Sentenza 11 gennaio 2007
Massime • 1
La figura speciale dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16, comma quinto, L. n. 286 del 1998, può essere disposta solo qualora lo straniero si trovi in una delle situazioni tassativamente previste, come presupposto per l'espulsione amministrativa, nell'art. 13, comma secondo, stessa legge, e tra queste non vi rientra l'esistenza di altra condanna penale; quanto al permesso di soggiorno, non compete al Tribunale di sorveglianza, pronunciarsi in ordine alla esistenza o meno delle condizioni per il suo rinnovo, quand'anche tempestivamente richiesto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2007, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/01/2006
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 88
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 29798/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR HICHAM, N. IL 01/08/1974;
avverso ORDINANZA del 19/04/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GERACI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con decreto emesso il 26/1/06 ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, art. 16, comma 5, come sostituito dalla L. 30 luglio 2002, n.189, il Magistrato di sorveglianza di Alessandria ha disposto l'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione del cittadino marocchino RA Hicham, detenuto nella locale casa circondariale in espiazione di residuo di pena inferiore a due anni. L'opposizione proposta dall'interessato avverso tale provvedimento è stata respinta dal Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza in data 19/4/06 sul rilievo che il predetto risultava attualmente privo di permesso di soggiorno, essendo quello che aveva ottenuto scaduto, e che la avanzata richiesta di rinnovo non avrebbe potuto trovare accoglimento proprio a causa della condanna in espiazione (della quale non sono stati precisati gli estremi). Contro questa pronuncia l'RA ha proposto ricorso per Cassazione con il quale lamenta, sotto il profilo procedurale, che il provvedimento di espulsione non sia stato tradotto in lingua a lui conosciuta e contesta di trovarsi in una delle situazioni indicate dal D.Lgs. n.286 del 1998, art. 13, comma 2 cui l'art. 16, comma 5, fa richiamo.
Il primo motivo di gravame è privo di fondamento, non emergendo affatto da quanto esposto nel ricorso, e risultando anzi elementi in senso contrario quale la pregressa attività lavorativa svolta nel nostro Paese, che l'RA quando gli è stato notificato il provvedimento di espulsione non conoscesse la lingua italiana. È invece fondato il secondo motivo di ricorso, e l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio. Stabilisce il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5 che l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione può essere disposta, sussistendo le altre condizioni, solo nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni tassativamente indicate, come presupposto per l'espulsione amministrativa, nell'art. 13, comma 2.
Ciò premesso, va rilevato che di nessuna di queste situazioni nell'ordinanza impugnata è stata verificata la ricorrenza, tra esse non rientrando l'esistenza a carico dello straniero di una condanna penale e, quanto al permesso di soggiorno, spettando all'autorità amministrativa e non al tribunale di sorveglianza pronunciarsi in ordine alla esistenza o meno delle condizioni per il suo rinnovo, quand'anche tardivamente richiesto (cfr. a tale ultimo proposito la sentenza di questa Sezione 14/11/06 n. 39083, Touray Saikou, e la giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte in essa richiamata).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2007