Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
Nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279 secondo comma quarto cod. proc. civ. e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, si verifica per il giudice che ha adottato la pronuncia una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa "potestas decidendi", onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva ed ove lo faccia il giudice del gravame può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, che non sia stata immediatamente impugnata ne' fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, a nulla rilevando che la detta violazione non sia stata oggetto di specifico gravame di parte (nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice dell'appello contro la sentenza definitiva avesse d'ufficio rilevato la violazione del giudicato, sotto il profilo che una questione di individuazione di un termine di prescrizione, decisa dal giudice di primo grado con sentenza parziale non definitiva, non impugnata e non fatta oggetto di riserva di impugnazione, era stata decisa differentemente con la sentenza definitiva, pur non sottoposta dalla parte interessata a gravame incidentale sul punto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1999, n. 5860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5860 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. relatore
Dott. Giuseppe SALMÈ Consigliere
Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere
Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RN UA & C. s.a.s., in persona del socio accomandatario amministratore prof. Antonino Pia, elettivamente domiciliata in Roma, via Arenula 21, presso l'avv. Isabella Lesti, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Piras jr del foro di Cagliari giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.N.A.S. Ente Nazionale per le Strade, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, in via dei Portoghesi 12 Roma è domiciliato per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n.217 del 21.4/5.7.95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/99 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Piras per la ricorrente e Mangia per la resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 21.4/5.7.95 la Corte d'appello di Cagliari rigettava l'appello proposto dalla s.a.s. RN AT & C. avverso la sentenza 9.11.93 del tribunale di Cagliari, condannando l'appellante alle spese.
Esponeva in narrativa la sentenza che l'A.N.A.S. aveva occupato di fatto terreni di proprietà della s.a.s. eseguendovi lavori di adeguamento a quattro corsie della strada statale Iglesiente, già ultimati alla data del 22.8.79; che il 21.10.80 - e quindi ad esecuzione avvenuta - il Prefetto di Cagliari aveva, con proprio decreto 4206 - ordinato l'esecuzione del piano dei lavori predetti e delle espropriazioni;
che, convenuta in giudizio dalla s.a.s per ottenere il risarcimento, non essendo stato mai emesso il decreto d'esproprio, aveva eccepito la prescrizione, essendole stata notificata la citazione il 14.03.85 e quindi dopo la scadenza del quinquennio dal compimento dei lavori.
Poiché la s.a.s. deduceva che il dies a quo del termine decorreva dal collaudo dell'opera; che comunque le reiterate richieste di pagamento costituivano atti interruttivi del decorso della prescrizione, il tribunale decideva la questione preliminare con sentenza non definitiva in data 22.11.88, affermando la natura risarcitoria della pretesa, la decorrenza dalla ultimazione dei lavori - e non dal collaudo - del termine prescrizionale quinquennale e rimettendo la causa sul ruolo per esperire la prova testimoniale formulata dalla s.a.s a dimostrazione degli atti interruttivi intervenuti.
