Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/1998, n. 11063
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Sentenza 23 settembre 1998

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In tema di sostanze stupefacenti, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 14 d.P.R. n. 309 del 1990, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l'inclusione delle anfetamine nella tab. I allegata al predetto d.P.R.. Invero, tale inclusione non solo si uniforma alla Convenzione internazionale sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971 e resa esecutiva in Italia con legge 25 maggio 1981, n. 385, ma risponde anche alla obiettiva esigenza di sottoporre le anfetamine a un regime di rigore, trattandosi di sostanze avvicinabili, quanto agli effetti, alle altre sostanze incluse nella predetta tabella, alle dosi ivi indicate (50 mg.). Sul piano scientifico è infatti pacifico che le anfetamine hanno una potente azione stimolante sul sistema nervoso centrale e, se assunte in dosi apprezzabili, come quelle indicate nella tabella, provocano nell'assuntore vertigini, disturbi vaso-motori, depressione, senso di fatica fino ad arrivare a stadi di delirio, di allucinazioni, con tendenza al suicidio o all'omicidio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/1998, n. 11063
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11063
    Data del deposito : 23 settembre 1998

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