Sentenza 11 settembre 1999
Massime • 1
In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (legge 3 aprile 1979, n. 95), al fine di verificare se nel decreto di ammissione a tale procedura può essere individuato un "aiuto" di Stato vietato (ai sensi dell'art. 80 del trattato CECA, nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con decisione del 1 dicembre 1998) e di procedere all'eventuale disapplicazione del decreto stesso, il giudice di merito deve accertare le condizioni che hanno determinato l'assoggettamento dell'impresa alla procedura, esaminare il decreto e gli atti conseguenti che hanno previsto vantaggi per l'impresa, comparare gli effetti dell'amministrazione straordinaria con quelli che sarebbero derivati dal fallimento se l'impresa stessa vi fosse stata invece assoggettata. Tale indagine, riguardando l'accertamento e la valutazione di fatti, è esperibile esclusivamente da parte del giudice di merito ed è sottratta a quello di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/09/1999, n. 9681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9681 |
| Data del deposito : | 11 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Rel. Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ECOTRADE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 4, presso l'avvocato ALFONSO PICONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CONTE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ALTIFORNI FERRIERE SERVOLA SpA in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MASCAGNI 154, presso l'avvocato PAOLO VITUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI GABRIELLI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 45/96 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 27/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/99 dal Consigliere Dott. Rosario DE MUSIS;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Conte, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Vitucci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA S.R.L. "Ecotrade", in quanto creditrice 8del corrispettivo di forniture di loppa per altiforni) della s.p.a. "Altiforni e ferriere di Servola", ottenne decreto ingiuntivo (passato in giudicato), di pagamento di lire 150.587.507, e iniziata l'azione esecutiva, ottenne decreto del 30.7.1982, con cui le fu assegnata tale somma (della quale la "Altiforni" era creditrice nei confronti del Credito romagnolo) che fu poi riscossa il 27.8.1992.
A seguito di richiesta da parte del Commissario liquidatore della "Altiforni" della restituzione della somma - richiesta basata sulla deduzione che nei confronti di essa società non erano ammissibili azioni esecutive individuali dopo che con decreto del 23.7.1992, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 7.8.1992, essa era stata posta in amministrazione straordinaria ai sensi della legge n.95/1979, la "Ecotrade" convenne in giudizio la "Altiforni" in amministrazione straordinaria chiedendo che tale decreto fosse dichiarato inapplicabile perché contrastante con la normativa comunitaria e che fosse accertata la infondatezza della pretesa restituzione.
Nel contraddittorio con la convenuta, la quale in via riconvenzionale chiese la restituzione della somma, il Tribunale di Trieste respinse la domanda principale e accolse quella riconvenzionale.
La pronunzia fu confermata (tranne che per le spese) con sentenza del 27.1.1996, dalla corte d'appello di Trieste, la quale affermò:
A) che il decreto di ammissione all'amministrazione straordinaria è efficace - non dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ma - dalla data della sua emissione: a) perché in tal senso depongono l'art. 1 della legge n. 95/1979, in quanto dispone che "agli effetti della legge fallimentare il provvedimento... è equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa", e l'art. 4, secondo comma, del d.l. 31.7.1981 n.414, convertito nella legge n. 544/1981, in quanto dispone che "le azioni esecutive individuali... non possono essere iniziate ne' proseguite dopo l'emanazione del provvedimento"; b) perché non contrasta tale conclusione: 1) ne' l'invocato principio dell'affidamento dal momento che i provvedimenti amministrativi di regola sono non recettizi, salvo che debbano eseguiti con la collaborazione dei loro destinatari e dal momento che l'ammissione all'amministrazione straordinaria è destinata ad esplicare i suoi effetti non in via generale nei confronti di gruppi più o meno estesi di soggetti ma solo nei confronti dell'impresa e di quei soggetti legali ad essa da specifici rapporti;
