CASS
Sentenza 22 aprile 2026
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 14669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14669 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE di APPELLO di TRIESTE parti civili: SO TO, IS OB e TE SA PA s.p.a.; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AF AR, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. FILIPPO PESCE, per le parti civili SO TO e SO LU, che ha concluso riportandosi alla memoria e alle conclusioni già depositate;
udita l’Avv. PAOLA VILLA, per la parte civile IS OB, che ha concluso depositando conclusioni scritte e nota spese;
udita l’Avv. NICOLETTA PIERGENTILI PIROMALLO, per il ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l’Avv. FRANCO CARLO COPPI, per il ricorrente, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14669 Anno 2026 Presidente: AIELLI LUCIA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 29/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 2 dicembre 2024 la Corte d’Appello di Trieste confermava la sentenza emessa il 5 luglio 2022 dal Tribunale di Udine con la quale l’imputato AT ON era stato dichiarato colpevole del reato di riciclaggio continuato contemplato al capo T) dell’imputazione e condannato alle pene di legge. All’imputato, in particolare, era stato contestato di avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, trasferito o fatto trasferire nei propri conti correnti denaro proveniente dai delitti di truffa e appropriazione indebita posti in essere dalla moglie AR EL, nonché di avere ricevuto dalla moglie e successivamente negoziato due assegni bancari. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando quattro motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell’eccezione di nullità dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Udine in data 20 ottobre 2020 e degli atti conseguenziali, con riferimento all’art. 181, commi 2 e 3 cod. proc. pen. Assumeva, in particolare, che l’imputazione risultava indeterminata e che il Tribunale, con provvedimento del 7 maggio 2019, aveva dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio ordinando la trasmissione degli atti al Giudice per l’udienza preliminare affinché venissero indicate precisamente le date di commissione dei singoli fatti, ciò che non aveva sortito esito alcuno, essendo rimasta l’imputazione del tutto invariata. 4. Con il secondo motivo deduceva mancanza di motivazione e violazione dell’art. 648-bis cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del contestato reato di riciclaggio. Assumeva che gli indizi considerati dalla Corte territoriale per ritenere la sussistenza del reato - individuati nella coincidenza temporale fra i reati commessi dalla AR e il reato di riciclaggio contestato al ricorrente nonché nell’identità degli importi oggetto dei detti reati - avrebbero dovuto condurre a ritenere, ragionevolmente, un concorso del AT nei reati commessi dalla moglie, più che la commissione da parte dello stesso del reato di riciclaggio;
riteneva inoltre frutto di un preconcetto, che non consentiva di affermare la responsabilità del ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio, il 3 richiamo fatto dalla Corte di merito alla sproporzione fra gli importi degli stipendi del AT e della AR e gli importi, di gran lunga maggiori, versati sui conti dell’imputato. Deduceva, ancora, la contraddittorietà della motivazione laddove la Corte di merito aveva ritenuto, da un lato, che il AT, avendo consentito alla moglie di operare sui propri conti, avesse materialmente agevolato il compimento da parte della AR di condotte di trasferimento nei detti conti di parte del denaro provento degli illeciti dalla stessa commessi e, dall’altro, aveva escluso un concorso morale del ricorrente nei reati commessi dalla medesima AR. Quanto all’elemento soggettivo del reato di riciclaggio la difesa assumeva che la Corte di merito aveva omesso di valutare il fatto che neanche i funzionari di banca e gli addetti alla cassa colleghi della UT si erano accorti delle innumerevoli operazioni truffaldine poste in essere dalla medesima, così che che non poteva dirsi “risibile” il fatto che il AT non si fosse reso conto della provenienza illecita delle somme transitate sul proprio conto;
rassegnava, sul punto, che la AR aveva affermato che il denaro contante consegnato al marito proveniva dalle gratificazioni dei clienti che le consegnavano premi in denaro in ragione dei cospicui vantaggi conseguiti. 5. Con il terzo motivo deduceva mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, assumendo che più correttamente la Corte d’Appello avrebbe dovuto qualificare le condotte del AT a titolo di concorso nei reati presupposti commessi dalla moglie, ciò che risultava più ragionevole anche alla luce del rapporto di coniugio esistente fra i due. 6. Con il quarto motivo deduceva violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, alle statuizioni civili e alla disposta confisca, rassegnando che la Corte territoriale aveva, con formula lapidaria, ritenuta corretta la pena inflitta, senza fare alcun accenno al consistente arco di tempo nel quale la condotta illecita si era dispiegata. 7. In data 8 gennaio 2026 la parte civile SO TO ha depositato une memoria difensiva e conclusioni scritte. 8. In data 26 gennaio 2026 la parte civile IS OB ha depositato conclusioni scritte e nota spese. 