Sentenza 14 dicembre 1999
Massime • 1
Il giudice non ha il potere di aggiungere ulteriori statuizioni, nella sentenza di patteggiamento, rispetto a quelle risultanti dalla richiesta di applicazione della pena formulata dalla parte, sulla quale il P.M. abbia prestato il suo consenso. (Nella specie, la Corte suprema ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione con la quale il giudice aveva, di sua iniziativa, subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento sia di una provvisionale sia delle spese sostenute dalla parte civile; ha chiarito, in motivazione, la Cassazione, che l'annullamento non aveva alcuna efficacia sul patto e sulla ratifica di esso da parte del giudicante: "vitiatur sed non vitiat").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/1999, n. 4218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4218 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 14/12/1999
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. " Adolfo Di Virginio " N. 4218
3. " Ugo Luigi Scelfo " REGISTRO GENERALE
4. " BE TE " N. 19125/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DA ET
avverso sentenza in data 4.2.1999 del Pretore di Viterbo, con la quale veniva subordinato al pagamento delle spese di parte civile e della somma di L.
4.000.000 a titolo di risarcimento del danno il beneficio della sospensione condizionale della pena applicatagli ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 12 sexies L. n. 898/70 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Di Virginio;
letta la requisitoria del P.M. con le quali ha chiede annullarsi la sentenza impugnata sul punto di cui al ricorso;
o s s e r v a
Con sentenza in data 4.2.1999 il Pretore di Viterbo applicava a DA ET, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di giorni quaranta di reclusione e di L. 150.000 di multa per il reato di cui all'art. 12 sexies L. n. 898/70; e condannava l'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile. Concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandolo peraltro "al risarcimento parziale del danno di L.
4.000.000 oltre spese di parte civile".
Ricorrono l'imputato e il difensore, deducendo erronea applicazione dell'art. 444 c.p.p. per essere stata subordinata al pagamento di una provvisionale la sospensione condizionale della pena: ciò che modificava arbitrariamente i termini del "patto" tra imputato e p.m.
Il ricorso è fondato.
Il giudice non aveva il potere di aggiungere alcunché ai termini della richiesta di applicazione della pena, su cui aveva espresso il consenso il p.m.; e tanto meno quello di pronunciare una condanna al "parziale" risarcimento del danno, subordinando ad esso e alla rifusione delle spese la sospensione condizionale della pena, costituente oggetto dell'accordo delle parti. È appena il caso di rilevare, invero, che una condanna del genere presuppone un'affermazione di colpevolezza ed è quindi incompatibile con la natura della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Tale violazione non comporta, peraltro, l'annullamento integrale della sentenza impugnata, non avendo influenza sull'efficacia del patto e sulla sua ratifica da parte del giudicante;
ma soltanto quello della illegittima statuizione (vitiatur ut non vitiat). Limitatamente a tale punto la sentenza va pertanto annullata senza rinvio, ferme restando le altre statuizioni.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena sia al pagamento della provvisionale di L. 4.000.000, sia al pagamento delle spese di parte civile. Così deciso in Roma, all'ud., il 14 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2000