2) ne' l'invocato art.7 della legge n. 241/1990 (introduttiva della disciplina in materia di procedimento amministrativo) in quanto prevedente la comunicazione dell'inizio del procedimento amministrativo ai destinatari del provvedimento finale perché la comunicazione: è esclusa dalla norma se il procedimento abbia esigenze di celerità - e tale connotato riveste l'avvio del procedimento di apertura di procedura concorsuale -; deve ritenersi richiesta per i provvedimenti discrezionali, in quanto su questi gli interessati possono incidere, e non quindi per provvedimenti - quale quello di specie - di carattere vincolato;
appare superflua perché l'ammissione all'amministrazione straordinaria si fonda sulla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, la quale (sentenza) è soggetta a proprie forme di pubblicità; B) che l'ammissione all'amministrazione straordinaria non poteva ritenersi contrastante con l'art. 93 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, il quale prescrive che la previsione statale di "aiuti" alle imprese dev'essere comunicata all'apposita Commissione europea, alla quale è devoluta la valutazione della compatibilità degli stessi con la normativa comunitaria: perché l'ammissione all'ammini-strazione straordinaria - in quanto procedura che è alternativa al fallimento, che è assoggettata alla disciplina di questo e che prevede solo eventualmente la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la garanzia dello Stato per il finanziamento della gestione corrente e di altri particolari debiti - non concreta "aiuto", tranne in ordine alla previsione della garanzia di Stato per i debiti dell'impresa contratti successivamente a detta ammissione;
perché a tale conclusione era pervenuta la Commissione C.E. nella deliberazione n. 13/1992, concernente la legge n. 95/1979, in quanto aveva individuato lo "aiuto" nella (distorsione della concorrenza derivante dalla) concomitanza tra la sottrazione delle imprese alle ordinarie procedure concorsuali e la concessione della garanzia dello Stato;
c) che comunque la invocata disapplicazione del "decreto" sarebbe stata inammissibile in quanto era stata dedotta come intesa non ad ottenere la inefficacia del provvedimento concessivo della garanzia dello Stato, emesso successivamente al "decreto" ne' ad ottenere l'applicazione della disciplina fallimentare, ma unicamente per sottrarsi all'obbligo - peraltro scaturente proprio da tale disciplina - di restituzione della somma riscossa, e quindi per far valere un diritto che sarebbe privo di nesso causale con lo specifico profilo asserito di illegittimità del "decreto" e che non sarebbe spettato neppure secondo la disciplina fallimentare;
d) che nell'ipotesi di eventuale annullamento (non sollecitato) del decreto da parte del giudice amministrativo, con conseguente necessitata pronunzia di dichiarazione di fallimento, gli effetti di tale pronunzia avrebbero retroagito alla data del "decreto" (annullato) in base al principio della consecuzione di procedure concorsuali, enucleabile per l'ipotesi inversa di convenzione del fallimento in amministrazione straordinaria) ai sensi dell'art. 4 legge n.26/1979. Ha proposto ricorso per cassazione la "Ecotrade"; ha resistito, con controricorso, la "Altiforni".
Questa Corte ha investito, ai sensi dell'art. 177 del trattato, la Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale con decisione del 1.12.1998 ha dichiarato:
"Si deve ritenere che l'applicazione ad un'impresa ai sensi dell'art. 80 del Trattato CECA di un regime quale quello introdotto dalla legge 3 aprile 1979, n. 95/1979 e derogatorio alle regole normalmente vigenti in materia di fallimento dà luogo alla concessione di un aiuto di Stato, vietato dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, allorché è dimostrato che questa impresa è stata autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui una tale eventualità sarebbe stata esclusa nell'ambito della disapplicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento, o ha beneficio di uno o più vantaggi, quali una garanzia di Stato, un'aliquota d'imposta ridotta, un'esenzione dall'obbligo di pagamento di ammende e altre sanzioni pecuniarie o una rinuncia effettiva, totale o parziale, ai crediti pubblici, dei quali non avrebbe potuto usufruire un'altra impresa insolvente nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento".
