Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2004, n. 219
CASS
Sentenza 10 gennaio 2004

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L'interpretazione del contenuto di un atto negoziale è compito esclusivo del giudice del merito, ed il risultato di tale operazione non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di inserimento in posizione utile nella graduatoria relativa ad un concorso per il conferimento di posti di operatore ecologico proposta da un soggetto che ne era stato escluso per avere presentato la documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti recante data anteriore di cinquantuno giorni a quella della pubblicazione del bando, sul rilievo che il bando medesimo, ricondotto alla categoria degli atti negoziali, non prevedeva alcun limite quanto alla datazione dei documenti da allegare alla domanda di partecipazione al concorso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2004, n. 219
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 219
    Data del deposito : 10 gennaio 2004

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