Sentenza 27 aprile 1999
Massime • 1
Impugnato giudizialmente il licenziamento disciplinare per mancata affissione del codice disciplinare, costituisce questione nuova, e quindi inammissibile, essendo stata sollevata solo nelle note conclusive in primo grado, la deduzione della violazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, per avere il datore di lavoro omesso di contestare in modo specifico l'infrazione. (La S.C. ha precisato che anche considerando la deduzione come "emendatio libelli", sarebbe stata necessaria la preventiva autorizzazione del giudice, la quale può essere desunta "implicitamente" solo attraverso il concreto esame e la decisione nel merito della domanda modificata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/1999, n. 4219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4219 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Presidente -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - rel. Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RE UA, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. ZANARDELLI 36, presso lo studio dell'avvocato SERGIO ROSSI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
e da ultimo d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.
- ricorrente -
contro
LAVINIUM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato ETTORE PAPARAZZO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9777/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 21/05/97 R.G.N.40870/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/99 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE di Roma OR SQ deduceva di aver prestato lavoro alle dipendenze della Lavinium s.r.l., con la qualifica di capo-cuoco dall'8.10.1990 al 18.6.1992, data in cui era stato licenziato in tronco, che il provvedimento di risoluzione del rapporto concerneva l'addebito, contestato con lettera dell'8.5.1992, di non aver "provveduto all'espletamento di importanti mansioni quali il prelievo delle materie prime di cucina, la presentazione dei piatti e del buffet" e di essersi rifiutato di preparare il pasto serale per i dipendenti;
che il licenziamento era stato preceduto dalla sanzione disciplinare della sospensione cautelare dal servizio per gg. 10, comminatagli in data 6.4.1992 per aver "arrecato disagio alla serenità del rapporto di lavoro"; che la massima sanzione disciplinare doveva considerarsi nulla per mancata affissione del codice disciplinare e, comunque, annullabile per mancanza di giusta causa, non corrispondendo a verità i fatti contestati. Chiedeva, quindi, che il RE dichiarasse nullo, annullabile o inefficace il licenziamento intimatogli, con ordine di immediata reintegra nel posto di lavoro, condannando la società convenuta al risarcimento dei danni, nonché al versamento dei contributi previdenziali, con salvezza dell'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 L. n: 108/90; il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Si costituiva la Lavinium s.r.l. opponendo che il giorno 28.3.1992 il OR aveva tenuto un comportamento intemperante, giungendo anche a "vie di fatto" nei confronti del personale sottoposto;
che per tali avvenimenti gli era stata comminata la sanzione della sospensione per 10 giorni, poi di fatto non eseguita, avendo il OR chiesto la costituzione di un collegio di arbitrato presso l'UPLMO, la cui procedura si era poi conclusa con archiviazione per sopravvenuto licenziamento del lavoratore;
che i fatti ascritti nella lettera di licenziamento corrispondevano a quanto denunziato dai colleghi con rapporti diretti alla direzione del 13.4.1992; che il codice disciplinare era regolarmente affisso;
che la gravità dei fatti contestati rendeva intollerabile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Nelle note autorizzate del 2.5.1994 il OR deduceva anche la violazione dell'art. 7 L. 300/70, per dedotti vizi procedimentali. Con sentenza del 9.6.1994 il RE rigettava la domanda. Avverso tale decisione proponeva appello il OR, cui resisteva la Lavinium s.r.l..
Con sentenza del 5.11.1996-21.5.1997, l'adito Tribunale di Roma rigettava l'appello e condannava l'appellante alle spese del grado. In riscontro ai motivi di gravarne, il Giudice d'appello riteneva che correttamente il RE aveva considerato tardiva l'eccezione di violazione delle garanzie procedimentali di cui all'art.7 L. n.300/70, tenuto conto che i profili di nullità prospettati con tale eccezione non erano stati dedotti nell'atto introduttivo del giudizio;
e che altrettanto correttamente quel Giudice aveva valutato le risultanze istruttorie nonché la gravità delle violazioni commesse dal lavoratore, che giustificavano l'intimato licenziamento. Ricorre per cassazione il OR formulando tre motivi. Resiste la Laviniurn s.r.l. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata dalla società resistente, di inammissibilità del ricorso per essere carente dei requisiti previsti dall'art. 366 n.4 c.p.c. ed in particolare della indicazione delle norme di diritto sulle quali i motivi si fondano. Invero, mentre per un verso le ragioni poste a base del ricorso si comprendono agevolmente, come del resto risulta dai riscontri forniti dalla difesa della società, per altro verso va evidenziato che l'indicazione, ai sensi dell'art.360 n. 4 c.p.c., delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti della impugnazione, sicché la mancata od erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l'inammissibilità del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del quid disputandum (Cass.16.5.1997 n. 4340; Cass.
