Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2000, n. 5536
CASS
Sentenza 5 ottobre 2000

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Tra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 440 cod. pen. (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari) e quella di cui all'art. 444 stesso codice (commercio di sostanze alimentari nocive) la differenza sostanziale non risiede nella natura delle sostanze prese in considerazione, dato che il concetto di "sostanze destinate all'alimentazione" e quello di "sostanze alimentari", prese in esame in dette disposizioni sono del tutto equivalenti, bensì nell'attività posta in essere dal soggetto agente, nel senso che l'elemento materiale della prima ipotesi è costituito dall'opera di corruzione o adulterazione delle sostanze alimentari destinate all'alimentazione o al commercio, mentre l'elemento oggettivo della seconda consiste nella detenzione per il commercio o nella distribuzione per il consumo. (Fattispecie concernente somministrazione di sostanze nocive a bovini, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che gli animali vivi, pur non potendo considerarsi, sotto un profilo strettamente fisiologico, "sostanze alimentari", tali devono considerarsi sotto quello funzionale, data la loro destinazione all'alimentazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2000, n. 5536
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5536
    Data del deposito : 5 ottobre 2000

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