Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2002, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
E A IC N 6 O L 0066390 8 I B 9 Z B 1 / A U 4 R P / T S 6 S 2 I . . G N R A . E I .P R R ITALIANA B D A L A L E T D L OGGETTO D U A I E NOME DEL POPOLO ITACANO0 2 1-30 / 02 B S T I B L.R.PE.F.: N N E A A R S E T accertamento sintetico;
I T S I R 1 CORT ASSA E A coefficienti presuntivi 3 E 1 T . A N SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA M composta dai Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G. N. 17652/99 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Cron. 5171 Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Ud. 18.10.2001 Dott. Antonio MERONE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 17652 R.G. 1999, proposto 66390 da N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
TT AR;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in data 18 gennaio 1999, depositata 2 2 col n. 3/62/99 2 febbraio 1999. 0 Uditi, nella pubblica udienza del 18 ottobre 2001: 2 1 - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. De Socio per il ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio delle Imposte Dirette di Lecco emise due avvisi di accertamento, relativi all'i.r.pe.f. per il 1987 ed il 1988, nei confronti di GI TT, determinando l'imponibile con metodo sintetico, in applicazione dei parametri fissati dal d.m. 10 settembre 1992. Ricorse il contribuente, deducendo il carattere strumentale delle due autovetture considerate, la reale disponibilità, per entrambe le annualità, di un solo automezzo e, comunque, l'applicazione erronea del cd. redditometro, altresì rilevando come, per dimorare presso la famiglia di origine, egli non sopportasse alcun onere di mantenimento. Respinta l'impugnativa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, l'appello del contribuente à stato accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe. In essa si afferma la irretroattività del 'redditrometro', introdotto a modifica dell'art. 38 comma 4 del d.P.R. 600/1973 dall'art. 1 della legge 413/1991, con nuovi criteri di accertamento sintetico, applicabili ai soli periodi d'imposta successivi al 1991. Per la cassazione della sentenza ricorre, articolando due mezzi, l'Amministrazione finanziaria. Non svolge attività difensiva il contribuente. 2 Motivi della decisione Denunzia, in ordine successivo, l'Amministrazione ricorrente: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. 546/ 1992 in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c., con vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, non avendo il contribuente mai sollevato questioni attinenti all'applicabilità del redditometro, ed essendosi limitato al tentativo di dimostrare un reddito minore rispetto a quello presunto -; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. 600/1973, risultando ad ogni modo erronea l'affermazione di irretroattività del redditometro, poiché i coefficienti presuntivi sono chiamati ad operare sul piano probatorio, senza alcuna modifica del presupposto del tributo ovvero della base imponibile, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 12843/1995). Il ricorso è inammissibile. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 15 dicembre 2000, poiché la ricorrente Amministrazione finanziaria risultava avere notificato l'impugnazione nel domicilio reale del contribuente, mediante consegna della copia non a mani proprie ma alla moglie convivente, mentre dagli atti di causa risultava l'elezione di domicilio presso il difensore tecnico, in Cinisello Balsamo al viale Romagna 29/B, veniva disposta la rinnovazione della notifica nel domicilio eletto, con termine per adempiervi di novanta giorni dalla comunicazione. Seguita quest'ultima, in forma integrale, il 7 febbraio 2001, alla udienza odierna la ricorrente ha proposto istanza orale di nuovo termine, depositando la copia del ricorso, non notificata, 3 per le ragioni riportate nelle relazioni negative. Si osserva che una prima notifica è stata tentata, il 21 marzo 2001, a Milano, corso Buenos Aires 56, dove sono risultati sconosciuti sia il notificando che il domiciliatario;
una seconda, in Cinisello Balsamo, al viale Romagna 29/B, ha sortito esito negativo, in data 1° agosto 2001, essendo risultato trasferito il domiciliatario. In relazione a tanto, la prima attività è irrilevante, giacché il luogo della tentata notifica non è quello risultante - per le ragioni esposte, e rese esplicite nel provvedimento richiamato - dall'ordinanza che ha disposto la rinnovazione della notifica. Nessuna autonoma incidenza assume la seconda, per essere intervenuta oltre il termine perentorio fissato dal giudice, ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.c. Da ciò deriva l'inammissibilità del ricorso. Alla relativa declaratoria non conseguono statuizioni sulle spese, essendo mancata ogni attività del resistente. E
P.Q.M.
N ZIO 6 8 19 A ISTR / IA /4 Dichiara inammissibile il ricorso. 5 . G 6 R 2 E N R . A .R A T B .P D IBU Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2001. L. D TE L L E A Il PresidentsEN R D . T I B S A N T II Cons. estensore E IA S 1 3 I 1 R Pape A E . Pasquale Reale T N Enrico Papa · A fu M trico LIERE IL CANCELLIERE C1 EN TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 FEB. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 NO TA 4