Sentenza 22 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2002, n. 14892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14892 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
E N A O L I L Z E A D R T 9 S 7 . I 1 T G 3 R E PUBBLICA ITALIANA . A R ' N L A L 7 6 D E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9 D 1 E - I T S 5 N RTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 N E Oggetto E S E S E G " I G 1 48 92/0 SEZIONE PRIMA CIVILE A E L Composta dagli Ill.mi R.G.N. 3058/00 Dott. Rosario DE MUSIS PLENTEDA Consigliere Dott. Donato Cron. 34802 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere SALVAGO Consigliere Rep. Dott. Salvatore RORDORF Rel. Consigliere Ud. 10/07/2002 Dott. Renato ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: UPICA UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO DI CALTANISSETTA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
OR NG;
- intimato -
2002 avversO la sentenza n. 450/99 del Pretore di GELA, 1611 depositata il 15/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2002 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Il sig. EL RD, vistasi recapitare un'ordinanza ingiunzione con cui l'Ufficio Provinciale Industria Commercio ed Artigianato di Caltanissetta gli ingiungeva di pagare la somma di £. 100.000 a titolo di sanzione amministrativa per non avere egli apposto sul- la licenza di panificazione il prescritto visto annuale relativo all'anno 1992 né versato la relativa tassa, propose tempestiva opposizione dinanzi al pretore di Gela con ricorso depositato il 22 dicembre 1997. So- stenne che la sanzione era illegittima, giacché egli aveva cessato la propria attività di panificatore sin dal giugno del 1988, lo aveva а suo tempo comunicato alla competente commissione provinciale per l'artigianato ed era stato cancellato dall'albo degli imprenditori artigiani con provvedimento del 23 gennaio 1989; ragione per cui nessun obbligo di apposizione del visto sulla licenza residuava а suo carico nell'anno 1992. All'udienza di comparizione l'amministrazione con- venuta, non essendosi ritualmente costituita, fu di- chiarata contumace. Con sentenza depositata il 15 settembre 1999 il pretore osservò che il presupposto per il sorgere dell'obbligo di apposizione del visto sulla licenza di panificazione e di pagamento della tassa connessa, a norma degli artt. 6 e 7 della legge n 1002 del 1956, è esercizio dell'attività di panificazione.il concreto Aggiunse che sarebbe stato perciò onere dell'amministrazione dimostrare che l'opponente aveva continuato ad esercitare tale attività pur dopo essere decaduto dalla licenza per omesso rinnovo alla scadenza annuale. Accolse quindi l'opposizione, non avendo l'anzidetta prova, e perciò l'amministrazione fornito annullò l'ingiunzione e condannò l'amministrazione al pagamento delle spese processuali. Contro questa sentenza l'Ufficio Provinciale Indu- stria Commercio ed Artigianato di Caltanissetta, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricor- so per cassazione deducendo due motivi d'impugnazione. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso è volto a denun- 1. - ciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 3 e 23 della legge 24 novembre 1981, n° 689, per avere il pretore erroneamente dichiarato e ribadito in sentenza convenuta in quel la contumacia dell'amministrazione grado di giudizio. L'Avvocatura ricorrente sostiene che il pretore avrebbe dovuto tener conto del fatto che alla prima udienza, tenutasi il 12 febbraio 1999, il rappresentan- te dell'amministrazione (che pure aveva già fatto tem- pestivamente prevenire in cancelleria la documentazione inerente alla violazione contestata) non aveva potuto essere presente solo a causa delle condizioni metereo- logiche che avevano reso impraticabile la strada. Cir- costanza, questa, che oltre ad essere notoria era stata anche successivamente dichiarata dal funzionario dell'amministrazione presente alla successiva udienza di discussione, senza che tuttavia il pretore ne avesse tenuto conto. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n°1002 del 1956, nonché l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo l'Avvocatura ricorrente il pretore non avrebbe adeguatamente considerato che il provvedimento amministrativo di iscrizione all'albo delle imprese ar- tigiane spiega effetti diversi dal rilascio della li- 4 cenza per l'esercizio della panificazione, sicché la cancellazione dall'albo non esclude che il sig. RD potesse continuare a svolgere comunque la propria atti- vità e fosse perciò tenuto al rispetto degli obblighi inerenti al possesso della licenza di panificazione. 2. - Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato. E' inammissibile il primo motivo per la decisiva ed assorbente ragione che, dalla stessa prospettazione del ricorso, non si evince in alcun modo che il preteso error in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice di merito abbia avuto una qualche incidenza causale sull'esito finale del giudizio. L'amministrazione ri- corrente, infatti, si duole della declaratoria di con- tumacia, ma non indica se e quale eventuale mezzo di difesa tale declaratoria le avrebbe precluso о come, altrimenti, una diversa valutazione in ordine alla con- testata situazione di contumacia avrebbe potuto riflet- tersi sul tenore della sentenza che ha accolto l'opposizione proposta dal sig. RD. Ed è superfluo aggiungere che neppure esiste alcun nesso di consequen- zialità logica tra la declaratoria di contumacia e la condanna alla rifusione delle spese processuali in fa- vore della controparte, giacché tale condanna trae fon- damento dalla soccombenza e non certo dalla contumacia. 5 Ne consegue il difetto d'interesse a far valere in questa sede il preteso vizio procedurale. - Non coglie nel segno neppure il secondo moti- 3. vo di impugnazione. Contrariamente a quel che sostiene l'amministrazione ricorrente, il pretore non ha affatto trascurato i diversi scopi ed i diversi effetti legati, da un lato, all'iscrizione di un panificatore nell'albo delle relative imprese artigiane, dall'altro alla con- cessione ed all'effettivo esercizio della licenza di panificazione. La decisione con cui il pretore ha accolto l'opposizione si basa, invece, sul rilievo che - in una situazione come quella in esame, nella quale è pacifico tra le parti che il soggetto interessato da anni ha chiesto ed ottenuto la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane e non ha più rinnovato il visto della licenza alla scadenza annuale compete all'amministrazione, che voglia ulteriormente esigere all'esercizio di tale licenza, di la tassa inerente fornire la prova che quel soggetto ha invece in concre- to espletato attività di panificazione nell'anno cui la pretesa si riferisce. E la domanda dell'opponente è stata accolta dal pretore proprio in quanto quella pro- va l'amministrazione non l'aveva invece minimamente 6 fornita, mai avendo anzi contestato che l'opponente aveva cessato di svolgere la propria suindicata attivi- tà artigiana sin dal 28 giugno 1988. Tale motivazione appare del tutto corretta, né è scalfita dalle osservazioni della ricorrente, che si limita a contrapporvi l'affermazione secondo cui, pur dopo la cancellazione dall'albo, l'interessato avrebbe potuto continuare a svolgere la propria attività di pa- nificazione in forma "non artigiana" e sarebbe stato perciò soggetto all'onere del pagamento della relativa tassa. Quale che sia l'astratto fondamento di una simi- le affermazione, è chiaro che essa non tocca il punto decisivo enunciato dalla sentenza impugnata: l'essere cioè comunque a carico dell'amministrazione l'onere della prova dell'effettivo svolgimento dell'attività di panificazione da cui soltanto discende l'obbligo di pa- gamento della tassa ed in cui si dovrebbe perciò radi- care il fondamento dell'ingiunzione amministrativa op- posta. 4. - Non v'è da provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non essendosi in esso costi- tuito l'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. the Presidente Così deciso, in Roma, il 10 luglio 2002. Auk Wish ast. Рвещий باره "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" Di Muz