Sentenza 26 gennaio 2016
Massime • 1
L'acquisizione al fascicolo del dibattimento, di un atto irripetibile (nella specie, verbale di sequestro) non è soggetta a preclusioni o decadenze e può avvenire anche nel giudizio di appello, se il Gup non l'abbia erroneamente disposta, ovvero, pur avendola disposta, ciò non sia materialmente avvenuto, in quanto non rientra nel potere dispositivo delle parti restringere l'ambito degli atti che, per legge, devono essere raccolti nell'incartamento processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione, da parte del giudice di appello, degli atti dell'incidente probatorio non acquisiti nel corso del primo giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2016, n. 12795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12795 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2016 |
Testo completo
12 7 9 5 / 1 6 : REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent.nAY.14 Renato Grillo - Presidente - sez. UP 26/01/2016- Enrico Manzon Mauro Mocci R.G.N. 53542/2014 Vito Di Nicola - Relatore - Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da RC LU, nato a [...] il [...] AT AT, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 08-03-2013 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Deleyahe che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito per i ricorrenti l'avv. Massimo Carignani che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
E - RITENUTO IN FATTO 1. LU RC e AT AT ricorrono per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato quella emessa dal tribunale di Terni e, esclusa l'ipotesi lieve di cui all'articolo 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 nonché concesse alla AT le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti del RC in anni sette di reclusione ed euro 30.000 di multa e nei confronti della AT in anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa. Ai predetti era contestato il reato previsto dagli articoli 110 codice penale e 73 d.p.r. 309 del 1990 perché, in concorso tra loro acquistavano e importavano al fine di spaccio dalla Thailandia circa 100 g di eroina. In Terni il 26 marzo 1999. 2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, i ricorrenti deducono con unico motivo, sviluppato sotto due profili, la violazione della legge penale e di quella I processuale nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo per il giudizio van (articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), codice di procedura penale). Assumono i ricorrenti che la Corte territoriale ha utilizzato, ai fini della decisione, un atto processuale non acquisito al processo nel corso del primo giudizio ossia un incidente probatorio con riferimento al quale la difesa, a seguito dell'acquisizione dell'atto nel corso del giudizio di appello, aveva chiesto un rinvio del processo per esaminare la posizione degli indagati alla luce della nuova acquisizione. La Corte di appello ha invece rigettato la richiesta di rinvio com comprimendo in tal modo i diritti della difesa. Peraltro, se è vero che l'incidente probatorio si era svolto nel contraddittorio e, dunque, la difesa era al corrente degli esiti, tuttavia il dichiarante (il NA) aveva, nel corso del giudizio di primo grado, omesso di rispondere alle domande del giudice e del pubblico ministero, tanto che di ciò il tribunale aveva tenuto conto, in assenza dell'incidente probatorio nel fascicolo per il dibattimento, mentre non poteva il giudice di appello sopperire a tale mancanza "tanto più che il teste NA aveva omesso ogni dichiarazione in sede dibattimentale essendo coimputato". F CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. L'acquisizione al fascicolo per il dibattimento degli atti tassativamente indicati nell'art. 431, comma 2, cod. proc. pen. (nel caso di specie, trattasi di un 2 : verbale di incidente probatorio) non è soggetta a preclusioni o decadenze e può avvenire anche nel giudizio di appello, se il giudice dell'udienza preliminare non la abbia disposta, ovvero, pur avendola disposta, ciò non sia materialmente avvenuto, in quanto non rientra nel potere dispositivo delle parti restringere l'ambito degli atti che per legge devono essere raccolti nell'incartamento processuale (Sez. 2, n. 25688 del 23/05/2014, Narducci, Rv. 259627), e tale approdo resta fermo anche se a ciò non abbia posto riparo il giudice di primo grado. La ragione di un tale condivisibile orientamento poggia sul fatto che l'art. 431, comma 2, cod. proc. pen., indica gli atti che devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento e che sono, quindi, utilizzabili come prova, tra cui i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio, ex art. 431, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Né esistono preclusioni o decadenze quando siffatti verbali non siano stati erroneamente inseriti nel fascicolo per il dibattimento oppure quando, pur essendo stato legittimamente disposto dal giudice dell'udienza preliminare tale ven inserimento, ciò per qualsiasi ragione non sia materialmente avvenuto. Infatti, come è stato condivisibilmente affermato con la pronuncia in precedenza richiamata (Sez. 2, n. 25688 del 23/05/2014, cit., in motiv.), il regime delle preclusioni e delle decadenze concerne soltanto le attività rientranti nel potere dispositivo delle parti (nella limitata misura in cui esso è riconosciuto 1 dal codice di rito), non anche quelle che rispondono alle esigenze pubblicistiche proprie del processo penale come la formazione e il contenuto del fascicolo per il dibattimento;
e mentre le parti possono, ex art. 431, comma 2, e 493, comma 3, cod. proc. pen., accordarsi affinché vi si inseriscano atti ulteriori rispetto a quelli enumerati dal comma 1, non è invece prevista l'ipotesi inversa, ossia che sia loro consentito ridurne il novero o che una di esse possa rinunciarvi in tutto o in parte. Né la ritardata acquisizione del verbale dell'incidente probatorio in discorso ha in qualche modo leso il diritto di difesa dei ricorrenti, essendo stato l'atto assunto nel contraddittorio. La preclusione fissata nell'art. 491, comma 2, cod. proc. pen., laddove è previsto che le questioni riguardanti la formazione del fascicolo per il dibattimento sono precluse se non proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti, riguarda l'estromissione dal fascicolo ex art. 431 cod. proc. pen. di atti che siano stati erroneamente inseriti nel fascicolo per il dibattimento e non di atti che dovevano essere raccolti nel 1 fascicolo e che invece non siano stati in esso inseriti. Né alcun rilievo riveste il fatto che il dichiarante, esaminato nel corso dell'incidente probatorio, non abbia reso l'esame dibattimentale per essersi avvalso della facoltà di non rispondere, posto che, quanto agli atti contenuti nel 3 fascicolo per il dibattimento, è disposta, anche d'ufficio, la lettura, ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen., e la conseguente utilizzabilità ai fini della decisione.
3. Consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/01/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Renato Grillo Vito Di Nicola Lito d'escred DEPOSITATA IN CANCELLERA 30 MAR 2016 IL CANCELLIERE I uand Mariani f