Sentenza 23 settembre 1998
Massime • 1
In tema di sostanze stupefacenti, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 14 d.P.R. n. 309 del 1990, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l'inclusione delle anfetamine nella tab. I allegata al predetto d.P.R.. Invero, tale inclusione non solo si uniforma alla Convenzione internazionale sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971 e resa esecutiva in Italia con legge 25 maggio 1981, n. 385, ma risponde anche alla obiettiva esigenza di sottoporre le anfetamine a un regime di rigore, trattandosi di sostanze avvicinabili, quanto agli effetti, alle altre sostanze incluse nella predetta tabella, alle dosi ivi indicate (50 mg.). Sul piano scientifico è infatti pacifico che le anfetamine hanno una potente azione stimolante sul sistema nervoso centrale e, se assunte in dosi apprezzabili, come quelle indicate nella tabella, provocano nell'assuntore vertigini, disturbi vaso-motori, depressione, senso di fatica fino ad arrivare a stadi di delirio, di allucinazioni, con tendenza al suicidio o all'omicidio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/1998, n. 11063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11063 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 23/09/1998
1 - Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2 - Dott. Ugo Candela Consigliere N.1160
3 - Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
4 - Dott. Giuseppe La Greca Consigliere N.5666/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IL DI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa in data 23 dicembre 1997 dalla Corte d'Appello di Torino. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Ugo Candela;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata nonché per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. Mauro RONCO del Foro di Torino. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito del controllo di un'autovettura con tre persone a bordo (DI IL, guidatore e proprietario del mezzo, già sottoposto ad un'operazione di controllo visiva a distanza perché precedentemente segnalato agli organi di polizia come spacciatore di anfetamine;
CC RO ed IS RN, terzi trasportati), la Guardia di Finanza rinvenne addosso al IL 41 pasticche di anfetamine ed al RO 5 dello stesso tipo. Altre 602 pasticche vennero trovate nell'abitazione del LO.
Contrastanti furono le versioni date dai due in dibattimento: il IL dichiarò che le pasticche erano tutte del RO, il quale nell'affidargliele in deposito per il dichiarato scopo di sottrarle a possibili controlli di polizia, ne aveva trattenute una settantina;
che la sera stessa esso IL si era deciso a riconsegnare le pasticche ed all'uopo aveva accettato la consegna di altre 41 pasticche rimaste al RO delle sopra dette, allo scopo di riunirle con le altre tenute nascoste in casa, dove tutti insieme a bordo della propria auto si stavano recando allorché furono controllati dalla Guardia di Finanza.
Il RO, invece, sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p., dichiarò che le pasticche erano tutte del IL (il quale avendo bisogno di denaro, aveva deciso di darsi allo spaccio di anfetamine nelle discoteche) e che il LO quella sera in auto gli aveva ceduto 5 pasticche per il prezzo complessivo di lire 100.000. Con sentenza in data 4 marzo 1997 il Tribunale di Torino condannò il LO per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n.90 del 1990, con le attenuanti generiche, alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione e lire 34 milioni di multa.
Con sentenza in data 23 dicembre 1997 la Corte d'Appello di Torino confermò detta sentenza, impugnata di IL, il quale lamentava in quella sede la mancanza applicazione di due attenuanti, quelle di cui ai commi 5^ e 7^ del citato art. 73.
La Corte di merito, dopo aver ritenuto inattendibile la versione del IL, esaminata allo scopo di meglio stabilire le circostanze della illecita detenzione della sostanza stupefacente, ha ritenuto insussistente le due attenuanti invocate: la prima (lieve entità del fatto) per la quantità e qualità della sostanza stupefacente e per la notevole e larga diffusività della droga che sarebbe conseguita allo spaccio (complessivamente mg 18.61 8 di sostanza pura pari a 372 dosi medie giornaliere ); la seconda (ravvedimento attuoso) in quanto le dichiarazioni confessorie del IL, lungi dall'essere idonee ad interrompere un traffico di droga - effetto questo conseguito dall'operazione di polizia, che aveva portato al rinvenimento di tutta la sostanza illecitamente posseduta dal IL - dovevano considerarsi fuorvianti essendo dirette ad attribuire la responsabilità del traffico al RO, soggetto estraneo od al massimo coinvolto nello spaccio la minuto della sostanza di pertinenza del IL.
Avverso detta sentenza il IL ha proposto ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto od illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti di cui ai commi 5^ e 7^ dell'art. 73 del d.P.R. n.309 del 1990; solleva inoltre questione di legittimità
costituzionale.
Deduce che il fatto doveva considerarsi di lieve entità sia per il tipo di stupefacente, trattandosi di anfetamine che non hanno effetto allucinogeno come ad es. l'exstasy, ma solo eccitante;
sia per i mezzi e le modalità di condotta, consistente questa nella detenzione per conto di altri, del RO.
