Sentenza 9 aprile 2013
Massime • 2
Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità anche la condotta che, coinvolgendo solo un settore dell'attività svolta, determini un'alterazione temporanea della regolarità dell'ufficio o del servizio, purché oggettivamente apprezzabile. (Fattispecie relativa al mancato rispetto, in due distinte occasioni in cui vi era urgente necessità di esami ematici, dei turni di pronta reperibilità ospedaliera da parte di un tecnico di laboratorio biomedico).
Ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 340 cod. pen., è sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischio.
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- 1. Art. 340 - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessitàhttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'art. 340, in linea con l'interesse tutelato, sanziona non solo la condotta che abbia comportato l'interruzione del servizio pubblico di cui si tratti, bensì anche il comportamento che abbia inciso semplicemente sul regolare svolgimento dell'ufficio o servizio pubblico (Sez. 6, 46461/2013). Proprio la rilevata ampiezza dell'ambito di applicazione della norma ha indotto la giurisprudenza a puntualizzare che, ferma la rilevanza di un'alterazione anche temporanea del servizio, essa deve tuttavia rivestire un'oggettiva significatività, risultando così esclusi dalla sfera di operatività della fattispecie incriminatrice in questione i casi in cui la condotta …
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Integra il reato di interruzione di pubblico servizio la condotta che, pur non determinando l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso: anche l'interruzione o un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio, posto che la fattispecie tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento. Per l'elemento psicologico del delitto di interruzione di pubblico servizio è sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l'interruzione o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2013, n. 39219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39219 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 09/04/2013
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 701
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 27478/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI LA AR IA nata a San Valentino in [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 01/12/2011 dalla Corte di Appello di Ancona;
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile A.S.U.R. Marche 1 - Pesaro, avv. Ruggeri Lorenzo, che - riportandosi alla memoria in atti - si è associato alla richiesta del P.G..
FATTO E DIRITTO
1. Con il ministero del difensore l'imputata TE LA impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la decisione resa il 5.6.2008 dal Tribunale di Pesaro, con cui è stata condannata alla pena sospesa di venti giorni di reclusione, convertita in Euro 760,00 di multa, e al risarcimento del danno in favore della parte civile Azienda Sanitaria di Pesaro per il reato di interruzione continuata di pubblico servizio aggravata ex art. 61 c.p., n.
9. Fatti realizzati dalla TE, tecnico del laboratorio biomedico dell'ospedale di Novafeltria in regime di lavoro part-time per tre giorni settimanali, tenuto a svolgere (a seguito di contratto collettivo dell'aprile 2004) anche turni di pronta disponibilità ospedaliera, con il rifiutare deliberatamente di rispettare i turni di reperibilità nei giorni 12 e 20 gennaio 2005, non facendosi rintracciare telefonicamente e nel secondo caso facendo comunicare dal marito che non sarebbe andata in ospedale, benché in entrambi i casi la sua presenza fosse imposta da ragioni di urgenza connesse al ricovero di pazienti per i quali vi era necessità di rapidi esami ematici e di laboratorio. Condotte con le quali la ET interrompeva e comunque turbava la regolarità del servizio del presidio ospedaliere almeno per l'apprezzabile tempo occorso per reperire nelle due situazioni il tecnico di laboratorio di secondo turno e ottenerne la presenza in ospedale.
Le due conformi decisioni di merito hanno ritenuto acquisiti, sulla base delle risultanze dibattimentali, univoci elementi di prova della responsabilità dell'imputata. La materialità delle condotte omissive e di rifiuto dell'incaricata del pubblico servizio sanitario è stata considerata palese alla luce delle dichiarazioni testimoniali del personale medico e infermieristico dell'ospedale che inutilmente ha cercato di reperire la TE, stante l'indifferibile esigenza di indagini endodiagnostiche di laboratorio per pazienti ricoverati d'urgenza, nonostante la stessa fosse investita dell'obbligo del turno di "pronta disponibilità" il 12 e il 20 gennaio 2005. Di tal che non sussistono dubbi sul fatto che l'inosservanza dei due turni da parte della prevenuta abbia ingenerato significativi ritardi e comunque l'irregolarità dell'efficace servizio ospedaliere in entrambe le circostanze. Quanto all'elemento soggettivo del reato, in particolare la Corte di Appello (trattandosi di tema centrale del gravame contro la prima decisione) ha evidenziato l'inconferenza della tesi difensiva della ET incentrata sui consigli fornitile (e da lei erroneamente seguiti) dall'allora suo coniuge, convinto nella sua veste di legale che la consorte non fosse obbligata a effettuare, perché lavoratrice part-time, i servizi di reperibilità come tecnico di laboratorio sanitario. Ribadito che il reato di cui all'art. 340 c.p. è punito a titolo di dolo generico, la Corte territoriale ha posto l'accento sull'oggettivo dato per cui la TE aveva visto respingere dal giudice del lavoro fin dal novembre 2004 (sentenza 9.11.2004) il ricorso presentato a norma dell'art. 700 c.p.c., con il ministero legale del marito, contro l'amministrazione sanitaria per non essere sottoposta ai turni di reperibilità ospedaliera.
