Sentenza 18 maggio 2011
Massime • 1
L'esecuzione di videoriprese da parte della polizia giudiziaria all'interno del cosiddetto "privè" di un locale notturno, pur non essendo vietata, richiede la preventiva autorizzazione da parte del giudice. (In motivazione la Corte ha precisato che tale luogo non è qualificabile come domicilio mancando il requisito della stabilità, potendovi entrare chiunque, in quanto il cliente vi si apparta con la ragazza per un periodo di tempo limitato, sotto il controllo vigile del personale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2011, n. 35725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35725 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 18/05/2011
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 1121
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 40009/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.M. , nato (omesso) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 22 aprile 2010;
sentita la relazione del consigliere Dott. Alessandro M. Andronio;
sentito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale, dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv. Riccardo Benvegnù, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 22 aprile 2010, la Corte d'Appello di Venezia ha riformato, limitatamente alla pena, la sentenza del Tribunale di Padova dell'11 marzo 2008, resa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato - in concorso con altri soggetti - per i reati di associazione a delinquere e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione all'interno di un locale notturno, confermando la sentenza stessa quanto all'accertata responsabilità penale.
2. - Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento, per manifesta illogicità e carenza della motivazione, sotto quattro profili.
Si lamenta, in primo luogo, l'ingiustificato rigetto dell'eccezione di nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e delle videoriprese effettuate, nel corso delle indagini, rilevando che tali riprese sarebbero state effettuate all'interno del locale, da ritenersi domicilio, e comunque senza che il provvedimento che le ha disposte fosse motivato circa le modalità di effettuazione e di installazione degli impianti.
Si censura, in secondo luogo, la carenza di motivazione circa la penale responsabilità dell'imputato, perché la sentenza si sarebbe limitata a riprodurre acriticamente le conversazioni intercettate, senza considerare i rilievi svolti dalla difesa sul punto. Con un terzo motivo di impugnazione, si contesta la denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sul rilievo che la Corte non avrebbe tenuto conto delle modalità di svolgimento dei fatti ex art. 133 c.p.. Con un quarto motivo, si lamenta, infine, l'eccessività della pena. 3. - In prossimità dell'udienza, il difensore dell'imputato ha depositato memoria, con la quale ribadisce quanto già richiesto nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4.1. - Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta che: a) il locale all'interno del quale è stata svolta l'attività di intercettazione ambientale e videoripresa nel corso delle indagini deve ritenersi domicilio;
b) il provvedimento che ha disposto tale attività avrebbe dovuto essere motivato circa le modalità di effettuazione e di installazione degli impianti.
Tali rilievi sono entrambi infondati.
Sotto il primo profilo, devono richiamarsi i principi enunciati da questa Corte (Sez. un., 28 marzo 2006, n. 26795), secondo cui la nozione di domicilio non può essere estesa fino a farla coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza. Non c'è dubbio, infatti, che il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli, quindi, la riservatezza;
ma il rapporto tra la persona e il luogo deve essere stabile, cioè tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo stesso rimane connotato dalla personalità del titolare. Diversamente, nel caso dei prive dei locali notturni, il luogo in quanto tale non riceve alcuna tutela, perché manca il requisito della stabilità, potendovi entrare chiunque: il cliente, infatti, vi si apparta con la ragazza per un periodo di tempo limitato, sotto il controllo vigile del personale. Ne consegue che l'esecuzione di videoriprese da parte della polizia giudiziaria all'interno di tale luogo non è vietata, anche se deve essere previamente autorizzata dal g.i.p..
Quanto al secondo profilo, la stessa sentenza ha precisato che il decreto autorizzativo delle intercettazioni può essere motivato anche con un rinvio alla richiesta del p.m. e agli atti della polizia giudiziaria, purché si possa dedurne l'iter cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne possano conoscere i risultati, che devono essere conformi alle prescrizioni della legge, senza che vi sia la necessità di un analitico riferimento alle modalità di effettuazione delle registrazioni e di installazione degli impianti. Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, sia perché le intercettazioni e le riprese si sono svolte proprio all'interno di un locale notturno dotato di prive, sia perché il riferimento del provvedimento autorizzatorio a videoriprese da porre in essere all'interno del locale nel quale si svolgeva l'attività criminosa è evidentemente idoneo a consentire di identificare il percorso cognitivo e valutativo seguito dal giudice. 4.2. - Il secondo motivo di ricorso - con cui si lamenta che la sentenza si sarebbe limitata a riprodurre acriticamente le conversazioni intercettate e a porle a fondamento della penale responsabilità dell'imputato, senza considerare i rilievi critici svolti dalla difesa sul punto - è manifestamente infondato. Infatti, la sentenza censurata reca, in relazione alla penale responsabilità dell'imputato, una motivazione completa e pienamente coerente, laddove precisa che: a) la prova della partecipazione dell'imputato all'attività criminosa emerge fin dall'agosto del 2006; b) l'intercettazione ambientale del 25 novembre 2006 conferma che l'imputato è investito della qualità di direttore del locale dal coimputato S. , alla presenza delle ragazze sfruttate;
c) tale conclusione è resa ancor più credibile dalla circostanza che S. doveva sostituire alla precedente direttrice un soggetto conosciuto e affidabile, quale l'imputato; d) risulta che l'imputato si rivolgesse alle ragazze qualificandosi come direttore, impartisse ordini sullo svolgimento del "lavoro" e prospettasse eventuali sanzioni. A fronte di una siffatta motivazione - la quale appare, come anticipato, del tutto completa e coerente - le censure del ricorrente si esauriscono nella generica richiesta di riesame di profili di fatto già esaminati;
riesame precluso in sede di legittimità. Trova, infatti, applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (ex plurimis, tra le pronunce successive alle modifiche apportate all'art. 606 c.p.p. dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46: Sez. 6^, 29 marzo 2006, n. 10951; Sez. 6^, 20 aprile 2006, n. 14054; Sez. 3^, 19 marzo 2009, n. 12110; Sez. 1^, 24 novembre 2010, n. 45578; Sez. 3^, 9 febbraio 2011, n. 8096). 4.3. - Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono, del pari, manifestamente infondati.
Il ricorrente si è limitato, infatti, a muovere generiche contestazioni alla motivazione della sentenza - quali quelle relative all'applicazione dell'art. 133 c.p., meramente richiamato, e alla mancata considerazione della condotta processuale - limitandosi, nella sostanza, a riproporre doglianze relative trattamento sanzionatorio, già esaminate e motivatamente rigettate dalla Corte d'appello.
5. - Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011