Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2004, n. 47194
CASS
Sentenza 11 novembre 2004

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Massime1

Tra la norma che sanziona l'interruzione di pubblico servizio (art. 340 cod. pen.) e quella che punisce l'inadempimento di contratti per pubbliche forniture (art. 355 cod. pen.) esiste un rapporto di sussidiarietà, posto che la seconda, pur mirando in via principale alla tutela patrimoniale della P.A., comprende nel proprio oggetto l'interesse concorrente alla continuità del servizio pregiudicato dall'inadempimento, ed esaurisce dunque l'intero disvalore del fatto. Ne consegue che non sussiste concorso di reati, e si applica la sola previsione dell'art. 355 cod. proc. pen., nei casi in cui l'interruzione di un pubblico servizio dipenda da un inadempimento contrattuale dell'agente.

Commentario1

  • 1Art. 355 - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
    https://www.filodiritto.com/

    1. Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 (1). 2. La pena è aumentata se la fornitura concerne: 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2) cose od opere destinate all'armamento o …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2004, n. 47194
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47194
Data del deposito : 11 novembre 2004

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