Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 1
In materia di appalto di opere pubbliche, il diritto al pagamento del premio di acceleramento per l'esecuzione anticipata dell'opera pubblica rispetto al termine previsto per la sua ultimazione sorge dopo la effettuazione e l'approvazione del collaudo dell'opera e, nell'ipotesi in cui il collaudo non venga effettuato ed approvato nei termini di legge, alla scadenza del termine di otto mesi dalla data di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ( vale a dire, sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, per la effettuazione del collaudo, più due mesi per l'approvazione del relativo certificato). Agli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento del premio di acceleramento deve essere applicata la disciplina prevista per il ritardo nel pagamento della rata di saldo, di cui agli artt. 36 e 35 (come richiamato questo dal primo) del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, senza necessità di costituzione in mora, senza che possa essere escluso, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, il riconoscimento degli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 cod. civ. e senza che possano essere esclusi il riconoscimento e la liquidazione, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., del danno ulteriore per il ritardo nel pagamento degli interessi moratori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 8705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8705 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
C.C. 57083 ¡NOME DI POPOLO8705/01 M REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMEDICASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 2624/97 Dott. Mario ADAMO Consigliere 3937/97 Dott. Francesco Maria FIORETTI Cron.19888 - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Rep. 2732 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 22/01/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S ENTENZA dal Sig 5.2404 sul ricorso proposto da: per diritti L6000 : MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI in persona del Ministro || 21.06.01. IL CANCELLIERE pro tempore, subentrato alla soppressa AGENZIA PER LA PROMOZIONE PER LO SVILUPPO PER IL MEZZOGIORNO, a sua volta subentrato alla soppressa CASSA PER IL MEZZOGIORNO, già GESTIONE COMMISSARIALE della soppressa AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOG HESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE ricorrente - Richiesta copia studio dal Sig. F 2001 contro per diritti L.6000 151 GRUPPO COSIAC SpA già IMPRESA CO.SI.A.C. COMPAGNIA il 21.06.01 IL CANCELLIERE -1- LI APPALTI E COSTRUZIONI SpA;
CORTE SUPPENA O - intimata Richiesta copia studio dal Sig. KC e sul 2° ricorso n° 03937/97 proposto da: per diritti L. 6000 CO.SI.A.C. SpA già IMPRESA CO.SI.A.C. SpA, in 24.06. 1 GRUPPO persona del Presidente pro tempore, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASS E domiciliata in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso UFFICIO COPIE Richiesta copia studio l'avvocato MOSCARINI LUCIO V., che la rappresenta e dal Sig.S.2400 per diritti L. 6000 difende unitamente all'avvocato PIGA MARCELLO, giusta il 21.06.01 procura a margine del controricorso e ricorso IL CANCELLIEN! incidentale;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente e ricorrente incidentale - Richiesta copia studio dal Sig. TI contro per diritti L. 6000 il 21-06-01 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI;
IL CANCELLIERE intimato avverso la sentenza n. 2944/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/09/96; CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2001 dal Consigliere Dott. Francesco 00685192 Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Linguiti, che ha CANCELLERIA chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale condizionato;
udito ilper resistente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato Moscarini, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale o, in subordine, l'accoglimento del -2- ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso Mercanin 6000 per S . 2001 principale, rigetto del secondo motivo;