8.11.1996 n. 9774; Cass. 9252/98). Con il primo motivo il OR deduce che il Tribunale, nonostante nell'atto introduttivo fosse stata chiesta le condanna della convenuta alla riassunzione o al risarcimento del danno "nel caso in cui non si ravvisasse la nullità del licenziamento disciplinare", ha ritenuto trattarsi di questione nuova, tardivamente proposta, quella concernente il vizio procedimentale dedotta solo in sede di note conclusive.
Il motivo è infondato, giacché -come rimarcato dal Tribunale- solo nelle note autorizzate del 2.5.1994 (in primo grado) il OR deduceva la violazione dell'art.7 L. n.300/70 per avere il datore di lavoro sia omesso di contestare in modo specifico l'infrazione, difettando nella comunicazione di addebito l'indicazione di ogni riferimento temporale nonché la precisazione delle mansioni il cui espletamento si assumeva non adempiuto, sia di sanzionare con tempestività l'infrazione, risalendo i fatti ad un periodo ricompreso tra i 25 e i 46 giorni antecedenti la contestazione dell'8 maggio 1992.
Ma tale deduzione, venendo ad introdurre nel processo un fatto nuovo ed un diverso tema d'indagine e di decisione, correttamente è stata ritenuta inammissibile, non potendo di certo essa essere desumibile dal riferimento alla "nullità del licenziamento disciplinare", limitata - come emerge dal ricorso introduttivo- alla mancata affissione del codice disciplinare (v. Cass. 1793/1993; Cass 11469/1993). D'altra parte - come rilevato dal Tribunale- anche a voler ritenere che l'ipotesi in esame integri solo una emendatio libelli, le questioni nuove non avrebbero comunque potuto formare oggetto di una decisione di merito, giacché l'art. 420 c.p.c. subordina l'ammissibilità della emendatio alla preventiva autorizzazione del giudice, la quale può essere concessa solo in presenza di gravi motivi, mentre nel caso in esame alcuna autorizzazione venne data dal RE ne' esplicitamente ne' implicitamente, ne' vennero formulate nuove conclusioni dalle parti.
Neppure può sostenersi -come si sostiene in questa sede- che in ogni caso, proprio perché le c.d. questioni nuove erano state dedotte solo in sede di note conclusive, stante l'accettazione del contraddittorio sul punto per mancata opposizione da parte della difesa della Soc. Lavinium, l'autorizzazione del giudice ex art. 420 era da ritenersi implicita.
Nella specie, non vi è ne' prova di accettazione del contraddittorio nè di autorizzazione implicita, la quale -come affermato da questa Corte- può essere data, appunto, "implicitamente" solo attraverso il concreto esame e la decisione nel merito della domanda modificata (Cass.
3.10.1995 n. 10371). Con il secondo motivo il ricorrente contesta la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, richiedendone sostanzialmente un ulteriore esame da parte di questa Corte, sotto il profilo della inadeguatezza della motivazione da parte del Tribunale. Il motivo non può essere accolto dal momento che il Giudice d'appello ha ampiamente dato conto della sua valutazione, evidenziando che non risultavano rese dall'AC (cioè dal teste che anche in questa sede il OR indica come colui che avrebbe deposto in suo favore) dichiarazioni palesemente contrastanti con quanto sostenuto dagli altri testi ( in particolare, DO e ON), in quanto , mentre questi ultimi avevano riferito del rifiuto del OR di preparare i pasti per i dipendenti, l'AC si era limitato ad affermare che tale circostanza "non gli risultava", aggiungendo di "ritenere" che il comportamento del OR fosse sempre stato puntuale nella preparazione dei pasti. Da tali affermazioni del tutto coerentemente il Tribunale ha fatto discendere il convincimento della inidoneità delle stesse ad escludere la circostanza addebitata al lavoratore e, comunque, della loro ininfluenza nella parte in cui esprimono una mera opinione soggettiva del teste sull'osservanza, da parte del OR, dei propri doveri professionali.