9. All’udienza del 29 gennaio 2026 le parti civili TE SA PA s.p.a. e IS OB hanno depositato note conclusionali e note spese. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Con tale doglianza la difesa lamenta che l’imputazione risulterebbe indeterminata per non essere state precisate le date di commissione dei singoli fatti di riciclaggio. Il rilievo non coglie nel segno, dovendosi considerare che, in tema di riciclaggio, ove (come nel caso di specie) più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva e consumazione prolungata, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere (v. Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, Re e altri, Rv. 267856 – 01, che tratta di una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso che la decorrenza del termine di prescrizione dovesse essere valutata in relazione alle singole condotte di "sostituzione" del danaro provento di reato, attuate attraverso operazioni su conti correnti bancari). 2. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo. Dopo aver premesso che si è in presenza di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si evidenzia come la censura proposta tenda a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Al riguardo, va premesso come non sia compito della Suprema Corte scegliere la ricostruzione dei fatti maggiormente plausibile. L'equilibrio del sistema si caratterizza, infatti, nel senso che, se al giudice di legittimità è affidato il privilegio di dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, è altrettanto vero che tale privilegio trova, nell'ordinamento, il proprio contrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato al giudice del merito;
onde la soluzione legale e giusta della controversia deve 5 essere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti. Per questo, le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sul materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). E debbono essere considerate censure di merito, come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a 'vizi' diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua 'manifesta illogicità', dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che 'attaccano' la 'persuasività', l’"inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di 'puntualità', la stessa 'illogicità' quando non 'manifesta', così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento: tutto ciò è 'fatto', riservato al giudice del merito. Invero, allorquando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Suprema Corte che la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi). In particolare, la motivazione della Corte d'appello non può essere definita 'apparente' o `tautologica', perché dà conto puntuale delle censure e deduzioni difensive, le esamina analiticamente e le disattende con specifiche argomentazioni, previ richiami puntuali a risultanze probatorie non palesemente incongrue agli assunti che i Giudici di merito ne hanno tratto. Ciò considerato, evidenzia il Collegio come il ricorrente abbia proposto una diversa lettura di alcuni degli elementi considerati dalla Corte territoriale per ritenere la sussistenza del contestato reato di riciclaggio, costituiti in particolare dalla coincidenza temporale fra i reati commessi dalla AR e il reato di riciclaggio contestato al ricorrente, e ancora dalla notevole sproporzione fra gli importi degli stipendi del AT e della AR e gli importi, di gran lunga maggiori, versati sui conti dell’imputato. Da tali elementi la Corte di merito ha tratto conclusioni improntate a logica 6 nel ritenere sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato contestato. 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello, invero, ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo congruamente richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il versamento su un conto bancario di denaro di provenienza delittuosa integra il delitto di riciclaggio e, quanto al prospettato concorso del ricorrente nei reati presupposti commessi dalla AR, avendo precisato che il AT non aveva compiuto alcuna azione che avesse anche solo agevolato l’attività criminosa posta in essere dalla moglie, non avendo costui partecipato in alcun modo alla condotta tipica del reato di truffa, e, quanto al concorso morale, che la AR “si era già autonomamente determinata ad ingannare i clienti e/o ad appropriarsi dell’altrui denaro approfittando della propria qualità di dipendente della manca di cui era dipendente e consulente finanziario”. 4. Risulta, infine, del tutto generico il quarto motivo, con il quale il ricorrente si è limitato a contestare la dosimetria della pena e le statuizioni relative al risarcimento del danno in favore delle parti civili, alla pena accessoria e alla confisca senza addure alcun elemento specifico in fatto o in diritto a sostegno della doglianza. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile;
il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. L’imputato, inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NE OB e NI TO che devono essere liquidate in complessivi euro 3.686,00 ciascuno, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile TE SA PA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, che devono essere liquidate in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
7 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NE OB e NI TO che liquida in complessivi euro 3.686,00 ciascuno, oltre accessori di legge nonché dalla parte civile TE SA PA s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 29/01/2026 Il Consigliere estensore La Presidente IC LV LU AI