Ad istruttoria esperita, con sentenza definitiva 9.11.93 il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione, escludendo la sussistenza di atti interruttivi ed escludendo altresì che il comportamento dell'A.N.A.S. configurasse la fattispecie criminosa di cui all'art.615 cp, invocata dalla s.a.s per fluire del più lungo termine prescrizionale previsto per i fatti costituenti reato dall'art. 2947.3 cc. Su appello della s.a.s. AT, la Corte d'appello affermava che ogni questione sulla durata del termine prescrizionale era coperta dal giudicato, costituito dalla sentenza non definitiva, non soggetta nè ad impugnazione immediata ne' a riserva;
di conseguenza, dovevano considerarsi precluse e quindi superflue le considerazioni svolte dalla sentenza definitiva per escludere la configurabilità della violazione di domicilio, poiché il termine prescrizionale era già fissato in cinque anni. Doveva poi escludersi che fossero intervenuti atti interruttivi, perché le risultanze della prova testimoniale erano equivoche, i colloqui intercorsi tra l'incaricato della s.a.s. e due dipendenti dell'A.N.A.S. in vista di un componimento transattivo della vertenza non avevano dato luogo a riconoscimento del diritto al risarcimento da parte dell'A.N.A.S., dovendosi la volontà negoziale dell'ente pubblico formalizzarsi in atti scritti, nel caso del tutto assenti. Infine, la richiesta dell'Anas che aveva determinato l'emissione del decreto prefettizio 21.10.80 si inseriva nella procedura espropriativa e non poteva quindi costituire riconoscimento del diritto al risarcimento fatto valere dalla s.a.s AT. In ordine alla q.l.c. degli artt. 2934 e 2935 cc, in quanto non consentono al giudice di riconoscere l'errore scusabile, era del tutto irrilevante (oltre che, per i motivi espressi dal tribunale, manifestamente infondata) perché il dies a quo del termine prescrizionale costituiva, nel caso in esame, cosa giudicata, in forza della richiamata sentenza non definitiva.
Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione, con atto notificato il 3.10.96 alla Avvocatura generale dello Stato, la s.a.s RN AT & C., avanzando quattro motivi di censura. Si è costituita l'A.N.A.S., resistendo con controricorso. La ricorrente ha depositato note d'udienza.
Motivi della decisione
Col primo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cc e dell'art. 324 cpc, anche in relazione all'art. 343 cpc. Poiché la sentenza definitiva del tribunale aveva pronunciato sia sulla configurabilità dell'illecito penale sia sulla q.l.c. e tali capi della pronuncia non erano statì appellati in via incidentale dall'Anas, era precluso alla Corte d'appello di rilevare d'ufficio la questione del giudicato, implicitamente ma inequivocabilmente disattesa con la sentenza definitiva del tribunale.
La censura è infondata. Il conflitto di giudicati interviene quando si tratta di pronunce rese, sia pure tra le stesse parti e sul medesimo oggetto, ma in processi diversi. Nel caso, invece, che lo stesso giudice, anziché decidere con unica sentenza sulla controversia, pronunci, nel casi previsti dall'art. 275.2 n.4 cpc, su alcune questioni soltanto, provvedendo per l'ulteriore corso dinanzi a sè, si verifica una preclusione al riesame delle questioni già decise da parte dello stesso giudice, conseguente all'esaurimento della relativa potestà di decidere.
La violazione del giudicato interno costituisce error in procedendo ed è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice dell'impugnazione. Non è perciò censurabile la sentenza impugnata per aver rilevato, d'ufficio, che il riesame della decorrenza e della durata del termine di prescrizione era precluso al giudice di primo grado, dopo aver pronunciato sentenza non definitiva su tali punti. Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cc e dell'art. 324 cpc in relazione alla interpretazione della sentenza non definitiva del tribunale del 22.11.88 perché tale sentenza, a giudizio della ricorrente, si limitava a qualificare l'azione intrapresa come risarcitoria e l'espressione "e resta, quindi, soggetta alla prescrizione quinquennale" non implicava l'affermazione di una durata quinquennale del termine prescrizionale, ma soltanto che la prescrizione era regolata dall'art. 2947 cc., dizione sufficiente ad individuare il presupposto logico/giuridico della decisione. In conseguenza, non era precluso l'esame della dedotta illiceità penale dell'operato dell'Anas.
