Sentenza 15 dicembre 2005
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta semplice per inadempimento degli obblighi assunti in un precedente concordato (art. 217, comma primo, n. 5 legge fall.) viene in rilievo il concordato relativo ad una precedente e distinta procedura concorsuale conseguente a un distinto stato di dissesto rispetto a quello che ha dato luogo al fallimento che costituisce elemento costitutivo del reato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2005, n. 4015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4015 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 15/12/2005
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 2506
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 015698/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IL NO, N. IL 25/08/1950;
2) ON OR, N. IL 31/05/1951;
3) MO AN, N. IL 01/08/1967;
4) RE OR, N. IL 26/04/1966;
5) PONTEFICE FABIO, N. IL 16/03/1967;
avverso SENTENZA del 10/12/2004 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale che ha concluso per l'a.c.r. limitatamente all'art. 175 c.p.p. denegata concessione della non menzione per OR LA;
rigetto nel resto;
rigetto degli altri ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
BR LI, NO OR, PO LA, OR OR e FI AB ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia del 10 dicembre 2004 con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale della stessa città che li aveva ritenuti responsabili del reato di cui alla L. Fall., art. 217, comma 1, n. 5 e art. 223, art. 110 c.p. "per avere, in concorso fra di loro, il terzo, il quarto e quinto, quali terzi garanti per il buon esito del concordato preventivo della NIRPO s.p.a., della quale i primi due erano liquidatori, revocato le garanzie prestate, in Tavernelle di Panicale il 27/06/1998". Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano inosservanza ed erronea applicazione della L. Fall., artt. 217 e 224, artt. 110 e 117 c.p., posto che il concordato inadempiuto previsto dalla prima disposizione citata deve riferirsi ad una precedente e distinta procedura concorsuale e non alla medesima situazione di insolvenza, mentre "la procedura concorsuale in cui è intervenuto il fallimento della NIRPO s.p.a. è la medesima di quella inerente il concordato in relazione al quale non sono state adempiute le obbligazioni".
In via subordinata i ricorrenti deducono che se si fa riferimento al "gruppo Nirpo" in modo unitario, la revoca delle garanzie appariva legittima alla luce della mancata omologazione dei concordati di tutto il gruppo ovvero, prescindendo dall'unitarietà del "gruppo", occorre concludere che i liquidatori (BR e NO), non avendo prestato le garanzie non sono punibili, così come gli altri imputati, pur essendo garanti, non sono punibili perché non rivestivano la specifica qualifica richiesta dalla norma incriminatrice. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 175 c.p. e relativo vizio motivazionale per l'omessa concessione del beneficio al solo OR, non avendo egli riportato alcuna condanna ostativa, e la motivazione della sentenza impugnata si fonda su "un equivoco comportamento processuale ed un grado intenso di dolo" senza indicazione degli elementi dai quali era stato tratto tale giudizio.
Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Invero, già con una lontana pronuncia è stato affermato il principio per il quale "l'inadempimento agli obblighi di un concordato fallimentare, provocando la risoluzione di questo e la conseguente riapertura del fallimento, non da vita ad un nuovo fallimento, ma soltanto ad un'ulteriore fase di esso;
verificandosi quest'ultima ipotesi, quindi, non si realizza la figura di reato di bancarotta semplice contemplata nella L. Fall., art. 217, n. 5, poiché questa postula l'inosservanza agli obblighi derivanti da una pregressa e separata procedura di concordato" (Sez. 3^, sentenza n. 697 del 03/03/1966, dep. 30/05/1966, in Giur. It., 1967, 2^, 288). Nella motivazione della richiamata pronuncia la ratio della decisione - la cui individuazione si rende necessaria, mediante un procedimento di "universalizzazione", al fine di trame una regola applicabile anche alla fattispecie oggetto del presente procedimento, finora, per quanto consta, non esaminata in sede di legittimità - è enucleabile nella parte in cui si afferma che "la sentenza che omologa il concordato e che col passaggio in giudicato determina la chiusura della procedura fallimentare è una sentenza condizionata nel senso che è subordinata all'effettivo adempimento delle obbligazioni concordatarie". Da ciò consegue che, "pronunciata la risoluzione del concordato, il tribunale con la stessa sentenza riapre la procedura". Talché, "l'inadempimento agli obblighi di un concordato, provocando la risoluzione di questo e la conseguente riapertura del fallimento, non da vita ad un nuovo fallimento, ma soltanto ad un'ulteriore fase di esso" e l'inadempimento non integra il reato di cui alla L. Fall., art. 217, n. 5, che "invece postula l'inosservanza agli obblighi derivanti da una pregressa e separata procedura di concordato". Se, dunque, questa è la ratio della L. Fall., art. 217, n. 5, come ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità, appare agevole inquadrare nella stessa ricostruzione sistematica la vicenda relativa all'inadempimento di un concordato preventivo - almeno in relazione alla disciplina vigente prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 80 del 2005, ma forse anche alla luce della vigente disciplina, non essendo stato modificato la L. Fall., art. 186, in tema di risoluzione - con conseguente dichiarazione di fallimento, posto che anche in tale ipotesi, come in quella esaminata dalla pronuncia in esame, relativa al concordato fallimentare, unico è il presupposto delle due procedure concorsuali: l'insolvenza. Sì che la giurisprudenza di legittimità non esita a definire il rapporto tra le due procedure come di "consecuzione" o di "conversione" e a retrodatare i termini per le revocatorie con riferimento alla prima delle due procedure concorsuali aperte in successione senza soluzione di continuità. Principio affermato, addirittura, anche nell'ipotesi di successione del fallimento al concordato preventivo e all'amministrazione controllata (Cass. Civile Sez. 1^, 29 settembre 1999, n. 10792; Cass. Civile Sez. 1^, 14 dicembre 1998, n. 12536). La ragione di tale sistematizzazione è chiara: il presupposto della procedura concorsuale minore e del successivo fallimento è costituito da un medesimo dissesto. Ciò vale a distinguere l'ipotesi disciplinata dalla norma di cui alla L. Fall., art. 217, n. 5, che - conformemente alla dottrina quasi unanime e alla Relazione ministeriale, che fa riferimento al fallito "recidivo" - va interpretata nel senso che la condotta dalla stessa prevista deve avere ad oggetto un "precedente" concordato (preventivo o fallimentare) che concerneva un "precedente" e distinto stato di dissesto rispetto a quello che ha dato luogo al (nuovo) fallimento e che costituisce elemento costitutivo del reato. Ovviamente anche se il precedente concordato (preventivo) non adempiuto per un motivo qualsiasi non è sfociato in un fallimento, ricorrendo l'ipotesi di un nuovo dissesto, è configurabile il reato in questione. Nella concreta fattispecie, per contro, così come rilevato dai ricorrenti, il reato è stato ritenuto sussistere in ipotesi in cui il concordato non adempiuto è quello stesso convertito nel fallimento mentre, come innanzi rilevato, il reato è configurabile soltanto se il fallimento - elemento costitutivo del reato di bancarotta semplice in esame - è diverso e successivo rispetto a quello nel quale è stato convertito un "precedente concordato" preventivo.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2006