per l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale con l'assorbimento del secondo motivo. COSTE SUPHIN DI CASBAZIONE Ai Sig. Avv. Gen. Stato 1 ranola replateasle en. For notifion Carta bollato 100.000 LIRE 2000 Dir. Ouple 14.000 CANCELLERIACORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 114.000 UFFICIO COPIE Roma, 11 SET. 2001 Richiesta copia studio dal sig. RD P per diritti €3.10. BC431423 1.3.0.PR 2002 IL CANCELLIERE LIRE 2000 CANCELLERIA D CORTE SUPREMA DI CASAZIONE E T UFFICIO COPIE R O Richiesta copia studio C dal Sig. ITALEDI BC431424 LIRE 2000 per diritti L. CANCELLERIA BC431425 CORTE SUPRE UF 0.77 L1500 Richiests CANCELLERIA dal Sig. DATA SOFT per di 3.10 3.5.02 RE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig.MOSCARINI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO per diritti €21,69+ Con citazione, notificata l'11.10.1993, la Gestione Commissariale della soppressa₁₁ 19 SET. 2002 IL CANCELLIERE Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (SU) impugnava per nullità dinanzi alla Corte d'appello di Roma il lodo emesso il 15.1 - 4.2.1993 dal collegio arbitrale, costituito a norma dell'art. 45 d.P.R. n. 1063/1962, per la definizione della controversia con la Impresa CO.SI.A.C., relativa al “premio di acceleramento" dei lavori di costruzione della condotta di derivazione di acqua dissalata dall'acquedotto Gela-Licata per l'abitato di Niscemi, pattuito con il contratto di appalto concluso in data 6.12.1983 per l'importo di lire 4.730.000.000. L'SU precisava, in particolare, che. l'art. 4 del contratto di appalto aveva fissato la ultimazione dei lavori entro 24 - mesi dalla loro consegna, prevedendo un premio di accelerazione di lire 4.730.000 al giorno, qualora questi fossero stati ultimati in anticipo, la OS aveva terminato i lavori in data 7.1.1985 con un anticipo notevole, sino a vedersi riconosciuto un premio per lire 1.272.370.000, che, però, era stato corrisposto tre mesi dopo l'avvenuto collaudo con un mandato emesso in data 28.10.1988 e, quindi, con un ritardo di oltre tre anni e mezzo dalla ultimazione dei lavori;
pertanto la impresa aveva chiesto sul premio - da liquidarsi a suo parere appena ultimati i lavori la corresponsione degli interessi legali e moratori, che però l'SU aveva negato, assumendo che detto premio non poteva essere liquidato prima del collaudo dei lavori stessi;
la OS, perciò, aveva messo in mora la SU con contestuale domanda - di arbitrato (30.7.91) diretta ad ottenere gli interessi sul premio, essendo questo esigibile al momento della ultimazione dei lavori o, in subordine, dopo otto mesi da questa, tempo massimo previsto per il collaudo dall'art. 5 legge 10.12.84, n. 741; gli arbitri avevano riconosciuta la esigibilità del premio in questione al momento della ultimazione dei lavori ( e contestuale immissione della P.A. nel possesso dell'opera) e l'obbligo di pagare gli interessi capitolari, per il ritardo nella corresponsione del premio, nei termini e nei modi di cui agli artt. 33 e segg. cap. gen. oo.pp.; era stata così liquidata la somma di lire 668.865.735 ( ed interessi anatocistici dalla domanda al saldo) sulla base di un conteggio predisposto dalla OS e non contestato. Tanto precisato, la SU denunciava la nullità del lodo per due ordini di motivi, attinenti in sintesi alla mancata considerazione della necessità del collaudo ed all'indebito calcolo degli interessi anatocistici e del maggior danno ex art. 1224 cod. civ.. Alla udienza istruttoria del 14.7.94 si costituiva in giudizio il Ministero dei Lavori Pubblici facendo proprie le richieste dell'SU – avendo il d.lgs. n. 96 del- 1993 e il d.l. n. 355 del 1994 trasferito a tale Ministero le competenze di detta Agenzia. Con sentenza del 17 luglio 1996, depositata in cancelleria il 16 settembre 1996, la corte respingeva l'impugnazione del lodo. A sostegno di tale decisione la corte osservava che la caratteristica dei premi di incentivazione è data dal fatto che essi hanno una causa del tutto autonoma da quella del contratto di appalto cui accedono;
non costituiscono tanto una remunerazione dei lavori eseguiti quanto, e meglio, un corrispettivo legato a - all'aggravio dei costi di cantiere, alla "usura" accelerata dei parte debitoris Amr 2 macchinari, alla utilizzazione del personale in sovrannumero e in orari diversi dal - a parte creditoris dellanormale (es. notturni), e nel contempo al vantaggio disponibilità anticipata dell'opera pubblica e, quindi, del più pronto e sollecito soddisfacimento dell'interesse collettivo sotteso alla opera stessa. L'obbligazione della amministrazione appaltante è, quindi, sinallagmaticamente condizionata solo ed esclusivamente alla anticipazione dei lavori, il che vuol dire che la relativa e contrapposta pretesa al corrispettivo nasce in capo all'impresa se, in quanto, e quindi nel momento, in cui la amministrazione stessa realizza il beneficio (utilizzazione ex ante) in vista del quale il premio incentivante è stato pattiziamente previsto. Pertanto, dato il sinallagma a sé stante (anticipazione dei lavori - maturazione del premio) e data la mancata determinazione contrattuale del momento di pagamento del premio nella ipotesi di consegna anticipata dell'opera, tale pagamento dalla P.A. doveva essere eseguito immediatamente, alla luce del principio della esigibilità immediata dei crediti privi di termine (art. 1183, primo comma, cod. civ.), senza necessità del collaudo