È ormai consolidato il rilievo che, ove si deduca, in cassazione, la violazione del giudicato interno, si deduce un vizio in procedendo che consente il riesame della sentenza non definitiva, quale fatto processuale che il giudice di legittimità deve direttamente conoscere (Cass. 1758/86; 2199/84). Ove si deduca, invece, la violazione del giudicato esterno, si deduce un errore in iudicando che sollecita e consente un sindacato della sola sentenza impugnata, sotto il profilo del rispetto delle regole ermeneutiche e logiche (Cass. 3996/92). La tesi della ricorrente, all'esame della sentenza del tribunale di Cagliari 22/11/88-9.3.89 che questo collegio, trattandosi di error in procedendo, deve compiere, si rivela inconsistente. Il tribunale, dopo aver precisato che, per decidere l'eccezione di prescrizione occorreva, prima, qualificare il credito fatto valere dalla AT, poiché una domanda di risarcimento implicherebbe la prescrizione quinquennale mentre una pretesa di natura indennitaria implicherebbe un termine di prescrizione decennale;
dopo aver osservato che, avendo la stessa società concluso per la liquidazione a titolo di risarcimento dei danni, l'indagine avrebbe potuto esaurirsi con tale rilievo, sottopone ad attento esame la sentenza delle S.U. 3940/88, per concluderne che la perdita di proprietà in capo al privato ed il contemporaneo acquisto in capo all'ente pubblico "può ritenersi realizzato con l'irreversibile destinazione dei bene al soddisfacimento di interessi pubblici (e quindi con la semplice realizzazione dell'opera e con la manifestazione della volontà dell'ente di effettuare tale destinazione)" senza che occorra anche il formale inserimento dell'opera nel complesso dei beni appartenenti all'ente pubblico mediante collaudo. In conseguenza, dies a quo del termine prescrizionale è la realizzazione e non il collaudo dell'opera.
Passando, poi, ad esaminare la natura del diritto, la sentenza del tribunale confuta le tesi della società - che, in contrasto con le proprie conclusioni, aveva sostenuto la natura corrispettivo e non risarcitoria del dovuto-rilevando che di corrispettivo si può parlare solo nell'ambito di un accordo intersoggettivo, e non "nell'ambito di una fattispecie del tutto estranea ad una contrattazione" e conclude affermando che "l'azione volta ad ottenere il valore pecuniario del bene distrutto assume natura risarcitoria e resta, quindi, soggetta alla prescrizione quinquennale". Ad escludere che la sentenza abbia inteso svolgere solo considerazioni astratte, come sembrano sostenere le note d'udienza, vale il seguito della motivazione che, in immediato collegamento con l'affermazione della prescrizione quinquennale, aggiunge che "il Collegio ritiene rilevante la prova dedotta in via subordinata dalla società attrice e volta a dimostrare l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione stessa", superando l'opposizione dell'Anas con il rilievo che "la circostanza dedotta a prova concerne la richiesta di pagamento del valore del suolo, che sarebbe stata rivolta dalla società AT al compartimento di Cagliari dall'Anas (e non, come affermato dall'avvocatura dello Stato, il pagamento dell'indennità di esproprio)".
Conclusivamente, la sentenza non definitiva del tribunale ha affermato che la società AT aveva avanzato una pretesa di risarcimento da accessione invertita;
che il relativo diritto era soggetto alla prescrizione quinquennale, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori;
che sull'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall'Anas era possibile pronunciarsi solo dopo l'espletamento delle prove capitolate dalla società AT per dimostrare che la prescrizione era stata interrotta con richieste di pagamento. In tali limiti, il giudicato ha coperto il dedotto ed il deducibile precludendo alla società AT - che tra l'altro, avendo scelto la via del risarcimento, non poteva più, ex art. 12 cpp, proporre la querela penale necessaria - di far valere un diverso termine prescrizionale collegato all'asserita illiceità penale del comportamento dell'Anas.
Col terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2944 cc e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Assume la ricorrente che ad integrare il riconoscimento non occorre un atto negoziale, ma è sufficiente un atto volontario consapevole ed inequivoco;
che tale atto può esser posto in essere anche dall'organo a cui è attribuita la cura degli interessi ai quali l'atto si connette, trattandosi di atto che non eccede l'ordinaria amministrazione ed in virtù del principio dell'apparenza e dell'affidamento; che, infine, l'offerta ed il deposito dell'indennità, così come la richiesta di corresponsione, costituiscono atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento quando non sussista più il diritto all'indennità a cui formalmente si riferiscono.
