Sentenza 27 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2001, n. 10304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10304 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
IN 1 0304 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DISTANZE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 23457/99 Dott. Rafaele CORONA Rel. Consigliere 125100 Dott. Alfredo MENSITIERI Cron.22917 Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rep. 36713474 Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA Ud. 11/04/01 ha pronunciato la seguente SE N TEN ZA sul ricorso proposto da: IP OL, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA CHIUSAFORTE 9 SC A INT 3, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONL UFFICIO COPIE dell'avvocato VINCENZO MARRA, che lo difende Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE unitamente all'avvocato DONATO ROCCO RIZZO, giusta dal Sig. 3000 per diritti L 93. 2001 delega in atti;
il IL CANCELLIERE - ricorrente €155 13000
contro
LE NI MARIA, DI IE GIUSEPPE;
- intimati DE345449 e sul 2° ricorso n° 00125/00 proposto da: DI IE GIUSEPPE, elettivamente2001 NI MARIA, 645 domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 4, pre sso -1- IG GA, difesi dall'avvocato EZIO PALLARA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
IP OL;
intimato - avverso la sentenza n. 1401/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 15/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che si rimette alla decisione della Corte. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 2 ottobre 1997 EP di MA e IA IN esponevano al Giudice di Pace di Tricase di essere proprietari di una civile abitazione, sita in Specchia, con sul lato est uno scivolo utilizzato per accedere agli scantinati, a ridosso del quale vi era la proprietà di CO IP costituita da abitazione con annesso cortile scoperto, nel quale risultavano piantati lungo il circa m. 1,50 ed a distanza muro di cinta per prevista dall'art. 892 CC un inferiore а quella я а albero di fico, due alberi di nespolo ed un н alberello di “ibiscus". Richiesto bonariamente di rimuovere l'alberatura lo IP non aveva ritenuto di ottemperarvi donde la determinazione di promuovere azione legale nei suoi confronti. Costituitosi il convenuto che chiedeva il rigetto della domanda attorea opponendo in via riconvenzionale il proprio diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia, all'esito dell'istruttoria il Giudice di pace, con sentenza tenuto ad 24.7 28.9.98, dichiarava lo IP A seguire l'estirpazione degli alberi di fico e di cotogno posti а distanza irregolare, rigettava la 3 domanda riconvenzionale e condannava il convenuto alle spese di lite. soccombente il Tribunale Proposto gravame dal di Lecce, con sentenza 11.5 - 15.6.99 lo dichiarava inammissibile, compensando interamente tra le parti le maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione OL IP sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso IA IN e EP Di MA i quali hanno а loro volta affidato a due proposto ricorso incidentale censure, illustrate da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto proposti avversO la medesima sentenza (art. 335 cpc). Ciò posto Va esaminata l'eccezione con cui i controricorrenti hanno dedotto l'inammissibilità del ricorso principale non essendo stati indicati dal ricorrente IP nella procura la persona 0 l'Ufficio del domiciliatario, ma soltanto la via, il civico e la scala, del luogo, Roma, ove era stato eletto il domicilio. L'eccezione va disattesa giacché, risultando dalla procura speciale in calce al ricorso il mandato conferito agli avv.ti Vincenzo Mazza e Donato Rocco Rizzo e l'ele zione di domicilio in Roma, alla via Chiusaforte n. 9, Sc. A, int. 13, senza alcuna ulteriore specificazione, è del tutto evidente che i nominati difensori dovevano intendersi anche domiciliatari. Va del pari disattesa l'altra eccezione, dedotta dai resistenti nella memoria depositata ex art. 378 cpc, di invalidità della procura per mancata certificazione da parte dei difensori dell'autenticità della sottoscrizione dello IP giacché tale mancanza non induce di per sé nullità del mandato "ad litem" non essendo la nullità comminata dalla legge e non incidendo tale formalità sui requisiti indispensabili perché l'atto raggiunga il suo scopo, tanto più che sulla autografia della firma del ricorrente principale non vi è stata contestazione alcuna da parte dei resistenti medesimi (v. Cass. n. 3009/86, n. 9489/92, n. 4191/96, n. 10494/98, n. 12625/98- S.U.). Passando ora all'esame del ricorso principale, con l'unico motivo si denunzia, in riferimento 5 all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 113 cpv e 339 comma terzo cpc, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Premesso che non era stata tenuta in alcun conto dal Tribunale la circostanza che gli attori, il convenuto flo stesso giudice di pace avevano sempre avuto la convinzione che il valore della causa era superiore a L. 2.000.000, tanto che si era provveduto al pagamento dei relativi diritti e bolli di causa, pagamento non previsto per le cause importo, rileva il di valore inferiore a tale ricorrente che nessuna documentazione, nessuna indagine (compresa la CTU) esisteva agli atti del giudizio dalla quale il giudice d'appello potesse desumere il valore della controversia così come determinato nella gravata sentenza. La doglianza è infondata. Ha affermato il Tribunale leccese che trovandosi gli alberi di cui si era chiesta l'estirpazione nei pressi del muro di cinta, unica zona in relazione alla quale esisteva contrasto petitorio, ben poteva ritenersi, alla luce dei criteri di cui all'art. 15 cpc, che non fosse stato 6 raggiunto il valore di L. 2.000.000, elementi in tal senso essendo ovviamente desumibili anche dal modestissimo valore degli alberi e dall'impossibilità di piantarne degli altri nella zona in contestazione. Versandosi pertanto in tema di controversia affidata al giudizio secondo equità del giudice di pace ai sensi dell'art. 113 capoverso cpc, ha sancito correttamente il Tribunale conformità all'inammissibilità del gravame, in disposto di cui all'art. 339 terzo comma stesso codice. Prive di pregio appaiono invero le critiche mosse dal ricorrente che nessuna indicazione ha fornito circa una determinazione del valore della causa diversa da quella motivatamente enunciata dal giudice del gravame, al di fuori di una sconcertante deduzione della "intenzione" delle parti in causa e dello stesso primo giudice di attribuire alla controversia un valore superiore ai due milioni deducibile dal pagamento dei “diritti e bolli di causa" non previsti per le cause di valore inferiore a tale importo. Alla stregua delle svolte argomentazioni il ricorso principale va respinto con assorbimento di 7 quello incidentale e condanna dello IP alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il principale, dichiara assorbito l'incidentale e condanna IP CO al pagamento, in favore di IA IN e EP Di MA, delle spese del presente giudizio che liquida in 205.000 oltre a L.
1.000.000 per onorari. L........... Roma 11 aprile 2001. extefadh Merrition Ausoneя щая рости IL CANCELLIERE C1 Dott.se D ella D'Anna 10000 290.000 Rome... 27 LU OFFICIO DELLE ROMA 2 42 2001 Registrato in data ain. 5563 (lire... DUBEN p. 15 (Disea 70) Respons ( M. BA 8