Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/06/2026, n. 17179
CASS
Sentenza 1 giugno 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione artt. 51, commi 1 e 4, 21, comma 3, e 43, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, e art. 2560 c.c.

    La Corte ritiene che il criterio legale di commisurazione della base imponibile per la cessione di azienda sia unico (art. 51, comma 2, TUR) e valga sia che il valore sia dichiarato dal contribuente, sia che sia accertato dall'Ufficio. Pertanto, le passività inerenti all'azienda devono essere detratte dal valore complessivo, indipendentemente da una rettifica dell'Ufficio. Inoltre, l'accollo di debiti inerenti all'azienda, anche se formalmente pattuito, è considerato un accollo ex lege ai sensi dell'art. 2560 c.c. e non incide sulla base imponibile.

  • Altro
    Violazione artt. 20, 43 e 51 d.P.R. n. 131/1986

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/06/2026, n. 17179
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17179
    Data del deposito : 1 giugno 2026

    Testo completo