Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/1999, n. 4219
CASS
Sentenza 27 aprile 1999

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Impugnato giudizialmente il licenziamento disciplinare per mancata affissione del codice disciplinare, costituisce questione nuova, e quindi inammissibile, essendo stata sollevata solo nelle note conclusive in primo grado, la deduzione della violazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, per avere il datore di lavoro omesso di contestare in modo specifico l'infrazione. (La S.C. ha precisato che anche considerando la deduzione come "emendatio libelli", sarebbe stata necessaria la preventiva autorizzazione del giudice, la quale può essere desunta "implicitamente" solo attraverso il concreto esame e la decisione nel merito della domanda modificata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/1999, n. 4219
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4219
    Data del deposito : 27 aprile 1999

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