2. Con l'odierno ricorso per cassazione si deduce insufficienza e contraddittorietà della decisione di appello sotto duplice profilo. Impropriamente la Corte dorica ha ipotizzato che l'appello dell'imputata, nel contestare la linearità della sentenza del Tribunale, sarebbe incorso in una sovrapposizione dei contenuti narrativi delle testimonianze afferenti ai due episodi criminosi attribuiti all'imputata. Ma così non è, dovendo - se mai - ascriversi proprio ai giudici di appello una certa confusione tra le deposizioni dei testi NU LI, LI AN AR e DR NA. Diversamente da quanto suppongono i giudici del gravame le deposizioni del medico LI AN AR e dell'infermiera NA non sono state sovrapposte, poiché entrambe hanno riguardo - per l'episodio del 20.1.2005 - allo stesso paziente per il quale servivano markers cardiaci (esami chimici) in successione temporale (ogni sei ore) già programmata e, quindi, senza reale carattere di urgenza da imporre l'immediata presenza di un tecnico di laboratorio in ospedale.
Incongrua deve comunque considerarsi la valutazione della Corte territoriale in tema di elemento soggettivo del reato. Sia perché la TE non ha avuto reale consapevolezza del possibile rilievo penale del suo contegno di rifiuto di svolgere i servizi di pronta reperibilità, essendo stata fuorviata - come sembra riconoscere, del resto, la sentenza di primo grado - dagli errati consigli legali del marito avvocato. Sia perché l'imputata "non ha mai personalmente rifiutato di adempiere al proprio servizio" nei contatti instaurati per i due giorni oggetto di regiudicanda con il presidio ospedaliere. Le argomentazioni del ricorso sono contestate dalla memoria difensiva (depositata il 26.3.2013) con cui la costituita parte civile A.S.U.R. Marche invoca la declaratoria di inammissibilità o di rigetto dell'impugnazione.
3. Gli esposti motivi di censura, per alcuni versi generici (laddove riproducono temi di doglianza pur ben vagliati dai giudici di appello), sono infondati. Evenienza che, tuttavia, non esime dal constatare - per gli effetti di cui all'art. 129 c.p.p., comma 1 - che il reato ascritto alla ricorrente è attinto da causa estintiva per sopravvenuta prescrizione.
3.1. I rilievi espressi sulla linearità storica e logica della decisione impugnata in tema di ricostruzione degli accadimenti dei giorni 12 e 20 gennaio 2005 non hanno pregio. Dalla congiunta lettura della sentenza di primo grado e dell'atto di appello dell'imputata emerge con chiarezza che correttamente la Corte di Appello ha evidenziato l'erroneità dei richiami difensivi alle testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale, confondendone i rispettivi riferimenti ai detti due giorni.
In vero il 12 gennaio la presenza in ospedale della TE si rendeva necessaria per eseguire con urgenza l'esame delle troponomine (enzima cardiaco) su un paziente condotto in ospedale in emergenza cardiaca dal servizio 118, come affermato dai medici del pronto soccorso, dalla dr.ssa NU LI (tecnico di laboratorio convocato in ospedale alle ore 20.15 per la conclamata irreperibilità della TE), dall'infermiera NA (invano adoperatasi per rintracciare la TE, chiamata più volte senza risposta alcuna sia sull'utenza fissa che sul cellulare personale).
