Sentenza 7 maggio 2004
Massime • 1
È legittima - in presenza della richiesta di applicazione concordata della pena ex art. 444 cod. proc. pen. formulata dall'imputato nella fase delle indagini preliminari - la liquidazione delle spese per la partecipazione all'udienza della parte civile, costituitasi all'udienza fissata "ex" art. 447 cod. proc. pen.. (La Corte ha rilevato che la parte civile è interessata ad interloquire su ogni questione affidata alla valutazione del giudice, dalla quale possa derivare un pregiudizio al proprio diritto al risarcimento del danno, sia pure da far valere in altra sede).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2004, n. 27980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27980 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 07/05/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 768
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 010476/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GH EN N. IL 26/08/1975;
avverso SENTENZA del 16/01/2004 GIP TRIBUNALE di MODENA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Vigliettta per l'inammissibilità.
Il Tribunale di Modena con sentenza del 16-1-2004 applicava a IG NZ la pena concordata di mesi sei di reclusione in ordine ai reati contestatigli;
disponeva inoltre la confisca e la distruzione della roncola in sequestro, la liquidazione delle spese processuali a favore delle parti civili costituite e rigettava l'istanza di remissione in libertà.
Ha proposto ricorso il IG, sostenendo l'inammissibilità della costituzione delle parti civili, all'udienza fissata a norma dell'articolo 447 c.p.p. per l'applicazione della pena richiesta nel corso dell'indagini preliminari. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese processuali sostenute dalla parte civile.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti, la costituzione di parte civile deve considerarsi legittimamente effettuata in qualsiasi momento e fino a quando non siano stati compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 c.p.p. In particolare, anche se la richiesta di applicazione della pena sia stata presentata ancor prima dell'udienza preliminare, la parte civile ha interesse ad interloquire su ogni questione affidata alla valutazione del giudice dalla quale possa derivare un pregiudizio al proprio diritto al risarcimento del danno, si pure da fare valere in altra sede. Pertanto la liquidazione delle spese per la partecipazione all'udienza deve essere considerata giuridicamente corretta. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 1000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 1000.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2004