Sentenza 11 novembre 2004
Massime • 1
Tra la norma che sanziona l'interruzione di pubblico servizio (art. 340 cod. pen.) e quella che punisce l'inadempimento di contratti per pubbliche forniture (art. 355 cod. pen.) esiste un rapporto di sussidiarietà, posto che la seconda, pur mirando in via principale alla tutela patrimoniale della P.A., comprende nel proprio oggetto l'interesse concorrente alla continuità del servizio pregiudicato dall'inadempimento, ed esaurisce dunque l'intero disvalore del fatto. Ne consegue che non sussiste concorso di reati, e si applica la sola previsione dell'art. 355 cod. proc. pen., nei casi in cui l'interruzione di un pubblico servizio dipenda da un inadempimento contrattuale dell'agente.
Commentario • 1
- 1. Art. 355 - Inadempimento di contratti di pubbliche forniturehttps://www.filodiritto.com/
1. Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 (1). 2. La pena è aumentata se la fornitura concerne: 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2) cose od opere destinate all'armamento o …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2004, n. 47194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47194 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI AT - Presidente - del 11/11/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - N. 1567
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 33382/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL AN;
IN IN;
MA AU;
DA AT;
BE RO;
avverso la sentenza del 9/4/2004 della Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LEONASI;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale Dott. CIANI G. che ha concluso per: annullamento senza rinvio per il reato di cui all'art. 340 c.p. perché il fatto non sussiste;
rigetto del ricorso di PA, rigetto nel resto del ricorso degli altri imputati.
Udito il difensore Avv.to Antonio Benvenuti.
FATTO
AN PA e gli altri quattro oggi ricorrenti furono tratti a giudizio per i reati di cui agli artt. 340 e 355 C.P., avendo - in relazione a vari ruoli rispettivamente ricoperti nell'ambito della società "Cooplat" incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Monte Argentario - omesso di adempiere agli obblighi assunti col contratto di appalto e così determinato, nell'agosto 1996, interruzioni e turbative nel pubblico servizio. Accertati i fatti nella loro materialità (i rifiuti non vennero regolarmente raccolti a causa dello spostamento della discarica in località considerevolmente più distante rispetto a quella originaria, con conseguente allungamento dei tempi di trasporto) e stabilito pure che le mutate condizioni di lavoro erano state oggetto di una maggiorazione del compenso, il Tribunale di Grosseto riteneva realizzata la sola ipotesi colposa di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, assolvendo quindi dall'altro delitto per difetto di dolo.
Su appello degli imputati e del Procuratore Generale la Corte fiorentina confermava la decisione per il PA, mentre giudicava gli altri imputati colpevoli di entrambi i reati originariamente contestati, condannandoli a pene di legge.
Col primo motivo del ricorso PA s'impugna per violazione di legge l'ordinanza con la quale la Corte d'appello alla udienza del 25 giugno 2003, preso atto della astensione degli avvocati dalle udienze, aveva sospeso il corso della prescrizione, disponendo rinvio a nuovo ruolo (di fatto la successiva udienza si era tenuta il 9 aprile 2004): con ciò - prosegue il ricorrente - la causa del rinvio si era fatta operare ben oltre il periodo dell'agitazione, compreso tra il 22 e il 26 giugno, così violandosi i principi di certezza del diritto e di ragionevole durata del processo, oltre che la regola di cui al terzo comma dell'art. 159 C.P.- Col secondo motivo si lamenta mancanza di motivazione sulle questioni sollevate con l'appello e concernenti le circostanze che esso imputato, all'epoca legale rappresentante di una delle più grandi cooperative italiane, con cantieri variamente dislocati, non poteva occuparsi della fase esecutiva delle singole attività; che non era stato mai informato di quanto accaduto nel comune di Monte Argentario;
che se anche fosse stato informato, non era certo il presidente a dover sovrintendere alla esecuzione del servizio;
che comunque il fatto contestato era da imputarsi a circostanze del tutto eccezionali.