Ed è consolidato il principio secondo cui sfugge al controllo di legittimità la valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito, giacché la ricerca dei vari elementi di prova e la valutazione di essi. sono attività demandate all'esclusiva potestà del giudice di merito, il cui convincimento è incensurabile in sede di legittimità, sempre naturalmente che detto giudice dia contezza, nella motivazione, delle ragioni che sorreggono l'apprezzamento ed in ogni caso, di aver tenuto presente l'intero quadro probatorio acquisito (Cass. 14.4.1987 n. 3704). Egualmente infondato è il terzo motivo con cui si lamenta l'insufficiente ("apparente") motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della "giusta causa" del licenziamento, in particolare, sotto il profilo della mancata valutazione sia della proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto all'addebito, sia della permanenza del vincolo fiduciario in relazione alle mansioni che il OR avrebbe potuto svolgere all'interno dell'azienda. Sul punto il Tribunale ha ampiamente e convincentemente motivato, osservando che nella lettera di licenziamento del 18.6.1992 la società Lavinium aveva posto a fondamento del recesso i fatti contestati al OR con le sue precedenti comunicazioni, notificate al lavoratore. Oltre all'episodio dello "strattonamento" commesso dal OR nei confronti della sottoposta ON LE il 28.3.1992 (confermato in istruttoria dalla teste) -episodio che aveva costituito oggetto di una sanzione disciplinare non eseguita- i fatti cui l'atto di licenziamento si riferiva erano quelli contestati con lettera raccomandata dell'8.5.1992. In tale occasione, la società datrice aveva ascritto al OR di non aver "provveduto all'espletamento di importanti mansioni quali il prelievo delle materie prime di cucina, la presentazione dei piatti e dei buffet", di aver "rifiutato la preparazione del pasto serale per il personale di servizio" e di aver omesso "gli ordinari controlli di chiusura della cucina", nonché di aver tenuto un "comportamento ostile con i collaboratori". Tali fatti -precisa il Tribunale- erano stati specificamente denunciati alla Direzione aziendale da alcuni dipendenti (ON, DO e IO) con due lettere del 13.4.1992, espressamente confermate dai testi dinanzi al RE. Aggiunge ancora il Tribunale che, unitamente alla lettera di licenziamento venne rimessa al OR una lettera datata 12.6.1992 con cui il "maitre" di sala lamentava altri gravi fatti commessi dal lavoratore nell'espletamento delle sue mansioni di chef (incuria nella presentazione dei piatti, lamentele della clientela, spreco degli alimenti).
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha coerentemente affermato che i descritti comportamenti costituiscono altrettante violazioni dei fondamentali doveri che gravavano sul OR in relazione alla sua qualifica di chef , nonché alla sua posizione di preposto alla gestione della cucina e alla direzione del personale ivi addetto, precisando che le intemperanze nei confronti di una sottoposta, l'incuria nella presentazione e nella conservazione delle vivande, il rifiuto di preparare i pasti per i dipendenti dell'azienda -fatti tutti confermati in istruttoria dai testi - avevano realizzato infrazioni immediatamente riferibili alle funzioni proprie della posizione lavorativa del OR ed erano, per natura, numero e modalità, obiettivamente e soggettivamente idonee, anche in relazione all'elemento psicologico dell'agente, a ledere la fiducia che il datore di lavoro ripone nel suo dipendente, tali quindi da esigere un sanzione non minore di quella espulsiva.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della Lavinium s.r.l., delle spese di questo giudizio, liquidate in L.28.000, oltre L 3.000.000 (tremilioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 8 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 1999