Sentenza 27 marzo 2015
Massime • 1
Il provvedimento di ammissione e revoca al lavoro esterno del detenuto è espressione di un potere rimesso dall'ordinamento all'Amministrazione penitenziaria, essendo l'intervento del Magistrato di sorveglianza previsto solo in funzione di mera approvazione dell'iniziativa della stessa; ne consegue che il provvedimento di revoca del lavoro esterno adottato direttamente dal Magistrato di sorveglianza si pone al di fuori delle attribuzioni del medesimo e, se impugnato in sede di legittimità, deve essere annullato senza rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2015, n. 16379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16379 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 27/03/2015
Dott. NOVIK Adet T. - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. S. - rel. Consigliere - N. 887
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere - N. 32966/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EG IM, nato a [...] il [...];
avverso il decreto emesso in data 27/06/2014 dal Magistrato di sorveglianza di Roma;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIALANELLA Antonio, che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in reclamo ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen..
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 27 giugno 2014, il Magistrato di sorveglianza di Roma ha revocato, su segnalazione dei Carabinieri, il proprio provvedimento in data 28 giugno 2012, di approvazione dell'ammissione del detenuto RE IM al lavoro esterno.
2. Ricorre il RE a mezzo del difensore avv. Caterina Calia, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato denunziando violazione di legge e mancanza di motivazione.
2.1. Osserva che la revoca del lavoro all'esterno, così come l'ammissione, ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 21 e D.P.R. n. 230 del 2000, art. 48, compete all'Amministrazione penitenziaria,
essendo demandata al Magistrato di sorveglianza solo l'approvazione dei provvedimenti di questa. Nel caso in esame il Magistrato di sorveglianza aveva dunque erroneamente provveduto d'iniziativa, senza neppure informare la Direzione del carcere.
2.2. Il provvedimento impugnato era inoltre sostanzialmente privo di motivazione, facendo semplice riferimento ad una segnalazione dei Carabinieri che aveva riguardo a contatti tenuti dal ricorrente con altro detenuto, ampiamente già spiegati e giustificati alla Direzione del carcere.
2.3. Con memoria in replica alla requisitoria del Procuratore generale, che, evocando Sez. 1, n. 20171 del 2009, Gattuso, e le recente modifiche recate al regime dei reclami ex art. 35-bis ord. pen., ha chiesto conversione del ricorso in reclamo, il difensore evidenzia quindi che la lettura proposta della sentenza citata non era coerente con la ratio deciderteli di tale pronunzia e che la richiesta non era comunque condivisibile laddove sosteneva che il ricorso andasse qualificato - con inutile dispendio di tempo - reclamo, non essendovi dubbio che il Magistrato di sorveglianza aveva emesso un provvedimento in carenza di potere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato. L'ordinamento non riconosce al Magistrato di sorveglianza ne' il potere di concedere ne' quello di revocare, in autonomia, il provvedimento di ammissione al lavoro esterno del detenuto. Tale ultima facoltà è, invece, espressamente rimessa dall'art. 48 reg. esec. Ord. Pen. all'Amministrazione, e l'intervento del Magistrato di sorveglianza è previsto in funzione di mera approvazione dell'iniziativa di quella.
Nè può accogliersi la sollecitazione del Procuratore generale a qualificare l'impugnazione alla stregua di reclamo al Tribunale di sorveglianza ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 35-bis, comma 4, poiché detta forma impugnazione è chiaramente riferita ai provvedimenti del Magistrato di sorveglianza emessi ai sensi del medesimo art. 35-bis, comma 1, ovverosia assunti a seguito di reclamo avverso i provvedimenti dell'Amministrazione di cui all'art. 69 Ord. Pen., comma 6, tra i quali non rientra quello in esame, enumerato invece del medesimo art. 69 , comma 4.
Il provvedimento impugnato non può, dunque, che essere annullato senza rinvio, in quanto, come detto, adottato al di fuori delle attribuzioni del Magistrato di sorveglianza. E solo all'esito dell'eventuale rituale emissione di provvedimento di analogo contenuto potrà porsi la questione della sua reclamabilità, eventualmente direttamente al Tribunale di sorveglianza, secondo il modello giurisdizionale generale evocato, per i provvedimenti incidenti su diritti soggettivi fondamentali, da Corte Cost. n. 26 del 1999 (peraltro conforme ai principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 11 gennaio 2005, n. 33965/96 e riaffermati da ultimo da Corte Cost. n. 266 del 2009 in tema dell'art. 14-ter Ord. Pen. e modalità del trattamento ritenute lesive di diritti).
La cancelleria della Corte provvederà all'adempimento previsto dall'art. 107 reg. Ord. Pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato. Manda alla Cancelleria per l'adempimento di cui all'art. 107 reg. Ord. Pen..
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2015