configurabilità del reato di truffa, sussiste l'ingiustizia del profitto nell'ipotesi in cui il lavoratore - attestando, contrariamente al vero, la propria presenza continuativa in servizio - assicuri un orario ridotto e tuttavia percepisca per intero il compenso stabilito forfettariamente per la giornata lavorativa completa, in quanto l'assenza per alcune ore incide comunque sul sinallagma retributivo, provocando un danno economico al datore di lavoro.

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  • 1Legittimo investigatore privato per controllo su attività extralavorativa del lavoratore (Tr. Padova, 2/10/2019)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 ottobre 2019

    2 ottobre 2019, Tribunale di Padova Il rigoroso divieto di controllo occulto sull'attività lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali non opera nel caso in cui il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti che possono configurare condotte illecite, quali ad esempio la violazione del divieto di concorrenza, fonte di danni per il datore di lavoro, ovvero l'utilizzo improprio, da parte di un dipendente, di permessi di cui all'art. 33 del legge n. 104/1992 , e a maggior ragione nel caso in cui si tratti di comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti (cosiddetti "controlli difensivi"). L'incarico ad un investigatore privato da …

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  • 2Il fenomeno del “badge and go” in ambito sanitario
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 7 gennaio 2017

    Cari lettori, i media raccontano oramai troppo frequentemente la storia dei c.d. “furbetti del cartellino”, ossia di dipendenti pubblici che sebbene avessero badgiato con il loro cartellino identificativo, sono risultati poi irreperibili sul posto di lavoro. Il c.d. “badge and go” è – ahimè! – un fenomeno oramai molto diffuso in Penisola ed in questa sede illustrerò la vicenda giudicata dagli Ermellini, nella sentenza n° 52007/2016, prendendo le mosse, come sempre, dal fatto storico. Tizio, medico in servizio presso il presidio di guardia medica di un piccolo paesino affollato da turisti nel periodo invernale, viene ritenuto responsabile dei reati di cui agli articoli 340 c.p. e 640 c.p. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2016, n. 52007
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52007
Data del deposito : 24 novembre 2016

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