dell'opera. Osservava ancora la corte che dovevano essere liquidati alla OS gli interessi cd. capitolari ai sensi degli artt. 35 e 36 del capitolato approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, applicabili estensivamente nel caso di specie, essendo il premio in questione - data la sua natura di corrispettivo accessorio ed aggiuntivo - del tutto equiparabile ad una rata del corrispettivo dell'appalto. Trattandosi, poi, di interessi scaduti e relativi a debito pecuniario o di valuta ( il premio incentivante), dalla data della loro maturazione finale (28.10.88) essi non potevano non essere considerati come capitalizzati e, quindi, produttivi di interessi ex art. 1283 cod. civ., stante anche la introduzione della domanda arbitrale ben 3 эт oltre i sei mesi indicati da detta norma. Da qui la esatta decorrenza dalla data di tale domanda e la quantificazione al tasso legale, come ritenuto dagli arbitri. Avverso tale sentenza il Ministero dei Lavori Pubblici ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La s.p.a. Gruppo OS ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 art. 12; della 1. 10 dicembre 1981 n. 741 artt. 3, 12; dell'art. 1668, cpv., cod. civ.; degli artt. 35 e 36 del Cap. Gen. OO.PP del 1962. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio; il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Secondo il ricorrente il momento del pagamento del premio - in mancanza di una specifica disciplina contrattuale - dovrebbe coincidere con quello del collaudo dell'opera: solo dopo che si è accertato che l'opera appaltata, nonostante l'accelerazione dei tempi di esecuzione, è conforme ai patti ed alle regole dell'arte, potrebbe configurarsi il vantaggio per il quale il premio incentivante è stato previsto: la (vera) disponibilità dell'opera in anticipo rispetto ai tempi contrattuali. Questo aspetto giuridico, fondamentale per la decisione della causa, non sarebbe stato convenientemente valutato dalla corte d'appello. Secondo il ricorrente, inoltre, allorché, ai sensi dell'art. 12 della 1. 741/81, sia stata prevista, nel capitolato speciale di appalto, la corresponsione all'impresa del premio di incentivazione per accelerare la esecuzione dei lavori, tale pattuizione entrerebbe a far parte del sinallagma contrattuale, costituendo, nella previsione di pz evento anticipato, pur sempre adempimento della prestazione contrattuale, e, come tale, non sfuggirebbe alle speciali modalità di verifica dell'esattezza dell'adempimento, previste dalla legislazione vigente con lo strumento del collaudo. Tale premio, concorrendo a formare il complessivo corrispettivo dell'appalto, potrebbe essere equiparato al saldo residuo di competenza dell'appaltatore, per il quale il disposto dell'art. 36 del capitolato generale approvato con d.P.R. 1063 del 1962, come integrato dall'art. 5, quarto comma, 1. 741/81 prevede la corresponsione di interessi in relazione al ritardo nel pagamento. Da ciò deriverebbe che la corresponsione degli interessi sarebbe legata a diversa problematica e cioè alla non svolta deduzione e conseguente valutazione della tempestività o meno della conclusione delle operazioni di collaudo rispetto al tempo della ultimazione (anticipata) delle opere. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dei principi regolanti la materia degli interessi (artt. 1224; 1283 cod. civ.); in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.. Erronea e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.). Secondo il ricorrente, da quanto sopra esposto deriverebbe anche che gli interessi dovuti dopo il collaudo non potrebbero essere che quelli legali decorrenti dal momento della costituzione in mora, senza applicazione di ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., mancandone la prova, e con inapplicabilità dell'art 1283 cod. civ., mancandone i presupposti di legge. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato la società ricorrente deduce che, anche a voler accedere alla tesi che il premio di acceleramento costituisca prezzo di appalto e debba, quindi, essere corrisposto dopo l'approvazione del certificato di collaudo, tale premio avrebbe dovuto essere corrisposto alla ricorrente quanto meno dopo otto mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Ciò perché, ai sensi dell'art. 5 della 1. 