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si censura l'affermazione della Corte d'appello che il decreto di ammissione all'amministrazione straordinaria (in seguito: "decreto") prenda efficacia dalla sua emissione: sussiste infatti contraddittorietà di motivazione per aver la Corte - dopo l'esatto rilievo che il "decreto" era destinato ad esplicare i suoi effetti "nei confronti dei creditori" e "nei confronti di quei soggetti che si trovano con l'impresa in determinati rapporti" - affermato che il "decreto" non aveva funzione di regolare con efficacia generale situazioni in cui possono trovarsi gruppi più o meno estesi di soggetti": e non costituiva atto recettizio contraddittorietà vieppiù evidente perché il "decreto" prendeva la continuazione dell'esercizio dell'impresa. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 legge 3.4.79 n. 95, 4 e 5 legge 20.3.1865 n. 248, all. E 3 legge n. 241/1990 perché il "decreto", in quanto disponeva la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza motivazione, era illegittimo e comunque privo di motivazione e pertanto andava disapplicato.
Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 1 n. 95/1979 e 7 e 8 legge n.241/1990 perché, essendo agli effetti della legge fallimentare, equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa, avrebbe dovuto, al pari di questo, anche perché disponeva la continuazione dell'esercizio dell'impresa, essere comunicato, ai sensi dei menzionati artt. 7 e 8, ai creditori dell'impresa stessa.
Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 legge n. 95/1979, 51 e 201 legge fallimentare e 4, comma secondo, legge n. 544/1981 nonché vizio di motivazione perché al "decreto" non era seguita la pubblicità prevista dagli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990, alla quale non poteva considerarsi equiparata la pubblicità correlata alla precedente dichiarazione dello stato di insolvenza: e pertanto gli effetti del "decreto" decorrevano dalla sua pubblicazione sulla G.U.
Con il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 1 legge n.95/1979 e 197 legge fallimentare perché il "decreto", in quanto equiparato al decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, al pari di questo avrebbe dovuto, ai sensi del citato art. 197, essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, anche in base agli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990: e pertanto solo da tale data produceva effetti.
Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge n. 241/1990 perché non avrebbero potuto essere considerate preclusive o equipollenti dalla pubblicità del "decreto": ne' la celerità della procedura, perché tale non qualificata dalla legge;
ne' la vincolatività dell'emissione del "decreto", essendo al fine sufficiente la facoltatività nella disposizione della continuazione dell'esercizio dell'impresa; ne' la pubblicità della dichiarazione dello stato di insolvenza, perché questa costituisce presupposto dell'emissione del "decreto". Con il settimo motivo si deduce violazione degli artt. 8 legge n.241/1990 e 1 legge n. 95/1979 nonché vizio di motivazione perché la pubblicazione del "decreto" nella Gazzetta ufficiale ai sensi del menzionato art. 8 è indispensabile per la conoscenza dello stesso da parte dei terzi, i quali altrimenti resterebbero sprovvisti di tutela nel periodo tra l'emissione e la pubblicazione del "decreto". Con l'ottavo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 12 legge n. 95/1979 nonché vizio di motivazione perché il "decreto", in quanto attributivo di una cospicua serie di vantaggi, rientrava tra gli atti "di attribuzione di vantaggi di qualunque genere", che detta norma condizione alla pubblicità dei provvedimenti contenenti i criteri e le modalità alle quali le Amministrazioni dovranno attenersi, e pertanto non avrebbe potuto avere efficacia prima della sua pubblicazione.
Con il nono motivo si deduce violazione dell'art. 93 n. 3 del Trattato C.E. nonché vizio di motivazione perché la Corte ha individuato il diritto fatto valere ai sensi di tale norma nel diritto di riscossione o ritenzione, laddove il diritto invocato era quello di difesa da una domanda riconvenzionale: ed in ordine a tale difesa si era dedotta la inapplicabilità del "decreto" e la conseguente inapplicabilità dell'art. 4 D.L. n. 414/1981. Con il decimo motivo si deduce vizio di motivazione perché la Corte ha negato che il "decreto" concretasse provvedimento di "aiuto" in base al rilievo della facoltatività della disposizione della continuazione dell'esercizio dell'impresa, laddove il "decreto" disponeva tale continuazione nonché la contestuale conversione dei debiti in capitali per l'esercizio dell'impresa.
