Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2007, n. 3500
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Sentenza 11 gennaio 2007

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La figura speciale dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16, comma quinto, L. n. 286 del 1998, può essere disposta solo qualora lo straniero si trovi in una delle situazioni tassativamente previste, come presupposto per l'espulsione amministrativa, nell'art. 13, comma secondo, stessa legge, e tra queste non vi rientra l'esistenza di altra condanna penale; quanto al permesso di soggiorno, non compete al Tribunale di sorveglianza, pronunciarsi in ordine alla esistenza o meno delle condizioni per il suo rinnovo, quand'anche tempestivamente richiesto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2007, n. 3500
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3500
    Data del deposito : 11 gennaio 2007

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