CASS
Sentenza 17 maggio 2023
Sentenza 17 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2023, n. 20969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20969 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: FAOU DIA nato il [...] DO FA nato il [...] avverso la sentenza del 11/01/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto P.G. Giuseppe che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20969 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. LL IA e MO LL ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il 1101/2023 con la quale il Gip del Tribunale di Genova ha applicato loro la pena concordata per il reato di cui agli artt, 110 cod. pen. e 73 DPR 309/90, dolendosi della mancanza di motivazione in ordine alla confisca dei telefoni cellulari. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza sui punto. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in eniori ,:ìfe. 2. Premesso, in punto di ammissibilità dei ricorso che la sentenza di PA , giamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per casczcw nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nei caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione a sensi (leii•3 disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 21368 dei 26/09/2019, Savin Gianina Alina, Rv. 279348; conf. Sez. 3, n. 4252 dei 15/01/2019, Rv. 274946), fondata appare la censura afferente alla confisca dei tre telefoni cellulari, che è stata disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. Al riguardo, è pacifico che, in tema di patteggiamento, l'attuale disposizione (nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 134 del 2003) prevede l'applicabilità della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi pre.viste dall'art. 240 cod. pen., ivi compresa la confisca facoltativa, sicché, anche in tal caso, il giudice è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover di_-;no:ee 'e confisca di specifici beni in quante serviti o destinati a commettere i! reato (Si ,/ 5, n. 47179 del 03/11/2009, Rv. 245387, che, in applicazione di questo prindp,o, ha censurato la decisione con cui il giudice di merito, in sede di applicazione deiia pena per il delitto di furto aggravato. ha disposto la confisca di un'ai_2tove di un cellulare in sequestro, adempiendo l'obbligo di motivazione in riferimento all'autovettura senza fare però riferimento alcuno ai telefono cellulare ed a,sec accessori). 3. Tanto premesso, la confisca dei telefoni cellulari è stata disposta senza alcuna motivazione, laddove non si spiega in che termini gli stessi abbiano costituito "mezzo per commettere il reato" sicché ricorre il vizio di violazione legge per mancanza di motivazione. Va ricordato, infatti, che in tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, ce. 1 cod.. pen., non è sufficiente motivare il provvedimento che !a dispone mando che il bene è servito per commie: ,:ere il reato, alla luce della natura caute- lare della stessa che tende a prevenire ia commissione di nuovi reati (cfr. Sez. 3, n. 30133 del 5/4/2017, Rv. 270324). Ne consegue, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente confisca dei cellulari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto (Sez. 6, n, 9930 del 13/02/2014, Rv. 261533).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei cenulwl rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Genova, in diversa composi- zione, Così deciso in Roma il 3 maggio 2023 Il C sigliere es1 sore Il Presidente
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto P.G. Giuseppe che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20969 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. LL IA e MO LL ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il 1101/2023 con la quale il Gip del Tribunale di Genova ha applicato loro la pena concordata per il reato di cui agli artt, 110 cod. pen. e 73 DPR 309/90, dolendosi della mancanza di motivazione in ordine alla confisca dei telefoni cellulari. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza sui punto. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in eniori ,:ìfe. 2. Premesso, in punto di ammissibilità dei ricorso che la sentenza di PA , giamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per casczcw nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nei caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione a sensi (leii•3 disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 21368 dei 26/09/2019, Savin Gianina Alina, Rv. 279348; conf. Sez. 3, n. 4252 dei 15/01/2019, Rv. 274946), fondata appare la censura afferente alla confisca dei tre telefoni cellulari, che è stata disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. Al riguardo, è pacifico che, in tema di patteggiamento, l'attuale disposizione (nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 134 del 2003) prevede l'applicabilità della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi pre.viste dall'art. 240 cod. pen., ivi compresa la confisca facoltativa, sicché, anche in tal caso, il giudice è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover di_-;no:ee 'e confisca di specifici beni in quante serviti o destinati a commettere i! reato (Si ,/ 5, n. 47179 del 03/11/2009, Rv. 245387, che, in applicazione di questo prindp,o, ha censurato la decisione con cui il giudice di merito, in sede di applicazione deiia pena per il delitto di furto aggravato. ha disposto la confisca di un'ai_2tove di un cellulare in sequestro, adempiendo l'obbligo di motivazione in riferimento all'autovettura senza fare però riferimento alcuno ai telefono cellulare ed a,sec accessori). 3. Tanto premesso, la confisca dei telefoni cellulari è stata disposta senza alcuna motivazione, laddove non si spiega in che termini gli stessi abbiano costituito "mezzo per commettere il reato" sicché ricorre il vizio di violazione legge per mancanza di motivazione. Va ricordato, infatti, che in tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, ce. 1 cod.. pen., non è sufficiente motivare il provvedimento che !a dispone mando che il bene è servito per commie: ,:ere il reato, alla luce della natura caute- lare della stessa che tende a prevenire ia commissione di nuovi reati (cfr. Sez. 3, n. 30133 del 5/4/2017, Rv. 270324). Ne consegue, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente confisca dei cellulari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto (Sez. 6, n, 9930 del 13/02/2014, Rv. 261533).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei cenulwl rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Genova, in diversa composi- zione, Così deciso in Roma il 3 maggio 2023 Il C sigliere es1 sore Il Presidente