Con l'undicesimo motivo si deduce violazione degli artt. 5 e 177 Trattato C.E. perché la Corte ha proceduto ad una interpretazione riduttiva della previsione di provvedimento di "aiuto" individuata nella deliberazione della Commissione C.E. n. 13/1992, laddove, in base al principio di collaborazione tra Comunità e Stati membri di cui al citato art. 5 nonché in base all'art. 177 avrebbe dovuto richiedere chiarimenti alla Commissione o sollecitare la decisione della Corte di Giustizia.
Con il dodicesimo motivo si deduce violazione dell'art. 177 Trattato C.E. perché la Corte ha proceduto all'interpretazione della deliberazione della Commissione - peraltro desumendo in modo arbitrario la necessità di concomitanza tra la sottrazione delle imprese alle ordinarie procedure concorsuali e la concessione di garanzia da parte dello Stato e comunque senza rilevare che concretava tale concessione la conversione dei debiti in capitale e che la garanzia secondo la disciplina della legge n. 95/1979 non può essere contestuale - laddove avrebbe dovuto ricorrere, per l'interpretazione stessa, alla Corte di Giustizia. Con il tredicesimo motivo si deduce violazione dell'art. 92 Trattato C.E. e delle decisioni 31.12.1994 e 25.5.1996 Commissione C.E. perché la prima di tali decisioni andava interpretata - nel qual senso deponeva la successiva nel frattempo intervenuta - che fosse sufficiente a concretare "aiuto" di Stato la sottrazione dell'impresa alle ordinarie procedure concorsuali. Con il quattordicesimo motivo si deduce violazione dell'art. 92 Trattato C.E. e contraddittorietà di motivazione perché la Corte, dopo aver affermato che l'ammissione all'amministrazione straordinaria sottrae l'impresa alla ordinaria procedura concorsuale e tende al risanamento dell'impresa e alla salvaguardia del complesso aziendale, ha ritenuto che solo la prestazione di garanzie di Stato avrebbe costituito "aiuto":
laddove questo si realizza con la mera sottrazione di un'impresa al fallimento per consentirne il risanamento e può consistere anche in contributi imposti dallo Stato ai privati, e, in particolare, secondo la legge n. 95/1979, nella conversione dei crediti dei privati verso l'impresa in capitale di questa stessa. Con il quindicesimo motivo si deduce violazione dell'art. 92 Trattato C.E. perché la Corte ha ritenuto che la previsione nel "decreto" della continuazione dell'esercizio dell'impresa costi- tuisse connotato non incompatibile con la procedura concorsuale in quanto anche la disciplina fallimentare prevede l'esercizio provvisorio dell'impresa: laddove tale equiparazione è errata perché l'esercizio provvisorio è finalizzato alla liquidazione mentre la continuazione dell'impresa è finalizzata al risanamento dell'impresa.
Con il sedicesimo motivo si deduce violazione dell'art. 163 c.p.c. perché la Corte ha affermato che l'attrice aveva lamentato la mancata applicazione della legge fallimentare, laddove essa aveva solo chiesto che si dichiarasse la inefficacia del "decreto" nei suoi confronti in quanto essa non avrebbe potuto conoscerlo al momento dell'assegnazione.
Con il diciassettesimo motivo si deduce violazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865 perché la Corte ha ipotizzato le conseguenze dell'annullamento del "decreto", laddove era stata chiesta soltanto la disapplicazione dello stesso.
Con il diciottesimo motivo si deduce violazione dell'art. 4 legge n.95/1979 perché la Corte d'appello ha ritenuto erroneamente che l'eventuale annullamento del "decreto" avrebbe importato la dichiarazione, con effetti retroattivi, del fallimento: difatti non è prevista la dichiarazione di fallimento, la quale, comunque, non avrebbe potuto rivestire efficacia retroattiva perché avrebbe dovuto essere basata su un'insolvenza "attuale".