La censura è infondata. Per quanto riguarda le trattative intercorse tra l'incaricato della s.a.s. AT e funzionari dell'Anas, al di là delle questioni di legittimazione e di forma (Cass. 10939/92, 576/94), sussiste un argomento che il ricorso non prende in considerazione, nonostante il rilievo che la sentenza impugnata vi attribuisce.- la sostanziale equivocità delle risultanze della prova testimoniale, tanto che in questa sede, in cui la rilettura dell'istruttoria non è ammessa, è del tutto incerto il tenore dei colloqui che, ove intesi a trovare una soluzione transattiva, non potrebbero configurare un riconoscimento della pretesa risarcitoria della s.a.s. (Cass. 5020/87; 2189/94; 4060/97). Per quanto riguarda l'impulso impresso dalla Anas alla procedura espropriativa, non sussiste ugualmente la possibilità di apprezzarlo come riconoscimento ex art. 2944 cc. L'indirizzo (minoritario: v. in senso difforme le S.U. 12150/92 nonché Cass. 9487/93; 9718/93; 1725/94; 4329/94; 4862/95; 4287/96;
9368/97; 7430/98; 8044/98) espresso dalle sentenze Cass. 3572/95;
1887/96; 6630197; 6886/97; 8005/97 che ravvisano nella determinazione, offerta, deposito dell'indennità di esproprio, successivi all'accessione invertita, atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento (giacché non sono riferibili all'inesistente diritto all'indennità), non viene qui in discussione perché il comportamento invocato - richiesta di emissione dell'ordine di esecuzione dei lavori e delle espropriazione - è privo di univocità, riguardando un complesso di posizioni indifferenziate (la generalità delle proprietà interessate dall'allargamento stradale) mentre determinazione, offerta e deposito (nonché richiesta di pagamento) riguardano specificamente la singola ditta.
Col quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cc e dell'art. 324 cpc, in relazione all'interpretazione della sentenza non definitiva del tribunale del 22.11.88 e della q.l.c. degli artt. 2934 e 2935 cc. Sostiene la ricorrente che la mancata previsione, nella disciplina della prescrizione, della rimessione in termini da parte del giudice, ove il creditore dimostri l'errore scusabile sul momento di decorrenza della prescrizione. Errore scusabile che, nel caso, consegue alla variazione di indirizzo giurisprudenziale che ha trasformato un illecito permanente in istantaneo. In tal modo è stato violato il principio di parità (art. 3 della Cost.), per comparazione con la situazione di chi da tali rivolgimenti giurisprudenziali non è stato interessato;
il diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.) che la mancata previsione dell'errore scusabile ha compresso se non vanificato.
È condivisibile il rilievo che l'istanza di rimessione in termini per errore scusabile, collocando la propria operatività a valle del decisum, non rimane preclusa dal giudicato della sentenza non definitiva, che riguarda la durata quinquennale della prescrizione, incidendo non sulla sua durata ma sulla sua perentorietà. Ma, così corretta la motivazione della sentenza impugnata, rimangono valide le ulteriori argomentazioni del tribunale, che la Corte d'appello richiama dettagliatamente e condivide.
L'istituto attiene infatti ai soli termini processuali e non a quelli - come la prescrizione del diritto - sostanziali, ne' appare giustificata l'affermazione, con cui la ricorrente contrasta tale assunto, che nel diritto amministrativo la rimessione in termini opera anche rispettò ai diritti soggettivi. Quando il giudice amministrativo decide controversie che hanno ad oggetto diritti soggettivi paritetici, la struttura del processo non è più impugnatoria e, non essendo più configurabile decadenza per tardiva impugnazione, non ha più ragion d'essere una rimessione in termini. La stessa scusabilità dell'errore - in quanto non evitabile usando la ordinaria diligenza - appare opinabile, in considerazione di quanto la Corte Costituzionale ha già, sull'argomento specifico, affermato (decisione n. 188/95, p. 4.5). Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, di cui lire 3.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999