Sentenza 5 ottobre 2000
Massime • 1
Tra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 440 cod. pen. (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari) e quella di cui all'art. 444 stesso codice (commercio di sostanze alimentari nocive) la differenza sostanziale non risiede nella natura delle sostanze prese in considerazione, dato che il concetto di "sostanze destinate all'alimentazione" e quello di "sostanze alimentari", prese in esame in dette disposizioni sono del tutto equivalenti, bensì nell'attività posta in essere dal soggetto agente, nel senso che l'elemento materiale della prima ipotesi è costituito dall'opera di corruzione o adulterazione delle sostanze alimentari destinate all'alimentazione o al commercio, mentre l'elemento oggettivo della seconda consiste nella detenzione per il commercio o nella distribuzione per il consumo. (Fattispecie concernente somministrazione di sostanze nocive a bovini, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che gli animali vivi, pur non potendo considerarsi, sotto un profilo strettamente fisiologico, "sostanze alimentari", tali devono considerarsi sotto quello funzionale, data la loro destinazione all'alimentazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2000, n. 5536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5536 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi. Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 05/10/2000
1 Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 5536
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 16064/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da:
3) TRIBUNALE RIETI - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) FR MA n. il 14.01.1960
2) FR ET n. il 05.03.1953
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Palombarini, che ha chiesto la competenza del tribunale di Rieti in composizione collegiale, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza dell'8.6.1999 il Tribunale di Rieti in composizione collegiale declinava la propria competenza in favore di quella del medesimo tribunale in composizione monocratica in ordine al procedimento penale a carico di FR ET e FR MA, imputati, oltre che di detenzione di sostanze nocive e falso, del reato di cui agli artt. 81, 110, 440 c.p., per avere, quali gestori di allevamenti bovini, somministrato a bestiame destinato ad uso alimentare sostanze pericolose per la salute pubblica, reati accertati in Limiti di Greccio e altrove dal 1994 al 1997. Osservava il suddetto tribunale che lo spostamento della competenza per materia era nel caso in questione determinato dal fatto che il reato ravvisabile nella specie non era quello di cui all'art. 440 c.p., così come contestato, bensì quello di cui all'art. 444 stesso codice, dato che non si trattava di modifiche della composizione chimica di sostanze alimentari, ma di trattamento con sostanze nocive di animali vivi.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, cui gli atti erano stati trasmessi, chiedeva al medesimo tribunale in composizione monocratica di sollevare conflitto di competenza, rilevando che, invece, la competenza spettava al giudice collegiale, atteso che occorreva avere riguardo al reato contestato e non alla fattispecie meno grave da questi ravvisata, dal momento che l'eventuale derubricazione poteva essere frutto di una indagine che ancora non era stata compiuta.
A seguito di ciò, il tribunale in composizione monocratica, con ordinanza del 15.3.2000, condividendo le osservazioni del P.M., ha sollevato conflitto di competenza, sul rilievo che il fatto andava invece inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 440 c.p., così come era stato contestato, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso.
Ciò posto, si osserva che la contestazione inizialmente fatta agli imputati come attività rientrante nella fattispecie criminosa di cui all'art. 440 c.p., appariva, almeno in astratto, corretta e nella stessa avrebbe potuto essere ravvisata la meno grave ipotesi di cui all'art. 444 stesso codice soltanto a seguito di una adeguata indagine che definisse meglio i contorni del fatto.
Nella specie, secondo quanto si rilevava dalla rubrica, la imputazione riguardava indubitabilmente l'ipotesi di "adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari" di cui all'art. 440 c.p., e non quella di "commercio di sostanze alimentari nocive", e, almeno in astratto, la contestazione come sopra formulata rispecchiava l'orientamento prevalente di questa Corte, secondo cui "È configurabile il reato di cui all'art. 440 cod. pen. (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari) nella somministrazione di sostanza estrogena di accertata azione cancerogenetica vietata dalla normativa vigente, a bovini allevati per essere immessi al consumo" (Cass., Sez. I, sent. n. 7260 del 24.07.1993, Quaglia). In particolare, in quella fattispecie, nel disattendere la censura del ricorrente - il quale sosteneva che l'animale vivo non poteva considerarsi "sostanze alimentari" - si è osservato che, anche se ciò era vero sotto un profilo strettamente fisiologico, quello che rilevava nell'ipotesi di cui all'art. 440 cod. pen., era che la sostanza fosse destinata all'alimentazione, non potendo tale requisito venire meno per il fatto che l'effettiva finalità dell'alimentazione dovesse conseguirsi attraverso la macellazione o che il bovino, perché potesse essere immesso al consumo, dovesse essere sottoposto a controllo veterinario.
Da tale indirizzo giurisprudenziale, pienamente condiviso, questo collegio non ritiene di doversi discostare, anche perché non è stata avanzato alcun convincente rilievo in contrario. Va infatti rilevato che la differenza sostanziale fra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 440 c.p. e quella di cui al successivo art. 444 non consiste nella natura delle sostanze prese in considerazione, dato che il concetto di sostanze destinate alla alimentazione e quello di sostanze alimentari prese in esame nelle disposizioni di cui sopra sono del tutto equivalenti. Ma ciò che distingue l'una fattispecie dall'altra è l'attività posta in essere dal soggetto agente, nel senso che l'elemento materiale della prima ipotesi si configura nell'opera di corruzione o adulterazione delle sostanze alimentari destinate all'alimentazione o al commercio, mentre l'elemento oggettivo della seconda si configura nella detenzione per il commercio o nella distribuzione per il consumo.
Bisogna quindi accertare se l'agente abbia corrotto o adulterato le sostanze alimentari (nel qual caso si configura la fattispecie di cui all'art. 440 c.p.), o se invece, senza avere posto in essere alcuna attività di adulterazione, si sia limitato a detenere o a porre in commercio sostanze alimentari comunque nocive alla salute pubblica, nel qual caso la fattispecie ravvisabile è quella di cui all'art. 444.
Poiché, dunque, nella specie la contestazione riguardava la condotta prevista e punita dall'art. 440 c.p., la cognizione del reato in esame non può che appartenere al tribunale di Rieti in composizione collegiale, salva, ovviamente, la possibilità per il giudice di merito di ravvisare eventualmente nei fatti la più lieve ipotesi di cui all'art. 444 c.p.- In ogni caso, anche quando vi sia incertezza sulla determinazione del titolo del reato, non può che prevalere la competenza del giudice superiore, come ormai pacificamente statuito dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., Sez. I, sent. n. 1908 del 02.06.1994, Celano;
Sez. I, sent. n. 2040 del 25.06.1993, Monticelli;
Sez. I, sent. n. 4624 del 14.12.1992, Apicella ecc.). Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Rieti in composizione collegiale, con conseguente trasmissione degli atti a quest'ultimo giudice
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Rieti in composizione collegiale.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2000