I motivi - che investono la sentenza impugnata nella sua interezza - vanno esaminati gradatamente in quanto censurati: a) la statuizione di rigetto per infondatezza della istanza di disapplicazione del "decreto"; b) la statuizione concernente la individuazione della data di efficacia del "decreto" di inammissibilità; c) la statuizione dell'istanza di disapplicazione del "decreto" in quanto il diritto fatto valere non era correlato al dedotto profilo di illegittimità del "decreto" stesso;
d) la affermazione di irrilevanza dell'ipotetico annullamento (recte:
disapplicazione) del "decreto" in quanto gli effetti dell'eventuale dichiarazione di fallimento avrebbero retroagito al momento della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
Sub a) Sulla base della decisione della Corte di giustizia la individuazione, nel regime introdotto dalla legge n. 95/1979, e quindi nel "decreto" della concessione di un aiuto - vietato - di Stato, postula: 1) l'accertamento delle "condizioni" che hanno determinato l'assoggettamento dell'impresa ad amministrazione straordinaria nonché l'esame non solo del "decreto" ma anche degli "atti" conseguenti che hanno previsto vantaggi per l'impresa; 2) la successiva comparazione degli effetti dell'amministrazione straordinaria con gli effetti che sarebbero derivati dal fallimento al quale la impresa fosse stata invece assoggettata. Non v'è dubbio che detti accertamenti e comparazione - in quanto correlati ad atti e circostanze di causa - non possano che essere svolti dal giudice del merito, posto che a questi compete, istituzionalmente, l'accertamento e la valutazione dei fatti. È il giudice di rinvio, pertanto, che dovrà stabilire se il "decreto" sia o no illegittimo e quindi da disapplicare. Nè può ritenersi che detta indagine invece competa a questa Corte sul rilievo - svolto dalla ricorrente - che, poiché gli elementi individuati dalla Corte di giustizia quali presupposti della ricorrenza dello "aiuto" debbono ricorrere - non cumulativamente ma - singolarmente, alcuni di essi possano essere accertati sulla base del mero esame di disposizioni legislative.
L'indagine - e la conseguente valutazione - difatti non può essere che unitaria, e, conseguentemente, non può che spettare al giudice al quale sia istituzionalmente demandato anche uno solo degli accertamenti da compiere.
Sub b) L'esame delle censure rimane assorbito dal momento che pregiudiziale ad esso è l'accertamento della non disapplicabilità del "decreto.
Sub c) Le censure sono fondate.
La illegittimità del "decreto" va esaminato sulla base non soltanto di tale atto, ma anche degli atti successivi, che lo presuppongano. E se, su tale base, si accerti che l'illegittimità investe il "decreto" nella sua totalità, diviene irrilevante, al fine della disapplicazione dello stesso, lo specifico motivo di illegittimità (dedotto e affermato).
Quest'ultimo, difatti, potrebbe rilevare, al fine, solo ove determinasse la illegittimità parziale del "decreto", la quale, in quanto tale, lasciasse permanere gli effetti dello stesso nella fattispecie: ipotesi, questa, che non risulta prospettata dalle parti, e che, comunque, non è stata affermata dalla Corte d'appello. Sub d) Le censure sono fondate.
La statuizione difatti consiste in un'affermazione astratta, svincolata dal riferimento sia alla fattispecie che alla normativa. Sotto il primo profilo avrebbe dovuto tenersi conto che la disapplicazione del "decreto" - affermata o anche solo ipotizzata - imponeva una nuova individuazione delle domande, nel "petitum" e nella "causa petendi": individuazione che andava svolta in base al fatto che il "decreto" era da considerare inefficace. Sotto il secondo profilo avrebbe dovuto tenersi conto - e quindi farne oggetto di valutazione - che l'art. 1 della legge n. 95/1979 dispone che le imprese (...) sono soggette a procedura di amministrazione straordinaria "con esclusione del fallimento". Ed è a detta individuazione che si dovrà preventivamente procedere se si riterrà di dover disapplicare il "decreto" (o ipotizzare la sua disapplicabilità).
Alla stregua delle svolte considerazioni il ricorso è fondato, e pertanto la sentenza impugnata dev'essere cassata, con rinvio degli atti ad altro giudice, il quale dovrà decidere nuovamente tenendo conto delle rilevazioni svolte.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Trieste, in diversa Sezione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 31.3.1999.
Depositata in cancelleria l'11 settembre 1999.