Sentenza 24 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/12/2002, n. 18326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18326 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SEZI1 832 6 /0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO : LA CORTE SUPREMA DI Oggetta COMPENSAZIONE DI CREDITI IN SEDE FALLIMENTARE Composta dagli 11 .mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 15362/00 - Presidente GRIECO Dott. Angelo 18802/00 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere - Cron 43107 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere 4893 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. T Rel Consigliere Ud.18/09/2002 Dott. Ariello NAPPI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIRE 1500 REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELIO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
8563938 -- ricorrente 3538
contro
FALLIMENTO A.T. P. AUTOTRASPORTI PADOVA SPA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 18802/00 proposto da: A. T.P. AUTOTRASPORTI PADOVA SPA IN FALLIMENTO 2002 LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore, elettivamente 1642 domiciliato in ROMA VIA MONTE ASOLONE 8, presso + 1'avvocato MARIO ALII', rappresentato difeso dall'avvocato LUIGI CASALINI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentaale;
- controricorrente e ricorrente incidentala
contro
REGIONE VENETO;
intimata avverso la sentenza n. 1186/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 19/07/99; udita la relazione dolla causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il resistente, l'Avvocato ALU', con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. Svolgimento del proces50 In seguito a ricorso del curatore del fallimento della PO DO (A.T.P.) s.p.a, dichiarato il 9 gennaio 1993, il Presidente del Tribunale di Vene- ingiunse alla Regione Veneto il pagamento della Il zia di £. 840.025.123, con interessi dall'11 ottobre somma 2 1993, a titolo di contributo per il trattamento di fire rapporto dei dipendenti dell'impresa fallita, licenzia- ti dopo un esercizio provvisorio protrattosi sino al 29 marzo 1993. Contro il decreto ingiuntivo propose opposizione la Regione Veneto, che, pur riconoscendo il credito vanta- to dal fallimento, oppose in compensazione un proprio maggior credito nei confronti della società fallita, Costituitosi in giudizio, il curatore fallimentare ecuepì che non era ammissibile la compensazione tra il credito vanlato dalla Regione Veneto nei confronti del- la società fallita e il credito riconosciuto alla massa fallimentare con il decreto opposto. Nelle more del giudizio, peraltro, fu approvato in data 21 luglio 1995 un piano di ripartizione parziale con il quale veniva attribuita alla Regione Veneto la sonuna di £. 809.467.690, pari al 10% del credito di £. 8.094.676.880, per il quale la stessa regione era stata ammessa al passivo del fallimento. Sicché il curatore fallimentare chiese che con questo credito della oppo- Dente venisse parzialmente compensato il credito vanta- to dall'amministrazione fallimentare, Con sentenza pubblicata l'11 giugno 1996, pertanto, il Tribunale di Venezia, dichiarata la parziale comper- sazione dei crediti così come individuati dal curatore 5 3 fallimentare, condannò la Regione Veneto al pagamento in favore del fallimento della PO DO (A.T.F.) s.p.a della residua Somma di ₤. 30.557.433, oltre agli interessi legali sulla somma di £ 840.025.123 dall'11 ottobre 1993 all' agosto 1995 e sulla somma di £. 30.557.433 dal 2 agosto 1995 sino al soddisfo. Contro questa sentenza interpose appello la Regione Veneto, iamentando che gli interessi sul credito resi- duo riconosciuto al fallimento fossero stati liquidati nell'erroneo presuppos Lo di una compensazione interve- nuta alla data dell'i agosto 1995 anziché alla data cel 30 marzo 1993 in cui entrambi i crediti erano già li- quidi ed esigibili. Ma il curatore fallimentare, costi- tuitosi anche nel giudizio d'appello, chiese il rigetto dell'impugnazione, in ragione della già dedotta imputa- bilità alla società fallita, E non al fallimento, del debito verso la Regione Veneto, nonché il riconoscimen- to degli interessi sugli interessi già liquidati e il maggior danno da svalutazione monetaria. Con sentenza depositata il 10 luglio 1999 la Corte d'appello di Venezia decise nei seguenti termini: a) rigettò l'appello della Regione Veneto, perché, non avendo l'appellante contestato la dichiarata inam- verso Ң missibilità della compensazione del SUO credito 4 la società fallita con il credito vantato dalla curate- la fallimentare, gli interessi potevano essere liquida- ti solo con riferimento al credito derivante dal piano di riparto, secondo l'assunto del fallimento;
b) dichiarò inammissibile, in quanto nuova, _a do- manda proposta dal curatore fallimentare di applicazio- sugli interessi già liquidati inne dell'anatocismo primo grado;
c) rigettò, perché priva di fondamento probatorio, la domanda della curatela fallimentare di liquidazione del maggior danno da svalutazione monetaria;
d) dichiarò integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di secondo grado. Contro questa sentenza ricorre per Cassazionе la Regione Veneto, che ha proposto un unico motivo a 50- stegno dell'impugnazione. Resiste con controricorso la curatela de_ fallimento della PO DO s.p.a, che ha proposto altresì tre motivi (A. T. P.) d'impugnazione in via incidentale illustrati da speci- fiche memorie. Motivi della decisione 1. I ricorsi proposti avverso la stessa sentenza vanno riurili a norma dell'art. 335 c.p.c.