10.12.1984 n. 741, il collaudo sarebbe dovuto intervenire entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed il relativo certificato si sarebbe dovuto approvare entro i successivi due mesi e, quindi, non oltre otto mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, la ricorrente deduce che, in via alternativa rispetto al riconoscimento degli interessi ex art. 35 cap. gen. OO.PP., dovrebbe ritenersi applicabile la disciplina generale del ritardato adempimento di obbligazioni pecuniarie e, quindi, ritenere dovuti all'impresa, senza alcuna franchigia, gli interessi legali, più il risarcimento del maggior danno, che dovrebbe essere ragguagliato al maggior tasso di interessi bancari sopportati dall'impresa creditrice nel periodo di ritardata erogazione del premio, oltre, sempre, gli interessi anatocistici di mora dalla data della domanda al tasso legale. Preliminarmente ricorso principale e ricorso incidentale, in quanto proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Il primo motivo di ricorso è fondato. La ipotesi di premi per accelerare la esecuzione dei lavori è ora prevista espressamente dall'art. 12 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, il quale dispone: "I capitolati speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare la esecuzione dei lavori”. Nel caso che ne occupa, come risulta dalla sentenza impugnata, fu inserita nel contratto di appalto, stipulato in data 6 dicembre 1983 tra la Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno e la Impresa CO.SI.A.C., come سلام postilla n.6 aggiunta all'art. 4, che fissava il termine di ultimazione dei lavori in ventiquattro mesi consecutivi a far data dalla consegna dei lavori, la seguente clausola: "Se invece i lavori verranno ultimati in anticipo all'Impresa sarà riconosciuto un premio di accelerazione di lire 4.730.000 per ogni giorno di anticipo.". La corte d'appello ha affermato che il premio di accelerazione ha causa del tutto autonoma da quella del contratto di appalto cui accede e che l'obbligazione del pagamento del premio è sinallagmaticamente condizionata solo ed esclusivamente alla anticipazione dei lavori, che, nell'ipotesi in cui non sia previsto il momento in cui il premio deve essere corrisposto, la corresponsione dello stesso, eseguita l'opera, deve avvenire immediatamente, ai sensi dell'art. 1183, primo comma, cod. civ., senza necessità di collaudo dell'opera. Tale tesi non può essere condivisa. Con il contratto di appalto un imprenditore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 cod. civ.). Come si evince dal tenore letterale della disposizione riportata, il contratto di appalto richiede l'organizzazione di mezzi necessari per il raggiungimento di un risultato e l'assunzione del rischio del risultato stesso. Sull'organizzazione dei mezzi necessari e sull'entità del rischio incidono sicuramente sia la consistenza e le caratteristiche dell'opera o del servizio da compiere sia il tempo pattuito per il raggiungimento del risultato e, pertanto, l'appaltatore, nel valutare la remuneratività del corrispettivo, terrà sicuramente conto di tali fattori ed in particolare del fatto che tanto maggiori sono i mezzi da approntare (quindi tanto maggiore è il costo di produzione) e maggiore è il 7 jazz rischio del risultato, quanto minore è il tempo a disposizione per la realizzazione dell'opera. Pertanto, previsto un determinato corrispettivo per la realizzazione dell'opera entro un dato termine ( che in genere è costituito dal tempo normalmente necessario per la realizzazione della stessa in considerazione della sua entità e delle sue caratteristiche), lo stesso corrispettivo non costituirebbe più adeguato compenso, qualora si pretendesse la realizzazione della medesima opera in un tempo minore. Ciò perché la realizzazione anticipata dell'opera comporta un aggravio dei costi di cantiere, una più intensa usura dei macchinari, oppure la utilizzazione di un maggior numero di macchinari o di macchinari di maggiore potenza, la assunzione di un maggior numero di maestranze, la loro utilizzazione in orario notturno o per un maggior numero di ore e così via. Se così è, il premio di acceleramento per una più rapida realizzazione di un'opera rispetto al termine pattuito per la ultimazione dei lavori, non può considerarsi svincolato dalla causa dell'appalto, di cui costituirebbe soltanto un'obbligazione accessoria, ma autonoma, essendo sinallagmaticamente condizionato, come si assume nella sentenza impugnata, solo ed esclusivamente alla anticipazione dei lavori. Anche se esecuzione normale ed esecuzione accelerata hanno come fine la realizzazione della medesima opera, costituiscono pur sempre due diverse modalità di esecuzione di questa, che comportano, come detto, una differente organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera e, quindi, una diversa incidenza sui costi e sul rischio del risultato, il che comporta a fronte delle due possibili modalità anche la previsione di un diverso corrispettivo, atteso che 8 Am quello previsto per l'esecuzione normale, non sarebbe o non potrebbe essere remunerativo nell'ipotesi di esecuzione accelerata. Pertanto la previsione del premio di accelerazione in aggiunta al prezzo previsto per l'ipotesi di esecuzione normale dell'appalto costituisce il