Sentenza 9 dicembre 2009
Massime • 1
Integra il reato di contraffazione di sostanze alimentari la somministrazione di sostanze nocive (nella specie, estrogeni, cortisonici, sostanze ad effetti steroidei e ormoni) a bovini ancora vivi, che pur non potendo considerarsi, sotto il profilo fisiologico, come sostanze destinate all'alimentazione, tali devono considerarsi sotto quello funzionale, essendo essi di norma destinati, dopo la macellazione, all'alimentazione umana.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2009, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI VA - Presidente - del 09/12/2009
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 1083
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 33671/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UN RE N. IL 21/07/1947;
avverso la sentenza n. 14140/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del 25/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Berardi Pierpaolo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
con sentenza del 14.12.05 il Tribunale di Asti ha ritenuto UN RE penalmente responsabile del reato di cui agli artt. 110, 440 c.p., perché, in concorso con GA VA, giudicato a parte,
aveva trattato bovini vivi, destinati alla macellazione e quindi all'alimentazione umana, con sostanze pericolose per la salute pubblica, quali prodotti chimico-farnaceutici di base e miscele contenenti, fra l'altro, sostanze ed effetti steroidei, cortisonici, estrogeni ed ormoni, alcuni dei quali assolutamente vietati nel settore.
Concesse le attenuanti generiche, il Tribunale di Asti ha condannato UN RE alla pena di anni 3 di reclusione.
UN RE ha impugnato detta sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Torino, che, con sentenza del 25.3.07, ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Asti, applicando inoltre all'appellante le pene accessorie previste dall'art. 448 c.p.. Avverso detta sentenza della Corte d'Appello di Torino ricorre per cassazione UN RE per il tramite del suo difensore, che ha dedotto il seguente unico motivo di ricorso:
inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b):
la sentenza impugnata aveva erroneamente operato un'interpretazione analogica di una fattispecie incriminatrice.
Pur avendo infatti riconosciuto che i bovini vivi non erano sostanze alimentari, aveva ritenuto che la fattispecie di cui all'art. 440 c.p. era da ritenere ugualmente integrata in quanto si trattava di bovini destinati all'alimentazione, sì da equiparare la fattispecie all'adulterazione di vere e proprie sostanze alimentari;
trattavasi tuttavia di vera e propria interpretazione analogica in malam partem, vietata in sede penale in forza del principio di legalità di cui all'art. 25 Cost., comma 2. La sentenza impugnata aveva poi per la prima volta applicato in appello ad esso ricorrente le pene accessorie dell'interdizione per la durata di anni cinque dell'attività di allevamento e di commercio dei bovini e dell'interdizione per lo stesso periodo dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
il che costituiva una violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3, che statuiva il principio del divieto di reformatio in peius, da ritenere vigente per ogni grado del giudizio.
È infondato l'unico motivo di ricorso proposto dal ricorrente. Quest'ultimo infatti non ha negato la veridicità di quanto affermato dai giudici di merito, avere cioè somministrate a bovini vivi sostanze nocive;
solo ha sostenuto che gli animali vivi non potevano considerarsi sostanze alimentari, ai sensi dell'art. 440 c.p.. Si osserva invece che la somministrazione di sostanze nocive a bovini ancora vivi può legittimamente integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 440 c.p., atteso che gli animali vivi, pur non potendo considerarsi sotto il profilo strettamente fisiologico come sostanze destinate all'alimentazione, tali devono considerarsi sotto il profilo funzionale, essendo essi normalmente destinati, dopo la loro macellazione, all'alimentazione umana (cfr. Cass., 1^, 19.12.2000 n. 5536; Cass. 1^, 5.10.2000 n. 5536, rv. 217619). Non sussiste poi la lamentata violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3, che sancisce il divieto della "reformatio in peius", per avere la
Corte territoriale applicato d'ufficio al ricorrente le pene accessorie, previste dall'art. 448 c.p. per l'ipotesi di condanna per delitto di cui all'art. 440 c.p.. Invero l'art. 597 c.p.p., comma 3, non contempla tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d'appello, nell'ipotesi d'impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie, atteso che queste ultime, secondo il chiaro disposto dell'art. 20 c.p., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa;
pertanto al giudice di secondo grado è consentito applicare d'ufficio le pene anzidette, qualora non vi abbia provveduto il giudice di primo grado;
e ciò sebbene la cognizione di tale specifica questione non gli sia stata devoluta dal P.M. con apposito gravame (cfr. Cass. SS.UU. 27.4.98 n. 8411, rv. 210979;
Cass.3^, 22.1.08 n. 8381, rv. 239283; Cass. 5^, 22.1.08 n. 8280, rv. 239474).
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da UN RE, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010