Gli altri quattro ricorrenti deducono: 1) carenza e manifesta illogicità della motivazione - I giudici di appello hanno in modo apodittico e illogico ritenuto che, una volta riconosciuto alla società il particolare indennizzo, il servizio avrebbe dovuto in modo altrettanto automatico svolgersi regolarmente, senza considerare che il teste RE, dirigente dello specifico settore comunale, aveva riferito circa la eccezionalità della situazione venutasi a creare a seguito dello spostamento della discarica, la conseguente necessità di riorganizzazione del servizio e i tentativi fatti dalla società per fronteggiare la situazione, addirittura col richiamo di automezzi da altre zone: donde l'apoditticità della conclusione della Corte territoriale, specie in ordine alla volontarietà della inerzia da parte dei ricorrenti;
2) erronea applicazione degli artt. 340 e 355 C.P. - Non è giuridicamente configurabile concorso tra interruzione di pubblico servizio e inadempimento in pubbliche forniture: sia che si ricorra al principio di specialità, sia che si abbia riguardo al criterio dell'assorbimento, dovrebbe applicarsi la sola norma di cui all'art. 355 che prevede anche il trattamento sanzionatorio più severo.
DIRITTO
1. Va chiarito anzitutto che - per quanto il vigente codice di rito non preveda il rinvio a tempo indeterminato (nuovo ruolo) - la mancata fissazione della data di prosecuzione del dibattimento è ragione di mera irregolarità, non di nullità del provvedimento. Certo, il ricorrente - che non rinnega il principio fissato da SS. UU n. 36/01, Cremonese circa la sospensione della prescrizione per rinvio a richiesta dell'imputato o del difensore - sposta non impropriamente i termini della questione sulla ammissibilità concettuale di una sospensione (del termine prescrizionale) per un periodo che non solo ecceda quello del dedotto impedimento ma addirittura sia affidato alla mera discrezionalità del giudice. Su questo piano è però da dire che la richiesta di rinvio non finalizzata ad adempimenti istruttori non può non tener conto delle esigenze pratiche del sistema che purtroppo non è nella condizione di seguire cadenze temporali serrate, sicché le pause tra un'udienza e l'altra che siano condizionate per ampiezza dalle possibilità operative (id est "carichi di lavoro") dell'ufficio e non trasmodino neh"arbitrario o nell'irrazionale non possono considerarsi lesive di principi e di valori come quelli richiamati in ricorso e che pure hanno un non discutibile peso. Non è privo quindi di suggestione il ragionamento del ricorrente ma, a ben vedere, rischi di lesioni come quelli evocati sono diffusi nel sistema (si pensi, per fare un solo esempio, ai tempi di fissazione dei dibattimenti) tanto che sarebbe la tenuta stessa di questo ad essere messa a repentaglio se si pretendesse di sanzionare su un qualsiasi piano la inosservanza di un termine (s'intende diverso da quelli di cui all'art. 173/1 c.p.p.) che non palesi a sua volta lesione del principio di ragionevolezza. E poiché questo non si è, nel caso (rinvio di nove mesi e quattordici giorni in un ufficio giudiziario come la Corte d'appello di Firenze) verificato, non è alla data di questa decisione maturato il termine massimo di prescrizione (sette anni e sei mesi, aumentati di quanto detto).
2.1 ricorsi sono, per il resto, fondati ed è proprio per la insussistenza della prescrizione che può essere disposto annullamento con rinvio.
