Sentenza 23 settembre 2009
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la Corte di cassazione, nell'applicare la legge penale più favorevole, a seguito della soppressione della distinzione tabellare tra droghe "leggere" e "pesanti", operata dalla legge n. 49 del 2006, deve rideterminare la pena, annullando senza rinvio la sentenza di condanna limitatamente all'aumento di pena per la continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/09/2009, n. 39954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39954 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2009 |
Testo completo
2704 Н
39954 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA
DEL 23/09/2009
SENTENZA
-Presidente N2317 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIERO MOCALI
- Consigliere - REGISTRO GENERALE GAETANINO ZECCA Dott. N. 31208/2007
Dott. CARLO LICARI
- Consigliere - Dott. VINCENZO ROMIS el Rel. Consigliere -
- Consigliere - Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINA sul ricorso proposto da:
1) AM NI N. IL 23/11/1964
avverso la sentenza n. 5716/2005 CORTE APPELLO di ROMA, depositata il 16/01/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. new Mew Udito il Procuratore Generale in persona del che ha conclusoper doll, Francine VINCENZO ROMIS
Jacowalls ch he cometure for I'm nibilité. ри Udito, per la parte civile, l'Avv;¯¯
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, condannava
ER AN alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 73 del D.P.R. n. 309/90, in relazione alla detenzione illecita di diverse sostanze stupefacenti custodite nell'auto e nell'abitazione dell'ER (cocaina, hashish, marijuana), ritenendo i fatti riconducibiili nell'ambito dell'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/90 e con la concessione delle attenuanti generiche. il
Tribunale riteneva provata in fatto la "contestualità della detenzione delle varie sostanze", e determinava quindi la pena secondo i seguenti criteri: pena base anni 3 ed euro 3.000,00 di multa per il più grave reato di cui all'art. 73 commi 1 e 5 del d.P.R. n. 309/90 (detenzione della droga "pesante"), diminuita ad anni 2 di recl. ed euro 2.000,00 di multa per le attenuanti generiche, aumentata ad anni 2 e mesi tre di recl. ed euro 3.000,00 di multa per la continuazione
(con la detenzione della altre sostanze), diminuita a quella inflitta per la riduzione per la scelta del rito abbreviato.
A seguito di rituale gravame proposto dall'imputato suddetto, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 16 gennaio 2007, confermava l'impugnata decisione e disattendeva le doglianze dell'imputato con argomentazioni che possono riassumersi come segue: a) alcuna nullità era ravvisabile nella sentenza impugnata in relazione al rigetto da parte del primo giudice della richiesta di rito abbreviato, condizionato ad un accertamento sulla funzionalità del bilancino sequestrato presso l'abitazione dell'imputato: il Tribunale aveva ritenuto superfluo l'atto istruttorio richiesto, e l'ER aveva poi richiesto il rito abbreviato ordinario, in tal modo accettando il giudizio allo stato degli atti;
b) la quantità di cocaina (93 dosi medie) e la sua suddivisione in più involucri, la pluralità e diversità delle sostanze, la disponibilità nell'auto e nell'abitazione di denaro in quantità rilevante ed inconsueta rispetto alle ordinarie esigenze di contante, il possesso di fogli con annotazioni di nomi, numeri telefonici e cifre, il rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di un bilancino di precisione, erano elementi oggettivi univocamente rivelatori della destinazione della droga ad attività di spaccio, ed incompatibili con un'ipotesi di mero uso personale (peraltro prospettato dall'imputato solo in relazione alla cocaina) anche per un assuntore "severo"; c) la pena, anche con riferimento all'aumento per la continuazione, appariva ben determinata alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 c.p..
