Sentenza 17 maggio 1999
Massime • 1
I diritti di elettorato attivo e passivo (del cui godimento il bando di concorso per l'assunzione richiedeva apposita auto - dichiarazione), che costituiscono una parte dei diritti politici, sono soggetti, , a norma degli artt. 2 (come modificato dall'art. 1 legge 16 gennaio 1992 n. 15) e 3 d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, a cause di esclusione o di sospensione determinate da alcuni provvedimenti definitivi del giudice, tra cui rientrano, oltre alcuni tipi di sentenze di condanna penali, anche le sentenze di fallimento. Ne deriva che la dichiarazione di non aver riportato condanne penali non esauriva le cause e le possibilità di perdita del godimento dei diritti politici, godimento che peraltro non poteva ricavarsi dalla dichiarazione di iscrizione nelle liste elettorali, per l'eventualità che la perdita dei diritti fosse intervenuta nelle more della periodica revisione delle liste.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/1999, n. 4784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4784 |
| Data del deposito : | 17 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Vincenzo TREZZA - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato L. GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO VALLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA MUNICIPALIZZATA SERVIZI BITONTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BATTISTA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIO RICCARDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2876/96 del Tribunale di BARI, depositata il 16/07/96 R.G.N.837/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/98 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione dei primi tre motivi del ricorso, l'accoglimento del quarto, l'assorbimento del quinto.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 2.3.1994, OR PE esponeva al Pretore di Bari - Sezione Distaccata di Bitonto, di aver presentato domanda all'Azienda Municipalizzata Servizi Vari di Bitonto per la partecipazione alla selezione per l'assunzione in prova di nove operai da adibire alle mansioni di cui al 2^ livello del C.C.N.L /A.M.N.U 1.10.1991 bandita con avviso che prescriveva termini e modalità di partecipazione, nonché requisiti richiesti a pena di esclusione;
che con nota del 10.12.1993 l'Azienda gli aveva comunicato l'esclusione dalla selezione a causa della mancanza nella domanda di alcune delle dichiarazioni prescritte a pena di esclusione, e precisamente: a) non essere stato in precedenza esonerato dall'A.M.S.V.;
b) essere nel godimento dei diritti politici;
c) stato di famiglia.
Deduceva: che detta esclusione era illegittima, per essere affetto da tale vizio lo stesso avviso di selezione;
che, in virtù di quanto disposto dall'art. 10 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, non poteva deliberarsi l'esclusione dal concorso dei candidati le cui domande fossero prive di talune dichiarazioni, ove l'Amministrazione interessata fosse già in possesso di documenti dai quali desumere la sussistenza, in capo al candidato, dei requisiti relativi alle dichiarazioni omesse;
che, nel caso di specie, quanto alla prima dichiarazione omessa, l'A.M.S.V. avrebbe potuto agevolmente accertare che esso ricorrente non era mai stato alle sue dipendenze e, di conseguenza, non poteva esserne stato esonerato, mentre, con riferimento alle altre due dichiarazioni, essendo struttura operativa del Comune, la resistente avrebbe potuto accertarne il possesso dei relativi requisiti attraverso le risultanze dei dati anagrafici. Pertanto, denunciando la violazione del principi di correttezza e buona fede nel comportamento dell'A.M.S.V., chiedeva che, previa disapplicazione degli atti illegittimi e conferma del provvedimento cautelare ex art. 700 C.P.C., adottato in suo favore il 21.2.1994, fosse accertato il suo diritto a partecipare alla selezione de qua, con ogni altra conseguenziale pronuncia.
Costituitosi il contraddittorio, il Pretore di Bari - Sezione Distaccata di Bitonto, con sentenza 19.10.1995/8.1.1996, rigettava la domanda, dichiarando integralmente compensate le spese di giudizio. Detta sentenza veniva confermata dal Tribunale di Bari con sentenza n. 2876 del 2/6 Luglio 1996, previo rigetto dell'appello principale del OR dell'appello incidentale dell'azienda.
Avverso detta sentenza ricorre il OR con cinque motivi, illustrati con memoria.
Resiste la AMSV con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione dell'art. 10 Legge 4 gennaio 1968 n. 15, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.; omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360 n. 5 c.p.c.. Ricorda che nel ricorso d'appello il OR aveva esplicitamente lamentato, con riferimento ai requisiti documentali richiesti (pagg.
