Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2002, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 2 1 78/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN PREM DICA AZZIONE LA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente - R.G.N. 8821/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron.5218 Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 30/10/01 ConsigliereDott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA DE ROSA DOMENICO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI rappresentato e difeso dall'avvocato CASSAZIONE, ( GAETANI PIERO, giusta delega in atti;
B ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, 4122 FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in -1- atti;
controricorrente nonchè
contro
A.N.M. NAPOLI;
- intimato avverso la sentenza n. 20/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 11/01/99 R.G.N. 44932/94; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Napoli NI De OS conveniva in giudizio l'ATAN chiedendo che venisse accertato il suo diritto a usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 1089 del 1968 e cioè degli sgravi contributivi sulla retribuzione nella misura dell'1,50% e della conseguente restituzione delle somme indebitamente trattenute dall'azienda datrice di lavoro a titolo di maggior onere. L'azienda convenuta resisteva alla domanda e chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS. Istauratosi il contraddittorio con la chiamata in giudizio dell'INPS il Pretore con sentenza in data 19 maggio 1994 condannava l'Istituto al rimborso in favore del lavoratore delle somme indebitamente trattenute nonché alla refusione delle spese. Contro tale pronuncia proponeva appello l'INPS. Con sentenza in data 1° ottobre 1998 il Tribunale di Napoli dichiarava il diritto del De OS nei confronti dell'azienda datrice di lavoro e di questa nei confronti dell'INPS al rimborso delle somme relative agli sgravi contributivi nei limiti previsti dalla legge n. 151 del 1983 e della prescrizione decennale, compensando tra tutte le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito in ragione della novità e complessità delle questioni trattate. Ricorre per cassazione il lavoratore con unico articolato motivo. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il lavoratore denunzia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 91 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., lamentando che il Tribunale non avrebbe dovuto operare la compensazione delle spese in quanto non era stato contestato che il ricorrente avesse diritto alla restituzione delle somme richieste, tanto è vero che nessuna delle controparti aveva contestato tale diritto. Né la questione poteva considerarsi complessa. L'unica questione era insorta, infatti, in riferimento al soggetto legittimato alla restituzione nei confronti del lavoratore dei contributi indebitamente versati perché oggetto di sgravi e non già in relazione alla sussistenza del diritto del lavoratore alla restituzione. Il ricorso è infondato. Più volte questa Suprema Corte ha precisato che la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando, perciò, incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese siano adottate ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare per la loro inconsistenza o palese erroneità lo stesso processo formativo della volontà (v. Cass. Sez. Un. 15-1- 1994 n. 9597; Cass. 14.3.1995 n.2949; Cass. 6-2-1996 n.5275; Cass. 10-2-1997 n.5174; Cass. 4-3- 1998 n.2387; Cass. 27-4-2000 n.5390; Cass. 7-3-2001 n.3272 ecc.). Peraltro ai sensi dell'art.91 c.p.c. deve essere intesa come vittoriosa soltanto la parte le cui richieste siano state accolte integralmente (v. Cass. 11-1-1998 n. 13), mentre la riforma anche di un solo capo della sentenza impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali con la conseguenza che il giudice di merito all'esito finale della lite alla quale abbiano partecipato le parti in causa può rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese sulla base di un apprezzamento unitario del suo esito pervenendo anche alla soluzione di una compensazione totale o parziale dell'intero giudizio (v. Cass. 23-4-2001 n. 5988). Nella specie il lavoratore non era risultato come parte integralmente vittoriosa, in quanto era stata dichiarata la prescrizione di alcuni dei crediti dal medesimo vantati. La compensazione disposta dal giudice di appello, non concretizzatasi nella condanna del lavoratore, rientrava ampiamente nell'ambito dei poteri discrezionali a lui concessi a seguito della parziale riforma della sentenza impugnata che lo autorizzava a regolamentare ex novo le spese del doppio grado sulla base di un discrezionale apprezzamento unitario dell'esito della lite e sulla base della ricorrenza dei giusti motivi indicati dall'art. 92 c.p.c. senza necessità di una specifica motivazione. Peraltro non è censurabile l'addotta complessità e novità delle questioni a giustificazione dell'adottata compensazione come motivazione palesemente erronea o illogica, trovando essa titolo nella complessità e novità nelle argomentazioni offerte dal Tribunale,non più contestabili in quanto non impugnate. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato . Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 30 ottobre 2001 Il Consigliere estensore Matak Agilanis Il Presidente Антис ж Phillie , DI DI BOLLO OGNI SPESA, TASSA IL CANCELLIERE RT. 10 Depositato in Cancelleria STA 533 AI SENSI DELL'A 14 FEB. 2002 PO . IM N oggi, DA 11-8-73 REGISTRO, E DA ESENTE IL CANCELLIER E DIRITTO LEGG ELLA O D