prezzo per l'esecuzione accelerata dell'opera pubblica, vale a dire il prezzo per la sua realizzazione secondo una determinata modalità di esecuzione. Conclusivamente, quando nell'appalto di un'opera pubblica, pattuita la realizzazione di questa in un dato termine per un determinato corrispettivo, venga, poi, con apposita clausola, prevista una somma aggiuntiva ( il c.d. premio di acceleramento) per la realizzazione anticipata dell'opera, una considerazione realistica del fenomeno, per quanto suddetto, impone di ritenere pattuito, a fronte della possibile duplice modalità di esecuzione dell'opera, un duplice corrispettivo: uno per la ipotesi di esecuzione normale ed un altro per quella di esecuzione accelerata, esecuzione la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'impresa, la quale dovrà valutare se la somma aggiuntiva è remunerativa o meno e quale anticipazione dei lavori consente per restare tale. Non essendo possibile determinare a priori costi e vantaggi e soprattutto prevedere il tempo di eventuale anticipazione nell'esecuzione dell'opera, essendo questo legato a variabili inizialmente non conosciute o non facilmente conoscibili (tra le quali ad es. il tempo di anticipazione), il prezzo dell'appalto, nell'ipotesi di esecuzione accelerata, necessariamente deve essere determinato aggiungendo al prezzo base, previsto per l'esecuzione normale, un compenso forfettario, stabilendo, come nel caso di specie, una somma fissa per ogni giorno di anticipazione rispetto al termine previsto per l'ultimazione dell'opera (che negli appalti di opere pubbliche, in genere, viene fissato stabilendo un periodo di tempo - anni, mesi o giorni - che inizia a decorrere dal verbale di consegna dei lavori). Dal fatto che il "premio di acceleramento", nonostante la sua denominazione e la sua funzione incentivante dell'anticipata esecuzione dell'opera, costituisce in realtà prezzo dell'appalto e dal fatto che la sua entità non può essere determinata se non dopo la ultimazione dei lavori, consegue che il momento, in cui sorge l'obbligo del suo pagamento, non può essere che quello stesso in cui sorge l'obbligo del pagamento del normale prezzo dell'appalto. Regola generale è che il corrispettivo dell'appalto deve essere corrisposto, in virtù del principio della c.d. postnumerazione, quando l'opera è stata ultimata, verificata ed accettata dovendo nel contratto di appalto l'adempimento , dell'appaltatore precedere quello del committente (art. 1665, ultimo comma, cod. civ.). Tale principio della postnumerazione del corrispettivo vale anche nell'appalto di opere pubbliche, anche se temperato dal versamento di acconti in corso d'opera, stabiliti in ragione della materia fornita o dell'opera prestata ( art. 12 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440). La mancata previsione contrattuale del momento del pagamento del premio di accelerazione, una volta stabilito che questo ha natura di corrispettivo, comporta, pertanto, che questo debba essere corrisposto dopo la effettuazione del collaudo e la sua approvazione, essendo necessario che intervenga dopo la ultimazione dei lavori, perché possa essere effettuato il pagamento del corrispettivo residuo (e quale corrispettivo residuo deve considerarsi anche il premio in questione), la constatazione della regolare esecuzione dell'opera, poiché, come osservato da autorevole dottrina, la verificazione e il collaudo, cui segue l'accettazione, 10 costituiscono nell'appalto condicio iuris, perché possa dirsi compiuta l'opera appaltata. Pertanto, il premio in questione deve essere corrisposto come chiesto in subordine dall'attuale controricorrente - dopo eseguito ed approvato il collaudo e, nell'ipotesi in cui il collaudo non sia stato eseguito ed approvato nei termini previsti dalla legge, alla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione ed approvazione, cioè alla scadenza del termine di otto mesi dalla ultimazione dei lavori ( vale a dire sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, per la effettuazione del collaudo, più due mesi per l'approvazione del relativo certificato) di cui all'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, non potendo essere posto a carico dell'appaltatore il ritardo nell'esecuzione del collaudo imputabile alla stazione appaltante. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Secondo il ricorrente gli interessi dovuti dopo il collaudo non potrebbero che essere che quelli legali decorrenti dal momento della costituzione in mora, senza applicazione di ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. e con inapplicabilità dell'art. 1283 cod. civ., mancandone i presupposti di legge. La tesi non può essere condivisa. Per quanto sopra esposto agli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento del premio di accelerazione data la sua natura di corrispettivo e la possibilità di pagamento soltanto dopo la ultimazione dei lavori ed il relativo collaudo - deve essere applicata la disciplina prevista per il ritardo nel pagamento della rata di saldo di cui agli artt. 36 e 35 (come richiamato questo dal primo) del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 ( Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici) e 4 della legge 10 dicembre 1981, 11 zm n. 741, senza necessità di costituzione in mora, essendo ciò escluso dal citato art. 4, che prevede il computo degli interessi per ritardato pagamento “senza necessità di apposite domande o riserve" (cfr. cass. n. 15788 del 2000), e senza che possa essere escluso il riconoscimento, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, degli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 cod. civ.( circa la possibilità del riconoscimento di detti interessi anche in materia di appalto di opere pubbliche cfr. cass. n. 4088 del 1988) e senza che possano essere esclusi, sempre che il creditore ottemperi all'onere di dedurre e dimostrare un nocumento ulteriore, il riconoscimento e la liquidazione dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. per il ritardo nel pagamento degli interessi moratori ( cfr. al riguardo cass. n. 9555 del 1991; cass. n. 6208 del 1997; cass. n. 15289 del 2000). Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato è fondato. La società ricorrente assume che, anche a voler accedere alla tesi che il premio di acceleramento costituisce prezzo dell'appalto e deve, quindi, essere corrisposto dopo l'approvazione del certificato di collaudo, tale premio dovrebbe comunque essere corrisposto dopo otto mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Tale tesi merita di essere condivisa per tutti i motivi già esposti nell'esaminare il primo motivo del ricorso principale. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato la ricorrente deduce che, in via alternativa al riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento secondo la disciplina di cui agli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962, dovrebbe ritenersi applicabile la disciplina generale degli interessi moratori per ritardato adempimento di obbligazioni pecuniarie. Tale motivo devesi ritenere assorbito, avendo questo collegio riconosciute applicabili, nel caso di specie, le citate disposizioni del Cap. gen. OO.PP.. 12 Per quanto precede devono essere accolti il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale;
deve essere respinto il secondo motivo del ricorso principale e dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale;
la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, e che si uniformerà al seguente principio di diritto: "Il diritto al pagamento del premio di acceleramento per l'esecuzione anticipata dell'opera pubblica rispetto al termine previsto per la sua ultimazione sorge dopo la effettuazione e l'approvazione del collaudo dell'opera e, nell'ipotesi in cui il collaudo non venga effettuato ed approvato nei termini di legge, alla scadenza del termine di otto mesi dalla data di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (vale a dire, sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, per la effettuazione del collaudo, più due mesi per l'approvazione del relativo certificato). Agli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento del premio di accelerazione deve essere applicata la disciplina prevista per il ritardo nel pagamento della rata di saldo, di cui agli artt. 36 e 35 ( come richiamato questo dal primo) del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, senza necessità di costituzione in mora, senza che possa essere escluso, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, il riconoscimento degli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 cod. civ. e senza che possano essere esclusi il riconoscimento e la liquidazione ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. del danno ulteriore per il ritardo nel pagamento degli interessi moratori"
P.Q.M.
13 La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il primo del ricorso incidentale;
rigetta il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito in secondo motivo del ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, anche per le spese. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2001. Prancer tout Il Presidente Il Consigliere estensore papule IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLE Maria Di NuzZO 26 GIU 2201 Lane DrNum Oggi, IL CANCELLIERE Maria Diffuzzo пь оного 250.000 80000 TOT 330000 4.7.21 le 3617 3617 h At 14 COSIAC SPA Il Sig. Ayv.to con BANCARIO' versamento del 12.3.02 della BNL SPA ha pagato € 17063 per registrazicr e bolli della suestesa sentenza. Roma, li 19 SET. 2002 IL CA E