Sentenza 10 gennaio 2004
Massime • 1
L'interpretazione del contenuto di un atto negoziale è compito esclusivo del giudice del merito, ed il risultato di tale operazione non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di inserimento in posizione utile nella graduatoria relativa ad un concorso per il conferimento di posti di operatore ecologico proposta da un soggetto che ne era stato escluso per avere presentato la documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti recante data anteriore di cinquantuno giorni a quella della pubblicazione del bando, sul rilievo che il bando medesimo, ricondotto alla categoria degli atti negoziali, non prevedeva alcun limite quanto alla datazione dei documenti da allegare alla domanda di partecipazione al concorso).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2004, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Aula 'A' REPU0 02 19 /04 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 12099/01 Dott. Fernando LUPI - Consigliere Cron .405 Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Dott. Filippo CURCURUTO - Rel. Consigliere Ud.18/06/03 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZIENDA MUNICIPALIZZATA IGIENE AMBIENTALE, A.M.I.A. persona del legale rappresentante pro tempore, in elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIAVE 52, presso lo studio dell'avvocato RENATO CARCIONE, rappresentato ALESSANDRO GARILLI, giusta e difeso dall'avvocato delega in atti%;B ricorrente
contro
LO PORTO SALVATORE;
- intimato 2003 avverso la sentenza n. 6192/99 del Tribunale di 3776 PALERMO, depositata il 31/05/00 R.G.N. 754/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio. TO Lo Porto, avendo partecipato, senza successo, ad una selezione concorsuale per il conferimento di 175 posti di operatore ecologico, indetta dall'Azienda Municipalizzata Igiene Ambientale di Palermo (AMIA) selezione nella quale gli era stato attribuito un punteggio (di 13.947 punti) inferiore a quello (di punti 21.1976,2) cui avrebbe avuto diritto in considerazione dello stato di disoccupazione del proprio coniuge, si rivolse al Pretore di Palermo, che accogliendo la domanda dichiarò il diritto del Lo Porto all'inserimento nella graduatoria in posizione utile, e condannò l'Azienda al risarcimento del danno, in misura pari alle retribuzioni, dalla mancata assunzione. Questa decisione è stata confermata dal Tribunale di Palermo, che, per quanto ancora interessa, ha anzitutto considerato validi, benché anteriori di 51 giorni rispetto alla data di pubblicazione del bando, i documenti prodotti dal Lo Porto, relativi allo stato di disoccupazione del coniuge, sul rilievo che i certificati anagrafici e simili hanno validità di tre mesi, e che, inoltre, il bando non prevedeva limite o obbligo per quel che concerneva la datazione dei documenti da allegare. Il Tribunale, inoltre, sulla premessa che il bando di concorso costituisce un'offerta al pubblico, revocabile sino all'intervenuta accettazione, ed avente, nella specie, quale contenuto l'obbligo di stipulare il contratto definitivo di assunzione con il vincitore, ha ritenuto che il diritto del Lo Porto al risarcimento andasse commisurato al cosiddetto interesse positivo, ovvero alle retribuzioni cui egli avrebbe avuto diritto se assunto secondo legge. Contro questa sentenza l'AMIA propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. L'intimato non si è costituito. 1 Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione degli articoli da 1362 a 1371 cod. civ., in relazione all'articolo 1324 dello stesso codice;
violazione degli articoli 1175 e in 1375 cod. civ.; violazione degli articoli 2, 4. e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; violazione dell'articolo 2094 cod. civ.; violazione degli articoli 1206, 1207 e 1217 cod. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, l'azienda ricorrente, con un primo profilo di censura, addebita alla sentenza impugnata di aver interpretato scorrettamente il bando di concorso, ricondotto dal giudice di merito fra gli atti negoziali e quindi oggetto di una interpretazione regolata dalle norme del codice civile sulla interpretazione dei contratti, perché mentre il bando, facendo richiamo espresso al DPCM 392/87 prevedeva che i requisiti per l'ammissione alla selezione dovevano esser posseduti alla scadenza del bando stesso, il Tribunale ha ritenuto valida una documentazione riferibile a data anteriore al bando, valorizzando fra l'altro una pretesa validità trimestrale dei documenti che non trova riscontro né nel bando né nella legge. Con un secondo profilo di censura la ricorrente contesta la correttezza giuridica della qualificazione in termini di preliminare unilaterale della situazione nascente dal bando, assumendo che data la inclusione in esso di tutti gli elementi essenziali del rapporto con la vittoria nel concorso il rapporto si sarebbe già costituito: dal che l'obbligo del Lo Porto di prestare la propria opera o di offrire la propria prestazione e, in assenza di tutto ciò, l'inesistenza di obblighi retributivi a carico dell'Azienda. Conclusione, secondo la ricorrente, egualmente valida anche accettando la qualificazione ritenuta corretta dal Tribunale, dato che la mancata messa in mora del datore di lavoro da parte del Lo Porto impediva di riconoscere a questi retribuzioni o risarcimenti. Il motivo è infondato. 2 Deve osservarsi in via preliminare che l'interpretazione del contenuto del negozio è compito esclusivo del giudice di merito, e che il risultato di tale operazione non può esser sindacato in sede di legittimità se congruamente motivato. Ora il Tribunale, ha accertato che il bando in questione non prevedeva alcun limite per quel che riguarda la datazione dei documenti da allegare alla domanda. La fondatezza di tale accertamento, a ben vedere, non è contestata dalla ricorrente. Dire infatti, come essa fa, che il bando prevedeva (come, del resto, avviene di solito) che i requisiti di ammissione devono esser posseduti alla data del concorso, non equivale affatto, sul piano oggettivo, a dire che i documenti non possono avere data anteriore. Quindi nell'accertamento del Tribunale non vi è alcuna violazione dell'unico ( fra i tanti indicati nel motivo) criterio qui invocabile, ossia quello del canone della letteralità. D'altra parte, la diversa interpretazione che in definitiva il ricorrente addebita al Tribunale di non aver adottato non sembra accreditarsi della conformità ai criteri di ermeneutica legale, in particolare di quelli fissati nell'art. 1367 e nell'art. 1369 c.c. Infatti ritenere che il possesso dei requisiti alla data del bando implichi una documentazione nella stessa data equivale a svuotare il significato della clausola per la evidente impossibilità materiale di ottemperarvi, ma implica anche una sostanziale difformità del risultato rispetto alla natura stessa dell'atto da interpretare, scopo del quale è di fissare requisiti concretamente dimostrabili onde ottenere la partecipazione alla selezione di chi ne abbia effettivamente titolo. Quanto al secondo profilo di censura, basta osservare che le retribuzioni dei vincitori sono state tenute presenti dal Tribunale, in effetti, come parametro di valutazione del danno e non, evidentemente, come corrispettivo. Ciò rende irrilevanti le argomentazioni contenute nel profilo in esame centrate sull'assenza di prestazione e di atti di messa in mora da parte del Lo Porto. 3 In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le dell'intimato. Roma 18 giugno 2003 Il cons. est. Filippo Cutcuruto Maffley IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria (oggi,10 GEN. 2004 NCELLIERE spese, data la mancata costituzione Il Presidente Guglielmo Sciarelli baghela Cuault ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 4