Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2001, n. 6711
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Sentenza 15 maggio 2001

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Per l'esistenza, a favore del proprietario coltivatore diretto del fondo rustico confinante con quello ceduto, del diritto di prelazione, e del correlato diritto di riscatto, per il combinato disposto di cui agli artt. 8, comma primo, della legge 26 maggio 1965 n. 590 e 7, comma secondo, n. 2, della legge 14 agosto 1971 n. 817, è necessario che il trasferimento sia a titolo oneroso, mentre se la compravendita è utilizzata al fine di arricchire il compratore della differenza tra il valore del bene ed il prezzo stabilito, è configurabile un "negotium mixtum cum donatione", che costituisce donazione indiretta, e, pertanto, la predetta disciplina è inapplicabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2001, n. 6711
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6711
    Data del deposito : 15 maggio 2001

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