Analoga situazione, imputabile alla TE resasi irreperibile nonostante il turno di disponibilità, si riproduce il 20.1.2005, allorché si rendeva necessario procedere al secondo esame dei markers cardiaci (da eseguirsi secondo il protocollo sanitario a distanza di sei ore dal primo) su paziente ricoverato in ospedale alle ore 14.00 di quello stesso giorno. Da eseguirsi, dunque, intorno alle ore 20.00. Cioè in pieno orario compreso nel turno di reperibilità (19.30/7.30) della TE, la cui indisponibilità a raggiungere l'ospedale per il detto incombente è stata asseverata dalla dr.ssa AN AR LI, medico di guardia del pronto soccorso dell'ospedale di Novafeltria, che ha riferito di aver telefonato (alla presenza dell'infermiera Ticchi) a casa della TE, ove le ha risposto il marito, comunicandole che la moglie non si sarebbe presentata in ospedale. Ne discende che sotto l'aspetto della ricostruzione sequenziale dei contegni dell'imputata nei due giorni incriminati non sono configurabili contraddizioni o discrasie di sorta. Tali contegni hanno integrato, nei due citati giorni, un oggettivo ritardo del pubblico servizio ospedaliero, sicuramente sussumibile nella contestata fattispecie dell'art. 340 c.p., a nulla rilevando l'asserita brevità (per altro non certo trascurabile in termini orari) dell'interruzione del servizio. Il reato di cui all'art. 340 c.p. tutela, del resto, non soltanto l'effettivo e ininterrotto funzionamento di un servizio pubblico, ma anche il suo ordinato svolgimento, sì che diviene irrilevante la temporaneità dell'interruzione o il fatto che si sia trattato di un semplice "turbamento" nel regolare sviluppo del servizio stesso (cfr.: Cass. Sez. 6, 26.10.2007 n. 44845, Stante, rv. 238096; Cass. Sez. 6, 22.9.2011 n. 36253, P.G. in proc. Caputo, rv. 250810).
3.2. Se ai fini della sussistenza del reato punito dall'art. 340 c.p. non occorre che la interruzione o il turbamento siano duraturi, essendo sufficiente che l'ordinato svolgersi dell'ufficio o del servizio resti impedito o alterato sia pure per breve tempo, è altrettanto agevole rilevare come non si richieda che la condotta dell'agente sia intenzionalmente diretta a provocare l'interruzione o il turbamento, giacché l'elemento soggettivo del reato consiste nella consapevolezza che l'azione possa cagionare un risultato previsto come possibile e di cui si siano accettati i rischi, cioè si esprima in forma di dolo generico anche nella sua manifestazione di dolo cd. eventuale (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. 6 11.2.2010 n. 896, Notarpietro, rv. 246411). Ora nel caso della ricorrente la Corte di Appello (come già il giudice di primo grado) ha ineccepibilmente rilevato che nessuna giustificazione può mai rivenire a condotta omissiva e declinante i doveri funzionali del proprio pubblico servizio attuata dalla TE nei pretesi fuorvianti consigli legali fornitile dal coniuge. Non fosse altro perché l'imputata aveva perfetta contezza della illegittimità del suo rifiuto d svolgere i turni ospedalieri del laboratorio biomedico a seguito del poco precedente rigetto da parte del giudice del lavoro del suo ricorso ex art. 700 c.p.c. su tali specifiche mansioni correlateci suo inquadramento professionale nella struttura sanitaria.
Evenienza che l'imputata ha inteso scientemente ignorare, inviando all'ospedale nel gennaio 2005 esplicite preventive comunicazioni di inottemperanza ai turni di reperibilità per i quali era stata designata.
3.3 L'illustrata infondatezza dei motivi di ricorso non può far velo, nondimeno, al rilievo che il reato ascritto all'imputata è oggi attinto da causa estintiva per decorso del corrispondente termine prescrizionale nella sua massima estensione ex art. 161 c.p. (sette anni e sei mesi). I fatti integranti l'accusa sono cessati, come da imputazione, alla data del 20.1.2005. Il relativo termine massimo di prescrizione è spirato il 20.7.2012 in assenza di eventuali sospensioni legali del termine e, quindi in epoca successiva alla pronuncia della impugnata sentenza di appello. La descritta emergenza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza e la declaratoria della sopravvenuta causa estintiva del reato in ossequio all'obbligo di cui all'art. 129 c.p.p., comma 1, in difetto - per le ragioni prima enunciate - di elementi che elidano la responsabilità penale della ricorrente o configurino situazioni suscettibili di ricadere nel paradigma dell'art. 129 c.p.p., comma 2. Esito da escludersi alla luce della logica e corretta motivazione della sentenza di appello, unico atto in base al quale (in uno alla confermata sentenza di primo grado) questo giudice di legittimità potrebbe individuare il profilarsi di una più favorevole causa liberatoria ex art. 129 c.p.p., comma 2 rispetto alla causa estintiva prescrizionale (cfr.: cass. sez. 4, 18.9.2008 n. 40799, Merlo, rv. 241474; cass. sez. 6, 12.6.2008 n. 257944, Capuzzo, rv. 240955). Vanno mantenute ferme le statuizioni civili adottate dalle conformi decisioni di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013