8-9 del gravame) l'ingiustizia e l'illegittimità della propria esclusione dalla selezione, in violazione del 2^ comma dell'art. 10 della L. 15/68. Lamenta che la sentenza impugnata non ha motivato sulla dedotta violazione, limitandosi a statuire sul punto: "I richiesti requisiti, quand'anche ricavabili dagli atti del Comune, di cui l'Azienda convenuta è una struttura, andavano ugualmente riportati nella domanda per espressa volontà dell'organo deliberante la selezione, per consentire alla Commissione esaminatrice di ultimare con sollecitudine e speditezza le operazioni concorsuali, senza intoppi istruttori, che la mancanza di quei dati comportava". Il Tribunale si sarebbe limitato ad enunciare la propria valutazione sulla presunta ragionevolezza del bando di concorso, mentre aveva il dovere di pronunciarsi sul denunciato contrasto delle clausole del bando con la norma di legge invocata.
La Corte rileva preliminarmente che l'art. 10 Legge 4 gennaio 1968 n.15 (il quale riproduce sostanzialmente la norma dell'art. 2 cpv. DPR 2 agosto 1957 n. 679), secondo cui "Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare", trova applicazione al caso di specie, trattandosi di amministrazione non statale, e dovendosi l'art. 27 stessa legge interpretare come escludente l'applicabilità dell'art. 10 ai soli concorsi statali (Cons. Stato 24 ottobre 1980 n. 963). Ciò posto, osserva che il ricorrente denunzia la violazione della norma in esame sul presupposto della natura dell'azienda municipalizzata quale mera articolazione interna dell'ente comunale (e come tale da considerarsi pubblica amministrazione tenuta all'osservanza della L. 15/1968), con il quale avrebbe in comune il patrimonio informativo.
L'assunto è infondato.
Le aziende municipalizzate sono caratterizzate da una organizzazione distinta da quella, tipicamente pubblicistica, del Comune (rispetto alla cui organizzazione esse risultano parte autonoma anche se non si sostanziano in una distinta persona giuridica), i cui tratti distintivi risiedono nel conferimento di pieni poteri deliberativi all'organo di vertice, in un'ampia libertà di azione, nella massima semplificazione delle procedure, in una notevole attenuazione dei controlli, in una quasi completa autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile. (Cass. Sez. Un. 7 agosto 1998 n. 7752) Ciò posto, l'art. 10 2^ comma Legge 4 gennaio 1968 n. 15, va interpretato coerentemente alla sua ratio, basata sulla possibilità di accesso dei vari uffici interni al patrimonio informativo comune dell'Amministrazione.
Si deve perciò ritenere coerente alla ratio della Legge la Circolare del Ministro per la Funzione Pubblica del 20.10 1988 n. 2679 (citata in controricorso e in memoria dalla azienda resistente), secondo la quale, per "singola amministrazione, alla quale è imposto il divieto del comma 20 dell'art. 10, deve intendersi il complesso degli organi o uffici che compongono uno stesso ente pubblico, con esclusione delle " ... aziende autonome" e, in genere, per gli organismi per i quali è previsto un proprio consiglio di amministrazione, che costituiscono, a loro volta, altrettante amministrazioni nel senso suddetto.
Al fine di delibare se sussiste la violazione di legge lamentata ai sensi dell'art. 360 n. 3, occorre distinguere i dati relativi allo stato di famiglia ed al godimento dei diritti politici, da quelli relativi all'esonero dall'AMSV; i primi costituiscono informazioni in possesso del Comune ma non dell'azienda municipalizzata, e pertanto rispetto a questi il motivo è infondato;
mentre è fondato per quanto riguarda i dati relativi all'esonero, che sono nella disponibilità dell'AMSV, da considerarsi amministrazione autonoma ai fini della Legge 4 gennaio 1968 n. 15. L'accoglimento del primo motivo, limitatamente ai dati relativi all'esonero, assorbe la censura di omessa motivazione, nei limiti del motivo accolto.
Per quanto riguarda viceversa il lamentato vizio di omessa motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., relativamente ai dati concernenti lo stato di famiglia ed il godimento dei diritti politici,
la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che tale vizio può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche, giacché - ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposto al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione, o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria, la Corte di cassazione, nell'esercizio del potere correttivo attribuitole dall'art. 384, comma 2, c.p.c., deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 27 marzo 1993 n. 3775; Cass. 9 aprile 1990 n. 2940; Cass. 10 gennaio 1995 n. 228) . Il ricorrente, sub specie di omessa motivazione ex art. 360 n. 5, deduce in realtà la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c, ricorre nel caso di errata interpretazione o applicazione di una norma, la quale denunciata in Cassazione come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce omessa e contradittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art 360 n 5 c. p. c .; violazione dell'art. 1175 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.,
in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c., per non avere il giudice di appello considerato l'orientamento pacifico del Giudice amministrativo, che in materia di domanda di partecipazione a pubblici concorsi, costantemente esclude la necessità che il candidato dichiari di non aver riportato condanne penali, essendo obbligatoria unicamente la dichiarazione positiva (cfr. Cons. St., Sez. VI, 26.9.1989 n. 1261; 2.6.1988 n. 791), giurisprudenza da applicarsi, con argomento a fortiori, alla mancata dichiarazione relativa all'esonero.
