Sentenza 25 novembre 2009
Massime • 1
Sussiste l'interesse all'impugnazione della sentenza con la quale il giudice di merito irroghi, in violazione dell'art. 52 D.Lgs. n. 274 del 2000, la pena della reclusione per il delitto di lesioni, ancorché si tratti di pena per cui sia stato applicato l'indulto, sia perché si tratta di pena illegale che deve, in quanto tale, essere rimossa, sia perché la condanna comporta, comunque, effetti penali (quali l'iscrizione nel casellario) per i quali sussiste l'interesse ad evitare che si producano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2009, n. 7020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7020 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 25/11/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 2139
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 20862/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI LI VA N. IL 31/10/1964;
avverso la sentenza n. 4/2008 TRIB. SEZ. DIST. di TERMOLI, del 10/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla sanzione e rigetto nel resto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato De Michele Antonio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Di LI AL veniva assolto dal Giudice di pace di Termoli dal reato di ingiuria in danno di Di SA EL, costituitasi parte civile, perché il fatto non sussiste e da quello di lesioni, sempre in danno della Di SA, perché il fatto non costituisce reato. L'appello della parte civile e del Pubblico Ministero venivano dichiarati inammissibili dal Tribunale di Larino, Sezione distaccata di Termoli, con ordinanza del 5 febbraio 2006, per effetto della legge n. 46 del 2006. Con sentenza del 17 luglio 2007 la Suprema Corte di Cassazione annullava senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Larino per la decisione del gravame proposto dalla parte civile e del ricorso del Pubblico Ministero convertito in appello ex art. 580 c.p.p.. Con sentenza emessa in data 3 febbraio 2009 il Tribunale di Larino, Sezione distaccata di Termoli, condannava Di LI AL alla pena di Euro 200,00 di multa per il delitto di lesioni ed a quella di mesi due di reclusione per quello di lesioni, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Con il ricorso per cassazione Di LI AL, dopo avere ricostruito la vicenda giudiziaria ed avere posto in evidenza che la Corte di Cassazione aveva annullato la ordinanza limitatamente, per quanto riguarda il delitto di lesioni, agli effetti civili, deduceva:
1) la violazione della legge processuale perché il decreto di citazione a giudizio di appello risultava privo di qualsiasi riferimento al giudizio di rinvio ed al giudizio di appello;
2) la violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3 sia perché il Tribunale aveva giudicato senza avere a disposizione la sentenza della Corte di Cassazione, sia perché quest'ultima aveva annullato la sentenza del giudice di pace con riferimento soltanto al delitto di lesioni e solo agli effetti civili e, quindi, non si sarebbe potuta pronunciare sentenza di condanna penale;
3) la violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36 perché, non essendo consentito l'appello del Pubblico Ministero avverso la detta sentenza, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello dello stesso;
4) la violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52 avendo il Tribunale applicato per il delitto di lesioni la pena della reclusione non consentita dalla legge ed avendo interesse l'imputato alla sua eliminazione nonostante l'indulto al fine di evitare la iscrizione nel casellario della condanna.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da Di LI AL sono fondati nei limiti di cui si dirà.
Non è ravvisabile la nullità del decreto di citazione al giudizio di appello dell'imputato denunciata con il primo motivo di ricorso per la mancata indicazione degli estremi della sentenza impugnata. Come non ha mancato di ricordare lo stesso ricorrente le nullità del decreto di citazione a giudizio sono tassative ed indicate specificamente dall'art. 429 c.p.p., comma 3, secondo il quale il suddetto decreto è nullo se l'imputato non sia identificato in modo certo e se manca o sia insufficiente uno dei requisiti di cui all'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c) e f). Nel caso di specie l'imputato, anche se qualificato indagato, ma ciò non comporta alcuna nullità, è stato identificato in modo certo, ed il decreto possiede i requisiti prescritti a pena di nullità, in quanto sono stati indicati i capi di imputazione nonché il luogo e l'ora della convocazione.
La mancata indicazione della sentenza impugnata costituisce una irregolarità che, però, non comporta nullità, in quanto non comporta una effettiva lesione dei diritti della difesa. È infondato anche il secondo motivo di impugnazione. Il fatto che il Tribunale non avesse a disposizione il testo della sentenza della Corte di Cassazione che aveva annullato senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità del Tribunale degli appelli della parte civile e del Pubblico Ministero non appare rilevante, potendosi procedere al giudizio di appello avverso la sentenza del giudice di pace anche in base al solo dispositivo della decisione della Suprema Corte.
Ebbene, in base a tale dispositivo, essendo stato disposto l'annullamento della ordinanza di inammissibilità del Tribunale, non vi è dubbio che tale Autorità Giudiziaria si sarebbe dovuta pronunciare sull'appello della parte civile relativamente al delitto di ingiuria anche agli effetti penali, essendo stata l'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 577 c.p.p. prima della abrogazione di tale norma, ed agli effetti civili in ordine al delitto di lesioni. Tuttavia, essendo stato ai sensi dell'art. 580 c.p.p. convertito in appello il ricorso del Pubblico Ministero concernente il delitto di lesioni, il Tribunale si sarebbe dovuto pronunciare su tale delitto anche agli effetti penali.
Ciò è esattamente ciò che ha fatto il Tribunale di Larino, la cui sentenza, pertanto, non merita censure sotto tale profilo. Le considerazioni svolte rendono evidente la infondatezza anche del terzo motivo di impugnazione, che deve, quindi, essere rigettato. Resta il problema posto dal quarto motivo di impugnazione concernente il trattamento sanzionatorio perché, come non ha mancato di rilevare anche il Tribunale, la pena della reclusione comminata per il delitto di lesioni comporta la violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art.52. Non è poi vero che, essendo stata la pena indultata, il Di LI non avrebbe interesse alla impugnazione, sia perché trattasi di pena illegale che deve essere eliminata, sia perché la condanna comporta, comunque, degli effetti penali che il ricorrente ha tutto l'interesse ad evitare che si producano.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio sul punto.
In conclusione per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al delitto di lesioni con rinvio al Tribunale di Larino in diversa composizione per un nuovo giudizio sul punto. Il ricorso deve essere, invece, rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al delitto di lesioni e rinvia al Tribunale di Larino per nuovo giudizio sul punto;
Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010