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AF AR, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. FILIPPO PESCE, per le parti civili SO TO e SO LU, che ha concluso riportandosi alla memoria e alle conclusioni già depositate;
udita l’Avv. PAOLA VILLA, per la parte civile IS OB, che ha concluso depositando conclusioni scritte e nota spese;
udita l’Avv. NICOLETTA PIERGENTILI PIROMALLO, per il ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l’Avv. FRANCO CARLO COPPI, per il ricorrente, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14669 Anno 2026 Presidente: AIELLI LUCIA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 29/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 2 dicembre 2024 la Corte d’Appello di Trieste confermava la sentenza emessa il 5 luglio 2022 dal Tribunale di Udine con la quale l’imputato AT ON era stato dichiarato colpevole del reato di riciclaggio continuato contemplato al capo T) dell’imputazione e condannato alle pene di legge. All’imputato, in particolare, era stato contestato di avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, trasferito o fatto trasferire nei propri conti correnti denaro proveniente dai delitti di truffa e appropriazione indebita posti in essere dalla moglie AR EL, nonché di avere ricevuto dalla moglie e successivamente negoziato due assegni bancari. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando quattro motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell’eccezione di nullità dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Udine in data 20 ottobre 2020 e degli atti conseguenziali, con riferimento all’art. 181, commi 2 e 3 cod. proc. pen. Assumeva, in particolare, che l’imputazione risultava indeterminata e che il Tribunale, con provvedimento del 7 maggio 2019, aveva dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio ordinando la trasmissione degli atti al Giudice per l’udienza preliminare affinché venissero indicate precisamente le date di commissione dei singoli fatti, ciò che non aveva sortito esito alcuno, essendo rimasta l’imputazione del tutto invariata. 4. Con il secondo motivo deduceva mancanza di motivazione e violazione dell’art. 648-bis cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del contestato reato di riciclaggio. Assumeva che gli indizi considerati dalla Corte territoriale per ritenere la sussistenza del reato - individuati nella coincidenza temporale fra i reati commessi dalla AR e il reato di riciclaggio contestato al ricorrente nonché nell’identità degli importi oggetto dei detti reati - avrebbero dovuto condurre a ritenere, ragionevolmente, un concorso del AT nei reati commessi dalla moglie, più che la commissione da parte dello stesso del reato di riciclaggio;
riteneva inoltre frutto di un preconcetto, che non consentiva di affermare la responsabilità del ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio, il 3 richiamo fatto dalla Corte di merito alla sproporzione fra gli importi degli stipendi del AT e della AR e gli importi, di gran lunga maggiori, versati sui conti dell’imputato. Deduceva, ancora, la contraddittorietà della motivazione laddove la Corte di merito aveva ritenuto, da un lato, che il AT, avendo consentito alla moglie di operare sui propri conti, avesse materialmente agevolato il compimento da parte della AR di condotte di trasferimento nei detti conti di parte del denaro provento degli illeciti dalla stessa commessi e, dall’altro, aveva escluso un concorso morale del ricorrente nei reati commessi dalla medesima AR. Quanto all’elemento soggettivo del reato di riciclaggio la difesa assumeva che la Corte di merito aveva omesso di valutare il fatto che neanche i funzionari di banca e gli addetti alla cassa colleghi della UT si erano accorti delle innumerevoli operazioni truffaldine poste in essere dalla medesima, così che che non poteva dirsi “risibile” il fatto che il AT non si fosse reso conto della provenienza illecita delle somme transitate sul proprio conto;
rassegnava, sul punto, che la AR aveva affermato che il denaro contante consegnato al marito proveniva dalle gratificazioni dei clienti che le consegnavano premi in denaro in ragione dei cospicui vantaggi conseguiti. 5. Con il terzo motivo deduceva mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, assumendo che più correttamente la Corte d’Appello avrebbe dovuto qualificare le condotte del AT a titolo di concorso nei reati presupposti commessi dalla moglie, ciò che risultava più ragionevole anche alla luce del rapporto di coniugio esistente fra i due. 6. Con il quarto motivo deduceva violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, alle statuizioni civili e alla disposta confisca, rassegnando che la Corte territoriale aveva, con formula lapidaria, ritenuta corretta la pena inflitta, senza fare alcun accenno al consistente arco di tempo nel quale la condotta illecita si era dispiegata. 7. In data 8 gennaio 2026 la parte civile SO TO ha depositato une memoria difensiva e conclusioni scritte. 8. In data 26 gennaio 2026 la parte civile IS OB ha depositato conclusioni scritte e nota spese. 9. All’udienza del 29 gennaio 2026 le parti civili TE SA PA s.p.a. e IS OB hanno depositato note conclusionali e note spese. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Con tale doglianza la difesa lamenta che l’imputazione risulterebbe indeterminata per non essere state precisate le date di commissione dei singoli fatti di riciclaggio. Il rilievo non coglie nel segno, dovendosi considerare che, in tema di riciclaggio, ove (come nel caso di specie) più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva e consumazione prolungata, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere (v. Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, Re e altri, Rv. 267856 – 01, che tratta di una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso che la decorrenza del termine di prescrizione dovesse essere valutata in relazione alle singole condotte di "sostituzione" del danaro provento di reato, attuate attraverso operazioni su conti correnti bancari). 2. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo. Dopo aver premesso che si è in presenza di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si evidenzia come la censura proposta tenda a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Al riguardo, va premesso come non sia compito della Suprema Corte scegliere la ricostruzione dei fatti maggiormente plausibile. L'equilibrio del sistema si caratterizza, infatti, nel senso che, se al giudice di legittimità è affidato il privilegio di dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, è altrettanto vero che tale privilegio trova, nell'ordinamento, il proprio contrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato al giudice del merito;
onde la soluzione legale e giusta della controversia deve 5 essere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti. Per questo, le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sul materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). E debbono essere considerate censure di merito, come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a 'vizi' diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua 'manifesta illogicità', dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che 'attaccano' la 'persuasività', l’"inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di 'puntualità', la stessa 'illogicità' quando non 'manifesta', così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento: tutto ciò è 'fatto', riservato al giudice del merito. Invero, allorquando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Suprema Corte che la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi). In particolare, la motivazione della Corte d'appello non può essere definita 'apparente' o `tautologica', perché dà conto puntuale delle censure e deduzioni difensive, le esamina analiticamente e le disattende con specifiche argomentazioni, previ richiami puntuali a risultanze probatorie non palesemente incongrue agli assunti che i Giudici di merito ne hanno tratto. Ciò considerato, evidenzia il Collegio come il ricorrente abbia proposto una diversa lettura di alcuni degli elementi considerati dalla Corte territoriale per ritenere la sussistenza del contestato reato di riciclaggio, costituiti in particolare dalla coincidenza temporale fra i reati commessi dalla AR e il reato di riciclaggio contestato al ricorrente, e ancora dalla notevole sproporzione fra gli importi degli stipendi del AT e della AR e gli importi, di gran lunga maggiori, versati sui conti dell’imputato. Da tali elementi la Corte di merito ha tratto conclusioni improntate a logica 6 nel ritenere sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato contestato. 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello, invero, ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo congruamente richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il versamento su un conto bancario di denaro di provenienza delittuosa integra il delitto di riciclaggio e, quanto al prospettato concorso del ricorrente nei reati presupposti commessi dalla AR, avendo precisato che il AT non aveva compiuto alcuna azione che avesse anche solo agevolato l’attività criminosa posta in essere dalla moglie, non avendo costui partecipato in alcun modo alla condotta tipica del reato di truffa, e, quanto al concorso morale, che la AR “si era già autonomamente determinata ad ingannare i clienti e/o ad appropriarsi dell’altrui denaro approfittando della propria qualità di dipendente della manca di cui era dipendente e consulente finanziario”. 4. Risulta, infine, del tutto generico il quarto motivo, con il quale il ricorrente si è limitato a contestare la dosimetria della pena e le statuizioni relative al risarcimento del danno in favore delle parti civili, alla pena accessoria e alla confisca senza addure alcun elemento specifico in fatto o in diritto a sostegno della doglianza. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile;
il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. L’imputato, inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NE OB e NI TO che devono essere liquidate in complessivi euro 3.686,00 ciascuno, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile TE SA PA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, che devono essere liquidate in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
7 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NE OB e NI TO che liquida in complessivi euro 3.686,00 ciascuno, oltre accessori di legge nonché dalla parte civile TE SA PA s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 29/01/2026 Il Consigliere estensore La Presidente IC LV LU AI