Assorbe altresì l'autonoma censura contenuta nel medesimo secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce che l'esclusione da un concorso di un candidato che non sia mai stato dipendente dell'ente e che abbia omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione, di non essere stato dispensato dal servizio dall'ente stesso, appare in contrasto con i principi di ragionevolezza e correttezza sanciti dall'art 1175 c.c. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione dell'art. 1175 c.c., in relazione all'art 360 n. 3) c.p.c.; omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5) c.p.c. Il motivo ha riguardo alla causa di esclusione dalla selezione costituita dall'omessa menzione, nella domanda, del proprio stato di famiglia. Assume il ricorrente che una clausola del bando di concorso che imponga ai candidati di dichiarare, a pena di esclusione, il proprio stato di famiglia diverge dai più elementari principi di ragionevolezza e correttezza, rilevanti come clausola generale ex art. 1175, in quanto nel nostro ordinamento l'accesso al lavoro è garantito a chiunque, indipendentemente dal proprio "stato di famiglia".
La sentenza impugnata, che ha ritenuto di non disapplicare la clausola del bando, giudicandola ragionevole, sarebbe innanzitutto viziata per violazione della norma innanzi citata, ai sensi dell'art. 360 n. 3.
Ma il ricorrente deduce altresì un vizio di motivazione sulla ricostruzione di fatti determinanti ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 360 n. 5.
Censura la motivazione del giudice di appello, espressa nei seguenti termini: "la richiesta dichiarazione del proprio stato di famiglia trova giustificazione ... per consentire una esatta collocazione nella graduatoria, onde evitare contestazioni sia del OR sia di altri a lui preferiti e poi posposti all'esito di accoglimento di dette contestazioni, con l'ovvio intralcio alla speditezza delle operazioni selettive e di graduatoria con i conseguenti ritardi nelle assunzioni dei nove operatori". Rileva che la stessa non trova fondamento nel bando di concorso, per il quale lo stato di famiglia assolve all'unica funzione (non di costituire criterio preferenziale, ma) di elevare il limite di età, beneficio di cui il OR non aveva alcuna necessità, per ragioni anagrafiche risultanti dalla domanda. Fa riferimento all'avviso di selezione ritualmente prodotto in giudizio.
Tale specifica argomentazione, cui controparte non replica, è fondata, e comporta l'accoglimento del motivo ai sensi combinati del 360 n. 5 e 3. Se lo stato di famiglia ha, nel caso di specie ed relazione al bando di concorso, l'unica funzione di elevare i limiti anagrafici, e questi risultano già dalla domanda come fondanti il diritto alla selezione indipendentemente dalla elevazione del limite di età, attribuire allo stato di famiglia una funzione di criterio preferenziale, ai fini della esatta collocazione in graduatoria, come il Tribunale ha fatto, costituisce omesso esame del fatto - bando di concorso, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nonché omessa motivazione su un profilo specifico dell'appello.
È fondata altresì la denunziata violazione del principio di - correttezza di cui all'art. 1175 c.c., per non avere il Tribunale disapplicato la clausola in esame.
L'accoglimento dell'esposto profilo assorbe l'altro subordinato, pure contenuto nel medesimo terzo motivo di ricorso, secondo cui l'aver omesso di dichiarare il proprio stato avrebbe potuto semmai comportare - secondo i pacifici principi generali e criteri di normale ragionevolezza - la mancata valutazione in sede concorsuale di eventuali "preferenze" in favore del candidato, giammai la sua radicale esclusione del concorso.
I motivi quarto e quinto sono entrambi relativi alla mancata dichiarazione concernente i diritti politici, ed involgono profili distinti.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione degli artt. 324 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c. , per avere il Tribunale ritenuto che anche la mancata dichiarazione relativa ai diritti politici costituiva una legittima causa di esonero dalla selezione, nonostante la contraria statuizione del Pretore, passata in giudicato per mancato appello incidentale. Il ricorrente così argomenta: "La sentenza del Pretore, pur respingendo la domanda del OR, aveva ritenuto che, delle tre dichiarazioni mancanti nella domanda del OR, una soltanto, ossia quella relativa al godimento dei diritti politici, poteva effettivamente ricavarsi dal contesto della domanda, avendo il OR dichiarato di essere iscritto nelle liste elettorali, e non potendo detto requisito sussiste e senza il primo".
