Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2002, n. 4744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4744 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' { REPUBBLICA ITALIANA 047 44 /02.OME EL P OLO ALIANO LA CORTE SUUREMA D. CASSAZ NE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente - R.G.N. 2887/98 - Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Cron.·10764 Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere- Rep. - Rel. Consigliere- Ud. 10/12/01 Dott. Maura LA TERZA - ConsigliereDott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR UN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato PATRIZI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANTE ENRICO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 4894 -1- CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 211/97 del Tribunale di TERNI, depositata il 11/11/97 R.G.N. 225/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- J SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dell'11 novembre 1997 il Tribunale di Terni, riformando la sentenza del 28 novembre 1996 resa dal locale Pretore del lavoro, rigettava la domanda proposta dal signor BR LL nei confronti dell'Inps, intesa ad ottenere il ripristino della pensione sociale che gli era stata revocata per l'avvenuto superamento dei limiti reddituali e dichiarava ripetibile l'indebito formatosi per gli anni 1990-1991. Il Tribunale, premesso che trattandosi di trasformazione della pensione di - invalidità civile in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno, come previsto dall'art. 19 della legge 118 del 1971- si doveva avere riguardo al limite reddituale previsto per la pensione di invalidità, e rilevato che il punto in contestazione verteva sull'inclusione tra i redditi della rendita per inabilità erogata dall'Inail affermava che detta rendita doveva essere " computata, con conseguente pacifico superamento del limite reddituale fissato dalla legge;
il Tribunale affermava altresì la ripetibilità dell'indebito perché, dovendosi completamente prescindere dall'esistenza di un errore dell'Inps, non erano applicabili né l'art. 2033 cod. civ., né l'art. 52 della legge n. 88 del 1989, e neppure la legge n. 412 del 1991, ma la disposizione di cui all'art. 6 comma 11 quinquies del DL 463/83 convertito nella legge 638/83. Avverso detta sentenza il LL propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo illustrato da memoria. Resiste l'Inps con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denunzia violazione degli artt. 19 della legge n. 118 del 1971, 14 septies del DL n. 663 del 1979, e 29 legge n. 153 del 1969, per avere il Tribunale ritenuto che la rendita Inail sia computabile al fine dell'accertamento 1 del limite di reddito previsto per la pensione di invalidità (trasformatasi in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età), mentre detta rendita, non rientrando nell'imponibile Irpef, non dovrebbe essere inclusa, avendo peraltro mero carattere risarcitorio. Il ricorso va accolto. In primo luogo il Tribunale afferma, del tutto correttamente, che per la verifica del limite reddituale valevole ai fini della trasformazione della pensione di - invalidità corrisposta dal Ministero dell'Interno in pensione sociale al momento in cui il titolare raggiunge il sessantacinquesimo anno di età - occorre avere riguardo al medesimo limite previsto per la pensione di invalidità e non a quello meno favorevole previsto per la pensione sociale;
erra però nell'affermare che tra i redditi da computare vada inclusa la rendita Inail. Ed infatti hanno di recente affermato le Sezioni Unite con la sentenza n. 10972 del 9 agosto 2001, che l'ammissione degli invalidi civili alla pensione sociale f erogata dall'Inps in sostituzione della pensione di invalidità erogata dal Ministero dell'interno ha carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità della seconda di dette pensioni sufficiente presupposto per il conseguimento della prima , alle condizioni di maggior favore già accertate, anche per quanto riguarda la esclusione della rendita Inail dall'ammontare del reddito massimo compatibile. Ed infatti, se per l'accertamento di quest'ultimo occorre fare esclusivo riferimento alla normativa in tema di invalidi civili, va applicato l'art. 14 septies del DL n. 663 del 1979 convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, il quale richiama il reddito calcolato "agli effetti dell'Irpef", per cui la rendita Inail, essendo esente da Irpef, deve essere esclusa. La sentenza impugnata va quindi cassata e, non essendovi necessità di accertamenti in fatto all'esito dell'affermato principio di diritto, la causa può 2 essere decisa nel merito con la conferma della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del ricorrente. Le spese del giudizio d'appello vengono compensate tra le parti, mentre sono poste a carico dell'Istituto soccombente le spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,conferma la sentenza di primo grado anche per le spese;
compensa le spese del giudizio d'appello e condanna l'Inps al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 15,50 , oltre 2.000 euro per onorari. Così deciso in Roma il 10 dicembre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dryliche wall тома вагинAll. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 APR. 2002 oggi, CAIL CANCELLIERE D A , S 1 S O . L A T T L R , O A A B ' N S I L E L D P 2 E S 7 A ! - D T 8 I N S - S G 1 O N O 1 P E A S M I E D I G E A A , G D O E O E T R L T T T I S N R A I E I G L S D E L E R E O D