Sentenza 26 giugno 2003
Massime • 1
L'accertamento della qualità di un terreno che si assume di "uso civico" rientra nella giurisdizione del Commissario regionale degli usi civici, prevista dall'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, allorché la relativa questione sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico, in quanto, in tale ipotesi, il conflitto tra le parti, vertendo direttamente sulla natura del bene, va risolto con efficacia di giudicato dal giudice la cui competenza specifica è prevista dalla legge. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno riconosciuto la giurisdizione commissariale in un caso nel quale l'opponente a sanzione amministrativa, irrogata per pascolo abusivo e omessa custodia di animali su terreni comunali, aveva contestato il fatto a lui addebitato in ragione della estensione del diritto di uso civico di pascolo ai suddetti terreni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2003, n. 10158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10158 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Primo Presidente f.f. -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI FILETTINO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUGGERO FAURO 43, rappresentato e difeso dall'avvocato UGO PETRONIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BO EN, ME IN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 297/00 del Giudice di pace di MATERA, depositata il 09/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, giurisdizione dell'a.g.o..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il PR di Frosinone presso la Sezione Distaccata di Anagni, decidendo sulle opposizioni proposte, con ricorsi depositati il 14 agosto 1996, da EN BA e EC EI avverso le ordinanze-ingiunzioni loro notificate il 15 ed il 17 luglio 1996, con le quali il Sindaco di Filettino irrogava loro sanzioni per violazione degli artt. 41 D.P.R. 20 febbraio 1954, n. 320 e 672 cod. pen., avendoli ritenuti responsabili di spostamento di animali sul territorio comunale per ragioni di pascolo nonché di omessa custodia di animali lasciati pascolare sullo stesso territorio, con sentenza resa in data 26 giugno 2000, in accoglimento delle opposizioni, ha revocato le ingiunzioni di pagamento. Il PR ha escluso l'esistenza dei fatti contestati, ritenendo che gli opponenti avessero fatto legittimo esercizio dell'uso civico di pascolo tuttora gravante sul territorio comunale di Filettino ed esercitabile anche dalla comunità finitima di VI sia in considerazione dell'incertezza dei confini tra il territorio di Filettino e quello di VI sia ai sensi dell'art. 1 L. n. 176 del 1927, che prevede l'esercizio dell'uso civico da parte delle comunità dovuto sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.. La censura è fondata.
È fermo nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite (cfr. sent. n. 5506/; sent. n. 5621/1996/ sent. n. 3031/2002) il condiviso principio secondo cui la giurisdizione del Commissario Regionale degli Usi Civici sorge allorquando la questione circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di cui all'art. 1 L. n. 1766 del 1927 sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico, in quanto, in tale ipotesi, il conflitto tra le parti, vertendo direttamente sulla natura del bene, va risolto con efficacia di giudicato dal giudice la cui competenza specifica è prevista dalla legge.
Per contro, la stessa giurisprudenza ravvisa la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria nelle controversie tra privati, nelle quali la demanialità civica di un bene o l'estensione dei relativi diritti venga eccepita al solo scopo di negare l'esistenza del diritto soggettivo (proprietà o altro diritto reale), di cui la controparte sostenga d'essere titolare, poiché in tali casi la statuizione sul punto va adottata solo incidentur tantum. Nel caso in esame la controversia pende tra due appartenenti alla comunità civica di VI (gli opponenti BA e EI), che fondano la tesi difensiva dell'insussistenza dei fatti loro contestati (spostamento di animali sul terreno comunale per ragioni di pascolo ed omessa custodia di animali lasciati pascolare sullo stesso territorio) sulla pretesa estensione alla suddetta comunità del diritto di uso civico di pascolo sui terreni del territorio comunale di Filettino, ed il Comune di Filettino, che contesta tale estensione.
Sono in lite, dunque, non già soggetti estranei al rapporto di uso civico, bensì due pretesi utenti dell'uso civico e l'ente pubblico territoriale, soggetto esponenziale della comunità civica titolare del diritto di uso civico e l'accertamento del diritto vantato dagli opponenti si pone come antecedente logico-giuridico decisivo e necessario per verificare la fondatezza degli addebiti contestati dal Comune di Filettino agli opponenti, poiché tali addebiti resterebbero esclusi se si accertasse che l'esercizio dell'uso civico di pascolo gravante sul territorio comunale di Filettino si estende alla finitima comunità di VI.
Pertanto, dovendo la questione pregiudiziale esser decisa, non incidentur tantum, ma con efficacia di giudicato tra le parti e spettando la giurisdizione sull'esistenza e l'estensione dei diritti di uso civico ai Commissari Regionali degli Usi Civici (art. 29, co. 2^, L. n. 1766 del 1927), in accoglimento del primo motivo, va dichiarata la competenza giurisdizionale di dette autorità sulla questione pregiudiziale dell'estensione alla comunità di VI dell'esercizio dell'uso civico di pascolo gravante sul territorio comunale di Filettino.
Restano assorbiti gli altri motivi, concernenti il merito della controversia.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio. Spetterà al giudice investito delle opposizioni alle ordinanze- ingiunzioni adottare i conseguenti provvedimenti in attesa dell'esito della decisione pregiudiziale attribuita ad altra giurisdizione.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara la giurisdizione dei Commissari Regionali degli Usi Civici sulla questione pregiudiziale dell'estensione alla comunità di VI dell'esercizio dell'uso civico di pascolo sul territorio comunale di Filettino;
dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 3 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2003