2. Con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente principale deduce violazione dell'art. 56 legge fall. e S degli art. 1312 e 1343 c.c lamentando che la compen- sazione tra i crediti reciproci non sia stata fatta de- correre dal 30 marzo 1993, data rella quale entrambi i crediti erano divenuti liquidi ed csigibili, e quindi gl interessi spettanti alla curatela attrice non siano stati liquidati a decorrere da tale data e solo sul credito residuale di £. 30.557.433. Il ricorso è infondato. Secondo quanto prevede l'art. 56 legge fall., inve- "i creditori hanno diritto di compensare coi loro ror debiti verso il fallito i crediti che essi vantano ver- so lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichia- razione di fallimento", purché acquistati almeno un an- no prima. Nel caso in esame la Regione Veneto vantava un cre- dito ben maggiore di quello vantato dal fallimento;
e questo credito le Cra stato riconosciuto con l'ammissione al passivo fallimentare. Sicché, se fosse stato applicato l'art. 56 legge fall., ога invocate, nor sarebbe residuato alcur debito da parte sua nei confronti del fallimento. IL fatto che la ricorrente sia risultata, invece, debitrice per circa trenta mi- lioni di lire si spiega soltanto assumendo che oggelto di compensazione non sia stato considerato il credito per il quale era stata ammossa al passivo fallimentare, 6 bensi solo un credito di minore importo, che, a torto o a ragione, Яi ritenuto autonomamente derivante dall'approvazione del piano di riparto. In realtà, Come s'è detto, il curatore del fal i- mento si era subito opposto alla compensazione del pro- prio credito con quello vantato dalla Regione Venato nci confronti della società fallita. Aveva infatti in- vocato la indiscussa giurisprudenza di questa Corte se- condo la quale il credito verso il fallito non può es- sere compensato con il debito verso la massa, in quanto "manca, perché possa operare la compensazione, il re- quisito della reciprocità delle obbligazioni, non cor- rendo i rapporti di debito e credito tra i medesimi soggetti" (Cass., sez. I, 14 ottobre 1998, 11. 10 40, Cass., sé2. I, 14 marzo 2000, n. 2912]. E il Tribunale di Venezia, allorché aveva riconosciuto alla curatela fallimentare un credito residuo, aveva evidentemente ritenuto che effettivamente la Regione Veneto fosse in debito verso l'amministrazione fallimentare, nor VAISO la società fallita, nei cui confronti vantava il credi- to ammesso al passivo. Sicché aveva ritenuto спе la compensazione potesse operare sclo tra il credito dell'amministrazione fallimentare e il credito che alla Regione Veneto derivava dal piano di ripartizione par- ziale approvalo dal giudice delegato. th علا 7 Se la Regione Veneto avesse voluto far valere in compensazione il proprio credito originario, pertanto, avrebbe dovuto impugnare integralmente la decisione di primo grado, non limitarsi, come invece ha fatto, a la- mentare, contraddittoriamente, un'erronea liquidazione degli interessi. Correttamente, perciò, la corte d'appello ha rize- nuto che fosse coperta da giudicato la limitazione del- la compensazione al credito che si era ritenuto deriva- re dal piano di riparto, con la conseguente liquidazio- ΠΕ degli interessi соп riferimento alla data in cui questo credito era divenuto esigibile. 11 ricorso principale deve essere, pertanto, riget- tato.
3. Con il ricorsc incidentale la curatela fallimen- tare propone tre motivi d'impugnazione. Con il prano motivo sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla corte d'appelle, è ammissibile, a norma dell'art. 345 comma 1 c. p...r la proposizione per la prima volta in appello della domanda di liquida- zione degli interessi sulla somma liquidata per in in- teressi in primo grado. Con il secondo motivo lamenta cte Ca corte d'appello non abbia desunto da elementi presuntivi, co- me avrebbe dovuto, la prova del maggior danno da svalu- ch tazione monetaria di cui era stata richiesta la liqui- dazione. Con il terzo motivo lamenta che ingiustificatamente la corte d'appello ha compensato le spese del secondo grado di giudizio. Il ricorso è infondato. Secondo una giurisprudenza ormai indiscussa, inve- è escluso che all'assenza della domanda di anatoci- 20 Smo in primo grado "possa rimediarsi mediante la sula formulazione per la prima volta in appello sia pure li- mitatamente agli interessi prodotti dalla data di tale domanda sul capitale rappresentato dagli interessi sca- duti sino a tale data, non essendo consentito proporre in appello per la prima volta la domanda di pagamento di interessi maturati dopo la sentenza di primo grado se il fatto produttivo di interessi era anteriore al- 1'inizio del processo € ciononostante la relativa do- manda non sia stata proposta nel giudizio di primo gra- do" (Cass., sez. un., 14 ottobre 1998, n. 10156). Né è censurabile la decisione del giudice del meri- to che ha ritenuto priva di prova la domanda di risar- cimento del maggior danno "sia in relazione alla messa in mora, sia in relazione al danno consequentemente su- bito . Infatti è vero che la prova del maggior danno da inadempimento ex art, 1224, comma 2, c.c., può esserc th Fornita anche attraverso elementi presuntivi che tenga- no conto delle qualità soggettive del creditore e della natura oggettiva del credito, má "il creditore ha CO- munque l'onere di allegare almeno il tipo di danno che lamenta di aver subito, verificandosi, in caso contra- rio, una violazione del principic dispositivo" (Cass., sez. II, 13 marzo 2001, n. 3646). Ne consegue che, starte la parziale reciproca soc- combenza delle parti, correttamente i giudici d'appello compensarono le spese. Come, per le stesse ragioni, si giustifica la compensazione delle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Ia Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese. Roma 18 settembre 2002 • Il Presidente Il Consigliere egtersore Griego) (Anicllo Nappil Ah Dep 24 DIC, 2002 - WICELLIERE 10