Tale statuizione costituisce per ricorrente autonoma pronuncia su distinta parte della complessa domanda proposta dal OR che l'azienda Municipalizzata convenuta non aveva investito con appello incidentale sulla questione specifica, esaminata e decisa dal Pretore. Di conseguenza su quella questione di diritto, la sentenza di I grado era passata in cosa giudicata.
Il Tribunale, travalicando i propri poteri cognitori, dissentendo dalle conclusioni tratte dal Pretore sulla questione in esame, ne ha riformato la sentenza".
Il motivo non è fondato.
La Corte rileva che l'AMSV va considerata vittoriosa in primo grado, perché ciascuna causa di esclusione dalla selezione costituisce questione avente una propria individualità ed autonomia;
pertanto sarebbe sufficiente l'esistenza di una sola per legittimare l'esclusione del OR dalla selezione. Nel caso di specie, il Pretore ha ritenuto sussistere due cause di esclusione, ma non quella relativa ai diritti politici. La parte vittoriosa, convenuta in appello, aveva perciò l'onere, ex art. 346 c.p.c., (non di proporre appello incidentale, essendo vittoriosa, ma di riproporre l'eccezione (Cass 6 aprile 1995 n. 4024; Cass. 3 ottobre 1994 n. 8034) relativa al fatto estintivo del diritto di partecipare alla selezione, costituito dalla mancata indicazione del godimento dei diritti politici, che il Pretore aveva ritenuto non sussistente. Nel caso concreto, l'A.M.S.V. ha riproposto l'eccezione, rilevando nelle sue difese in appello che, sul punto del requisito del godimento dei diritti politici, la motivazione della sentenza pretorile avrebbe dovuto essere corretta, proprio perché tale requisito non poteva desumersi dal fatto della iscrizione nelle liste elettorali (cfr. pagg. 11/12 comparsa di costituzione in appello). Essa pertanto non ha in alcun modo fatto acquiescenza alla statuizione del Pretore sul punto.
Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente deduce omessa e contradittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5) c.p.c.; violazione dell'art. 1175 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione alle statuizioni del Tribunale concernenti la dichiarazione richiesta di essere nel godimento dei diritti politici.
Il Tribunale ha così motivato:
"È inutile dire che anche il terzo requisito, quello relativo al godimento dei diritti politici, andava legittimamente richiesto, in considerazione che l'aggiornamento delle liste elettorali è fatto in determinati periodi di tempo e che bene l'interessato poteva aver perduto l'elettorato attivo o passivo per condanna penale subita medio tempore e non ancora esaminata dall'apposita commissione elettorale. Questo requisito perciò non poteva ricavarsi dalla dichiarazione della iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Bitonto, ma andava espressamente dichiarato sotto la propria responsabilità nella domanda, così come prescritto a pena di esclusione".
Il ricorrente deduce che la riportata motivazione è illogica e contraddittoria, perché ha omesso di considerare che la dichiarazione effettuata dal OR nella domanda di partecipazione "di non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti", assorbe il periodo medio tempore ipotizzato dal Tribunale, ed esclude che sussista una causa di concellazione dalle liste elettorali.
Sotto altro profilo e in via gradata il ricorrente deduce che la normativa in vigore non prevede di attestare il godimento dei diritti politici con mezzi formali diversi dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali del luogo di residenza.
E difatti, continua il ricorrente, l"avviso di selezione" richiede appunto tale attestazione, mentre viceversa nel bando si richiede il godimento dei diritti politici, con un contrasto che il Tribunale non ha rilevato e su cui ha omesso di motivare.
Anche questo ultimo motivo è infondato.
I diritti di elettorato attivo e passivo, sui quali il ricorrente concentra le propria doglianze, i quali costituiscono una parte dei diritti politici, sono soggetti a cause di esclusione o di sospensione, a norma degli artt. (come modificato dall'art. 1 Legge 16 gennaio 1992, n.15) e 3 D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, costituiti da alcuni provvedimenti definitivi del giudice, tra cui rientrano, oltre alcuni tipi di sentenze di condanna penali, anche le sentenze di fallimento, come tempestivamente e ritualmente eccepito dalla resistente.
Ne deriva che la dichiarazione di non avere riportato condanne penali non esaurisce le cause e la possibilità di perdita del godimento dei diritti politici, attestata dalla iscrizione nelle liste elettorali, come richiesto.
Tale quinto motivo di ricorso va pertanto rigettato, il che è sufficiente, come sopra motivato, per la reiezione dell'intero ricorso.
Sussistono giusti motivi per la totale compensazione delle spese processuali del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
spese di questo giudizio compensate. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 1998 e 20 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 1999