Ricorre per Cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo, sulla scorta delle argomentazioni sottoposte al vaglio della Corte d'Appello, censure che possono così riassumersi:
a) violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, sull'asserito
шо ш rilievo che la prospettata nullità non sarebbe stata sanata dalla successiva richiesta di rito abbreviato ordinario;
b) omesso esame della doglianza con la quale era stata censurata l'ordinanza del Tribunale circa la ritenuta superfluità del richiesto accertamento circa la funzionalità del bilancino;
c) vizio motivazionale in ordine alla ritenuta destinazione della droga ad attività di spaccio: le conclusioni del Consulente tecnico del P.M. sarebbero riferibili ad una nozione astratta di dose media, non significativa nella concreta fattispecie essendo l'ER un assuntore di cocaina fino a due grammi al giorno come desumibile dalla consulenza tossicologica di parte;
all'imputato non sarebbero state mai poste domande circa il suo stato di tossicodipendenza;
l'imputato non portava con sé la marijuana e l'hashish, ed in ordine al tali sostanze, non suddivise in dosi, non si rileva dagli atti alcuna indicazione circa il relativo dato ponderale;
d) vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio, con riferimento alla determinazione alla pena base in misura superiore al minimo edittale previsto dall'art. 73, coma quinto, del d.P.R. n. 309/90, nonché in relazione all'aumento a titolo di continuazione anche perché la detenzione di plurime sostanze non integrerebbe una pluralità di reati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito indicate, risulta fondata solo la doglianza concernente l'applicazione dell'aumento per la continuazione.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ha considerato motivatamente superfluo il richiesto accertamento circa la funzionalità del bilancino sequestrato a casa dell'ER cui era stato subordinata la richiesta di rito abbreviato (condizionato appunto al detto accertamento);
l'imputato ha poi chiesto il rito abbreviato ordinario, e tale richiesta ha segnato il definitivo (e voluto) abbandono della (consentita) possibilità di sindacare il diniego della precedente richiesta subordinata ad integrazione probatoria.
Parimenti infondato è il secondo motivo: la Corte ha ritenuto evidentemente condivisibile la decisione del Tribunale circa la ritenuta superfluità dell'accertamento, la cui decisività, avuto riguardo agli altri molteplici elementi di accusa evidenziati dai giudici del merito, appariva in alcun modo ipotizzabile;
decisività peraltro neanche prospettata dal ricorrente il quale si è limitato ad un'assertiva contestazione del rifiuto dell'accertamento. A ciò aggiungasi che anche un eventuale non funzionamento del bilancino non avrebbe potuto assumere significativa valenza favorevole alla posizione dell'imputato: ed invero, il possesso di detto bilancino non è stato valorizzato dai giudici di merito quale unico e decisivo indice di spaccio.
Il terzo motivo è manifestamente infondato, posto che attiene a valutazioni probatorie ed apprezzamenti di merito che la Corte distrettuale ha ancorato a specifiche risultanze processuali, in tal modo dando adeguatamente conto della ritenuta finalità di spaccio, dando altresì atto del pur "severo" stato di tossicodipendenza dell'ER, ritenendolo peraltro non idoneo a dimostrare l'esclusivo uso personale della droga sequestrata.
Per quel che riguarda il trattamento sanzionatorio, è infondata la censura relativa alla determinazione della pena base, essendo stato operato un esplicito richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p..
E' invece fondata la doglianza concernente l'aumento a titolo di continuazione in relazione alla pluralità di sostanze (anche cannabinoidi, oltre alla cocaina) detenute dall'ER. La legge n. 49 del 2006 ha abolito la distinzione tra le sostanze stupefacenti appartenenti alle diverse categorie, con la conseguenza che, nella concreta fattispecie, la detenzione illecita di una pluralità di sostanze avuto riguardo alla contestualità della detenzione delle stesse, per come ritenuto accertato già in primo grado dal Tribunale non può dar luogo a più reati unificati dalla
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continuazione bensì ad un unico reato, senza alcun aumento di pena, quindi, a titolo di continuazione (cfr. Sez. 4, n. 37993 del 09/07/2008 Ud. - dep. 03/10/2008 - Rv. 241060).
Trattandosi di legge più favorevole all'imputato, peraltro già da tempo in vigore al momento dell'impugnata sentenza, deve trovare applicazione alla luce dei principi generali che regolano la successione delle leggi nel tempo. Deve quindi essere eliminata la pena inflitta all'ER per la continuazione;
conseguentemente, tenendo conto delle diminuzioni per le attenuanti generiche e per la scelta del rito quali calcolate in sede di merito, la pena per l'ER deve essere rideterminata in complessivi mesi sedici di reclusione ed euro 1.366,00 di multa.
Il ricorso, alla stregua di tutto quanto sopra esposto, deve essere rigettato nel resto.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la continuazione, che elimina, determinando la pena in mesi sedici di reclusione ed euro 1.366,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Roma, 23 settembre 2009 Il Presidente
и сопербногоIl Consigliere estensore (Piero Mocali)
(Vincenzo Romis) И ший Zomin CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
13 OTT. 2009
IL CANCELLER
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