Il ricorrente solleva in proposito questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui comprende le anfetamine tra quelle di cui alla prima tabella delle sostanze stupefacenti. Tale inclusione viola, secondo il ricorrente, due principi costituzionali: 1) il principio di ragionevolezza, avendo il legislatore posto l'anfetamina allo stesso livello e gravità drogante delle altre sostanze di cui a detta tabella come l'eroina, la cocaina, L.D.S. ecc.; 2) il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, risultando parificate, sotto il punto di vista del trattamento sanzionatorio, condotte aventi ad oggetto sostanze con grado di pericolosità diverso.
Il ricorrente, infine, deduce di aver indicato la persona per conto della quale deteneva le pasticche: ciò a suo dire doveva considerarsi sufficiente all'applicazione dell'attenuante di cui al comma 7^ del citato art. 73, per aver evitato che la persona indicata potesse sottrarsi alla sanzione penale.
La Corte ritiene innanzitutto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. n. 309 del 1990 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nel duplice profilo della irragionevolezza della norma in parte qua e della violazione del principio di eguaglianza, sia da considerare manifestamente infondata. L'inclusione delle anfetamine nella prima tabella di cui al citato art. della d.P.R. 309 del 1990 è dovuta da parte del legislatore non soltanto all'esigenza di uniformarsi alla convenzione internazionale sulla sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971 e resa esecutiva con Legge 25 maggio 1981 n. 385, convenzione adottata per prevenire e combattere l'abuso di tali sostanze, ma anche all'esigenza di sottoporre le anfetamine ad un regime di rigore in quanto scientificamente sono avvicinabili, quanto agli effetti, alle altre sostanze indicate nella tabella I di detto decreto, alle dosi in essa indicate (50 mg, mentre per l'eroina e la cocaina le dosi sono fissate rispettivamente in quantità maggiore). Sul piano scientifico infatti è pacifico che le anfetamine hanno una potente azione stimolante sul sistema nervoso centrale: se assunte in dosi modeste hanno un effetto farmaceutico positivo sul soggetto assuntore per la riduzione del senso della fatica, per l'iperattività motoria, la loquacità e la maggiore capacità di concentrazione;
se assunte, invece, in dosi maggiori (quella indicata dalla tabella) e quindi a seguito di un iperdosaggio gli effetti si invertono venendosi a determinare vertigini, disturbi vaso-motori, depressione, senso di fatica fino ad arrivare a stadi di delirio, di allucinazioni, con tendenza al suicidio od all'omicidio. È pertanto manifestamente infondato ritenere l'irragionevolezza della disposta equiparazione di dette sostanze, alle dosi indicate, alle altre elencate nella tabella prima delle sostanze stupefacenti, adottata dal legislatore per adeguarsi alle raccomandazioni internazionali nonché ai risultati della ricerca medico-scientifica. La Corte inoltre ritiene che gli altri due motivi di ricorso non siano fondati.
Correttamente la Corte di merito ha ritenuto insussistente l'attenuante di cui al comma 5* del citato art. 73, avendo ritenuto correttamente nel merito che la quantità della sostanza stupefacente illecitamente posseduta fosse talmente elevata, anche in riferimento alla sua purezza, da essere indice di quell'alto grado di pericolosità per la condotta di spaccio comportante un'elevata diffusività della droga. In sostanza dunque la corte ha considerato non solo l'elemento ponderale, ma la globalità dell'azione delittuosa contestata.
Per quanto riguarda la sussistenza dell'altra attenuante (il ravvedimento attuoso), correttamente la corte di merito non l'ha ravvisata in quanto la eliminazione dell'intero quantitativo di droga venne determinata dalla operazione di polizia e non già dalle dichiarazioni del IL, il quale ebbe ad indicare anche altro soggetto compossessore della sostanza. La corte di merito, nella valutazione delle risultanze probatorie, ha ritenuto inattendibili e quindi addirittura fuorvianti le dichiarazioni del IL, dandone contezza con motivazione logica, ancorata com'è non solo alle circostanze di fatto che rendono credibile quelle di segno contrario date dal RO (quali la deposizione di IS RN, che pur non avendo constatato lo scambio di droga contro moneta avvenuto tra i due, pur ebbe a riferire di aver visto il IL con in mano dei soldi allorché questi si era appartato a parlare col RO;
il possesso del IL al suo ingresso in carcere della somma di lire 120.000, compatibile con la versione del RO), ma anche a considerazioni quali la illogicità delle dichiarazioni del IL, che accetta ancora 41 pasticche allorché aveva a suo dire deciso di riconsegnare tutte le anfetamine al RO.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. n. 309 del 1990 in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 23 settembre 1998.
Depositato in cancelleria il 22 ottobre 1998