3. Esaminando subito il secondo motivo della seconda impugnazione, è da rilevare che in un caso come quello all'esame non può esservi concorso tra il reato di cui al primo comma dell'art. 340 e quello previsto dal primo comma dell'art. 355 C.P.- A parte l'inciso contenuto nella prima disposizione, è sufficiente ricordare con autorevole dottrina che il rapporto di sussidiarietà tra due norme si registra le quante volte la principale tuteli un interesse più ampio o di livello superiore rispetto alla sussidiaria, sicché la prima esaurisce l'intero disvalore del fatto: è agevole allora constatare che l'interesse, in senso ampio, della pubblica amministrazione, mentre è tutelato dall'art. 340 quanto alla regolarità del servizio (per limitare il discorso a quel che qui rileva), trova presidio nell'art. 355 per ciò che riguarda anzitutto l'aspetto patrimoniale ma senza affatto trascurare - col riferimento alle "cose od opere che siano necessarie..." - l'altro aspetto. Preso atto di questo, non si può che concludere nel senso dell'applicabilità della sola norma sull'inadempimento di contratti di pubbliche forniture, nonna che non a caso prevede, nel confronto tra le ipotesi non circostanziate, pena maggiore: in altre parole, il venir meno (in tesi) delle prestazioni in via immediata indispensabili per il soddisfacimento di quelle certe esigenze ad opera del soggetto contrattualmente obbligato, ha per ciò solo determinato (anche) la interruzione del pubblico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
4. In presenza di un reato omissivo di evento, per giunta normativamente configurato anche S come colposo, il discrimine tra dolo, colpa o elemento psicologico penalmente irrilevante, andava condotto necessariamente con riguardo a dati, certo, sintomatici ma assolutamente definiti e coordinabili fra loro secondo regole di comune esperienza (i precedenti di legittimità sono invero scarsi ma cfr., per riferimenti, sez. 6^, 17/11/1998, Mirabile, infra). Ora, per quanto avesse accertato in fatto la oggettività
dell'inadempimento, la Corte territoriale sì trovava ancora di fronte ad atti di appello che, rivendicando addirittura la eccezionalità della situazione venutasi a creare per effetto dello spostamento del sito di discarica, ponevano comunque in discussione l'elemento soggettivo: per il che l'obbligo motivazionale sul punto non poteva esaurirsi in espressioni, se si vuole, anche efficaci sul piano letterario ma processualmente generiche e talora assertive. Si sarebbero piuttosto dovuti individuare elementi fattuali - come stato del servizio al momento in cui si pose il problema della maggiore distanza della discarica, epoca nella quale l'impresa appaltatrice ebbe notizia del cambiamento, momento in cui fu pattuita la maggiorazione del compenso, impiego di personale e mezzi nella stagione estiva - e quanti altri indici potessero considerarsi rivelatori di voluta omissione delle operazioni previste dal contratto ovvero di mera negligenza o imprudenza nella predisposizione dei mezzi necessari per far fronte alle mutate condizioni.
5. Quanto alla posizione di PA - che in sede di appello aveva con argomentazioni specifiche contestato di aver dato un qualsiasi contributo personale al fatto-reato - la Corte territoriale avrebbe dovuto - al di là delle affermazioni sulle notizie a lui pervenute circa la situazione determinatasi in quel Comune e sul dovere di "fare qualcosa" - tener conto del principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che il legale rappresentante di un ente o di un'impresa a organizzazione complessa non può, avendosi riguardo agli artt. 27 Cost. e 40 C.P., rispondere automaticamente di ogni fatto penalmente rilevante verificatosi nel corso della gestione;
va anzi escluso un esito di questo tipo quando risulti provato che per regole relative all'attribuzione delle competenze interne o per delega espressamente conferita a persona provvista di professionalità e di poteri decisionali, le funzioni (e le responsabilità) di vertice non coprono un certo settore dell'attività. Indagine tanto più necessaria nel caso, visto che:
già il capo d'imputazione individuava altri soggetti con ruoli specifici nei settori commerciale e tecnico;
una delega (a Martini, in occasione delle riunioni tenutesi nel periodo coi responsabili del Comune) vi era stata, fatto salvo l'accertamento dei relativi termini;
sulla posizione del presidente della "Cooplat" vi era - secondo il verificando assunto dell'atto di appello - "ampia documentazione" prodotta dalla difesa e testimonianza di Cantini.
6. Il giudice del rinvio procederà in autonomia di valutazione ma attenendosi ai principi appena detti e considerando, se necessario, eventuali altre cause di sospensione del termine di prescrizione eventualmente verificatesi nel corso del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Ritenuto assorbito nel reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture quello di cui all'art. 340 C.P., annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2004