Sentenza 29 maggio 2008
Massime • 1
Non integra la fattispecie criminosa di immutazione nell'altrui proprietà dello stato dei luoghi la sostituzione di un muro di confine con un altro posizionato in sede più avanzata, con conseguente sconfinamento nell'altrui proprietà per circa 50 centimetri, dal momento che il reato si consuma con il radicale mutamento della fisionomia del luogo o comunque con una tale alterazione che faccia assumere a quel luogo forma e condizioni diverse da quelle originarie, con possibilità di conseguenze dannose di una qualche consistenza per la parte privata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2008, n. 25537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25537 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 29/05/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 709
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 028648/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GO PP, N. IL 25/05/1955;
avverso SENTENZA del 22/03/2004 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. PRETIA Salvatore di Catanzaro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di OS IU ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità del prevenuto in ordine al reato di modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.) per avere sostituito un muro in pietra poggiante su vecchie colonne con uno sconfinamento di centimetri 50 per una lunghezza di metri 36,20, pari a 12 metri quadrati.
Deduce manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento dello sconfinamento che il consulente del P.M. ha rilevato confrontando mappe con scala 1 a 200, ove 50 centimetri sono rappresentata da 1/4 di millimetro. Deduce inoltre che se il muro realizzato dall'OS inizia dallo spigolo a monte verso il fondo della parte offesa e non dal "baricentro" del vecchio pilastro, l'avanzamento è di 25 e non di 50 centimetri e la superficie occupata è la metà di 12 metri quadrati. Con altro motivo deduce l'insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto rilevando che il giudice di merito non ha dato motivazione in ordine alla sussistenza di un apprezzabile cambiamento della fisionomia dei luoghi. Il ricorso relativo all'accertamento dei fatti ed alla sussistenza dello sconfinamento operato dal giudice di merito è manifestamente infondato risolvendosi in una diversa rivalutazione del fatto accertato senza manifesta illogicità dalla corte di Catanzaro. Con riferimento al vizio di motivazione si ricorda che le S.U. della Corte (S.U. 24.9.03, Petrella) hanno confermato che l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In conclusione il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell'esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6^, 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Deve infatti affermarsi che nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha espresso un giudizio probatorio non illogico in quanto gli accertamenti tecnici del consulente (che seguono quelli dei due geometri di parte), non sono fondati esclusivamente su una verifica delle mappe catastali, bensì su un controllo dei confini sul posto con rilievi fotografici e quanto è secondo tecnica possibile verificare, riportando da ultimo su carta il confine reale, prendendo come punti di riferimento diversi punti lungo il percorso interessato (nella decisione di primo grado sono indicate le foto 9 e 10 dalle quali risulta la sporgenza delle colonne rispetto al muro originario). Sono quindi non contestabili in sede di legittimità i danni accertati dal giudice di merito e cagionati dal prevenuto in conseguenza dello sconfinamento e della costruzione di un muro per lo sconfinamento (sia pur modesto) e considerando anche il mancato recupero della vecchia recinzione in pietra di inizio 1900. La fattispecie peraltro non integra il disposto dell'art. 632 c.p., alla luce della giurisprudenza di questa corte che per la configurabilità di questo delitto richiede o un radicale mutamento della fisionomia del luogo, ovvero anche una alterazione del loro stato tale che essi vengano ad assumere forme e condizioni diverse da quelle originarie ed idonee a determinare conseguenze dannose sull'integrità dell'immobile e sull'accertamento dei relativi diritti (Cass. 2^, 2.4.03 n. 20178, depositata 5.5.03, rv. 225866, un apprezzabile "mutatio loci", secondo anche la giurisprudenza non recente, vedi Cass. 6^, 30.6.81 n. 8464, depositata 29.9.81, rv. 150277). La condotta si deve concretare non in una qualunque modificazione strutturale del fondo, bensì in una apprezzabile immutazione dello stato dei luoghi che fa assumere al fondo forme e condizioni diverse da quelle originarie con conseguente danno di una qualche consistenza per la parte privata.
Nel caso in esame la minima entità dello sconfinamento non consente di ritenere accertato l'immutazione apprezzabile dello stato dei luoghi conseguente alla non concordata sostituzione del muro di confine.
Ciò in quanto con il nuovo manufatto sono state cagionate conseguenze che per la loro entità non hanno portato una modifica sostanziale del fondo ne' danni di rilievo alla integrità dell'immobile, stante il minimo restringimento della strada e la apparente regolarità amministrativa della realizzazione del muro in strutture cementizie anziché con pietre.
Nel caso concreto l'illecito civile non configura violazione della norma penale contestata.
Ai sensi dell'art. 427 c.p.p., è disposta la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché il fatto non sussiste. Condanna il querelante al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2008