Sentenza 12 novembre 2002
Massime • 1
Non costituisce il reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato, quale previsto dall'art 12 del D.L.G. 25 luglio 1998 n. 286 - nella formulazione antecedente a quella introdotta dall'art 11 della legge 30 luglio 2002 n. 189 (che, innovando, estende la sanzione penale anche al fatto di chi procuri l'ingresso illegale di uno straniero nel territorio di uno Stato diverso dall'Italia) - l'attività di colui che renda possibile il semplice, temporaneo stazionamento degli stranieri, provenienti dal loro Paese di origine e diretti in altro Paese estero, nella zona di transito internazionale di un aeroporto sito nel territorio italiano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2002, n. 43533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43533 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 12/11/2002
1. Dott. CHIFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOGAGNI Paolo - Consigliere - N. 3405
3. Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANI Umberto - Consigliere - N. 020579/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO il TRIB. di MILANO;
nei confronti di:
1) GA VA N. IL 31/07/1963;
avverso ORDINANZA del 30/04/2002 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vittorio Meloni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 30/04/2002 il Tribunale del riesame di Milano annullava l'ordinanza 9/04/2002 del G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AN AL, cittadino albanese, sottoposto a indagini per i reati previsti dall'art. 12 co. 3 D.L.vo 286/1998 e dagli artt. 81, 482, 477 c.p., ordinando la sua immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
In motivazione il Tribunale ha premesso in punto di fatto che il AN - provenendo con l'aereo da Tirana insieme a due donne di nazionalità albanese (JA e TA), dirette a Toronto in Canada con scalo nell'aeroporto di "Malpensa" - aveva fornito, secondo l'accusa, passaporti falsi alle due donne, le quali si erano fermate per varie ore nella zona di transito internazionale dell'aeroporto in attesa del volo per Toronto. Secondo il Tribunale, nella fattispecie non era ravvisabile la violazione dell'art. 12 D. L.vo 286/1998, in quanto, risultando pacifico che le due donne erano rimaste per tutto il tempo nella zona di transito internazionale, il AN non aveva posto in essere una condotta penalmente illecita volta a favorire l'ingresso delle due donne nel territorio dello Stato Italiano, tanto più che la meta del viaggio non era l'Italia, bensì il Canada. Quanto al reato di falso, il Tribunale rilevava che la pena edittale prevista per il delitto in esame non consentiva l'applicazione della misura ai sensi dell'art. 280 co. 1 c.p.p.. Avverso la predettà ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero, che ne ha chiesto l'annullamento per vizio della motivazione e per violazione di legge in relazione all'art. 12 comma terzo D. L.vo 286/1998 sul rilievo che il Tribunale, senza tenere conto che l'area di transito internazionale dell'aeroporto deve considerarsi a tutti gli effetti territorio nazionale, aveva erroneamente escluso che la condotta del AN fosse penalmente perseguibile, tenuto conto che la sua attività era diretta a favorire l'ingresso delle due donne straniere nel territorio dello Stato mediante documenti falsi. Nè l'applicazione della norma in esame poteva ritenersi esclusa per il solo fatto che non era prevista la permanenza delle due donne in Italia. Infatti l'art. 12 della legge citata ai commi primo e quinto prevede due distinte ipotesi di reato, distinguendo l'attività diretta a favorire l'ingresso illegale degli stranieri nel territorio dello Stato da quella diretta a favorire la permanenza illegale degli stranieri nel territorio dello Stato. Pertanto, secondo il P.M. ricorrente, poiché l'attività del AN era diretta a favorire l'ingresso illegale delle due donne nel territorio nazionale, nella fattispecie era ravvisabile la violazione dell'art. 12 comma terzo D. L.vo 286/1998. Il ricorso è infondato.
Va premesso che, trattandosi di fatto commesso il 7/04/2002, alla fattispecie è applicabile, ai sensi dell'art. 2 c.p., la disposizione prevista dal previgente art. 12 D. L.vo 286/1998, che punisce chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso illegale degli stranieri nel territorio dello Stato. Ciò premesso - pur convenendo con il P.M. ricorrente che la zona di transito internazionale dell'aeroporto deve considerarsi a tutti gli effetti territorio nazionale - va rilevato che nel caso di specie devono ritenersi insussistenti, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, gli elementi costitutivi del delitto previsto dal previgente art. 12 D. L.vo 286/1998. Infatti il mero transito nella zona internazionale dell'aeroporto - che si concretizza nella ipotesi di attraversamento dei confini, disciplinato dall'art. 7 della Convenzione Internazionale di Dublino del 15/6/1990, ratificata con L. 178/1997 - va tenuto distinto dalla ipotesi di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato, la cui attività di favoreggiamento integra l'ipotesi delittuosa in esame. La soluzione interpretativa del previgente articolo 12 trova conferma nella nuova formulazione dell'art. 12, introdotta dall'art. 11 L. n.189 del 30/07/2002, che punisce, oltre alle attività dirette a favorire l'ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato, anche le attività dirette "a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente". L'introduzione di tale nuova ipotesi di reato conferma l'interpretazione data alla precedente formulazione dell'art. 12, che non prevedeva la criminalizzazione della condotta diretta a favorire il mero transito illegale degli stranieri nella zona internazionale dell'aeroporto, ipotesi delittuosa prevista invece dalla nuova norma.
Orbene, poiché nel caso di specie è pacifico che le due donne, provenendo dall'Albania insieme al AN, non uscirono dalla zona di transito internazionale dell'aeroporto di "Malpensa", non è configurarle il reato di cui al citato articolo 12 nella sua precedente formulazione, tanto più che la volontà del AN non era diretta a favorire l'ingresso illegale delle due donne al fine di permanenza nel territorio nazionale, bensì a consentire alle due donne di attraversare i confini dello Stato per recarsi in Canada. Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2002