Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2013, n. 46415
CASS
Sentenza 24 ottobre 2013

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L'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16, comma quinto, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, può essere disposta solo quando lo straniero si trovi in una delle situazioni tassativamente previste - come presupposto per l'espulsione amministrativa - nell'art. 13, comma secondo, dello stesso D.Lgs., tra le quali non rientra il rigetto dell'istanza di emersione del lavoro irregolare, formulata ai sensi dell'art. 1 ter D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102. (Fattispecie in cui il Tribunale di Sorveglianza, confermando l'espulsione, aveva equiparato il rigetto di tale istanza al rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2013, n. 46415
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46415
    Data del deposito : 24 ottobre 2013

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