Sentenza 11 aprile 2003
Massime • 1
La quota "dell'indennità di fine rapporto" spettante, ai sensi dell'art.12 - bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), al coniuge titolare dell'assegno divorzile e non passato a nuove nozze ha riguardo a quella parte della retribuzione, destinata al sostegno del nucleo durante la convivenza dei coniugi, percepita in forma differita. Tale previsione, riferita alla retribuzione in senso tecnico, tipica del rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato che sia, non può pertanto essere estesa ad istituti di diversa natura, preminentemente previdenziale ed assicurativa, aventi origine in regimi professionali di natura privata, come l'indennità di cessazione dal servizio corrisposta ai notai, accomunata agli altri trattamenti di fine rapporto solo dalla scadenza al momento della cessazione dell'attività. È pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 - bis della legge n. 898 del 1970 al riguardo sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto a situazioni di fatto diverse ben può il legislatore attribuire regimi diversi, ed in riferimento all'art. 38 Cost., il cui ambito attiene ai compiti dello Stato verso i più deboli e non impone oneri ai coniugi in quanto tali; ne' è configurabile violazione dell'art. 29 Cost., non venendo in rilievo il principio di parità nel matrimonio.
Commentario • 1
- 1. Indennità di fine rapporto: spetta anche all'ex coniuge che svolge attività parasubordinata?Accesso limitatoElena Falletti · https://www.altalex.com/ · 4 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2003, n. 5720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5720 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PANEBIANCO U. Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. MORELLI M. Rosario - Consigliere -
Dott. BERRUTTI G. Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT OL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso l'avvocato ALFREDO SAMENGO, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO FERRARI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CO TA;
- intimato -
avverso il provvedimento n. 3079/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositato il 22/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rinvio del processo alla Corte Costituzionale o, in subordine il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GA PE chiedeva la Tribunale di Cosenza il riconoscimento del diritto ad una quota dell'indennità di cessazione dal servizio corrisposta all'ex coniuge IT NA dal quale era divorziata, all'atto del suo collocamento a riposo dalla professione notarile. Il tribunale provvedendo con decreto in Camera di consiglio rigettava la domanda. Il reclamo veniva respinto dalla Corte di Catanzaro.
Il secondo giudice riteneva che la indennità in questione non avesse natura giuridica assimilabile a quella della indennità di fine rapporto menzionata dalla norma del predetto art. 12 bis della legge n 898 del 1970 invocata dalla PE. Riteneva quindi manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma stessa così come da essa interpretata.
Ricorre per Cassazione la ET con una articolata doglianza. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970 introdotto dall'art. 16 della legge n. 74 del 1987. Sostiene che apoditticamente la corte di merito ha negato l'estensione analogica della regola in questione alla indennità di cui si tratta avente funzione assistenziale identica a quella di fine rapporto pervenendo pertanto ad una applicazione della legge contrastante con gli artt. 3, 28 e 39 della Costituzione.
2. Osserva la corte che la norma dell'art. 12 della legge n 898 del 1970 presuppone la natura giuridica di retribuzione differita della indennità di fine rapporto che specificamente ed esclusivamente menziona. Il secondo comma di tale articolo, infatti, chiarisce che la percentuale di spettanza del coniuge richiedente è pari al quaranta per cento della indennità stessa, ma nella sola parte riferibile agli anni di durata della convivenza matrimoniale. La norma, dunque, non considera altro parametro che non quello della convivenza matrimoniale confermando che la retribuzione dei coniugi è destinata al sostegno del nucleo, ancorché il momenti di percepimento di una specifica voce possa essere successivo alla cessazione della medesima. L'indennità di fine rapporto, dunque, segue il regime giuridico che spetta alla sua natura giuridica. Tale previsione può estendersi in via analogica alla diversa indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato per i quali non esiste il TFR di cui all'art. 2210 cc, vigendo, invece, il regime di cui al dpr 1032 del 1973, stante l'identità della funzione retributiva, (Cfr cass. n. 5721 del 1997). Non può, invece, estendersi ad istituti aventi diversa origine, preminentemente previdenziale ed assicurativa nonché aventi origine in regimi professionali di natura privata rispetto ai quali non è possibile individuare una retribuzione in senso tecnico, tipica del rapporto di lavoro subordinato.
La Corte Suprema ha già chiarito, con una decisione dalla quale il collegio non ha motivo per dissentire (cass. n. 3294 del 1997), che la norma di cui si tratta riguarda il trattamento di fine rapporto in quanto tale e non anche altre somme che potrebbero allo stesso lavoratore subordinato, in occasione ed in considerazione della messa a riposo, essere corrisposte.
L'addizione che la ricorrente richiede, con la inclusione nell'art. 12 bis in esame degli altri trattamenti accomunati dalla loro scadenza al momento della cessazione della attività, potrebbe ad avviso del collegio, essere operata dal legislatore soltanto. 2.1. È, quindi, manifestamente infondata la questione avanzata sotto il profilo dell'art 3 della carta fondamentale, giacché come la corte di merito ha rilevato con motivazione sintetica adeguata ad una ritenuta manifesta infondatezza, ben può il legislatore attribuire regimi diversi a situazioni di fatto diverse. Diversa essendo la retribuzione del lavoratore subordinato ancorché posticipata, dal diritto alla corresponsione di un somma derivante da un particolare istituto previdenziale di natura contrattuale. 2.2. È del pari manifestamente infondata la questione sollevata sotto il profilo dell'art 29, giacché la rilevata diversità dell'istituto in questione rispetto a quanti si occupano della destinazione di quote di retribuzione spettanti ai coniugi esclude il rilievo del principio di parità nel matrimonio.
2.3. È, infine, infondata la questione proposta sotto il profilo dell'art. 38 il cui ambito attiene ai compiti dello stato verso i più deboli e non impone oneri ai coniugi in quanto tali.
3. Il ricorso deve essere respinto, unitamente alle eccezioni di costituzionalità. Non deve darsi pronuncia sulle spese dal momento che l'intimato non ha spiegato attività in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2003