Sentenza 3 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2002, n. 9681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9681 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
E N C.C. 7345 O I A Z I 6 A 096 8 1 /02 6 8 R R 9 . 1 T A / N S T I 4 / G U 6 ICA ITA E 3 B . R I D L L R L A A T E DEL POPOLO IT. D D B I TE SUPREMA DI CASSAZIONE E S A T A T N E N R I 1 R S E E 3 S K È T 1 E A T A SEZIONE TRIBUTARIA . R.G.N.24667.00 N M A M 26024 Composta dai Magistrati: Cron. Dott. ENRICO PAPA PRESIDENTE Rep. Dott. MASSIMO ODDO CONSIGLIERE CC.19.2.02 Dott. EUGENIO AMARI CONSIGLIERE OGGETTO: Irpef Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. terremoti Dott. NINO FICO CONSIGLIERE sospensione ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA CASSAZIONE Ponibile CAMPONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 73465 Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ricorrente
contro
TIPOGRAFIA UD DI OV E GIUSEPPE SNC. in persona del legale rappresentante pro tempore> UD OV, res. ad Isernia via E. Ponzio 2 intimato, non costituito avversO la sentenza n. 453.02.99 in data 4.11.99 della Commissione 7 9 8 1 Tributaria Regionale del Molise depositata in data 10.11.99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19.2.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto che ha concluso per il Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, rigetto del ricorso;
rilevato, in fatto e in diritto:
1. Ricorre l'Amministrazione Finanziaria dello Stato contro la sentenza indicata in epigrafe, per denunciare violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, di norme di diritto ed in particolare: art. 3 comma 2 bis del DL. n. 791.85 convertito con modificazioni nella Legge n. 46.86; - art. 13 comma 1 Legge n. 449.97; - art. 28 Legge n. 113.99. In sostanza, come chiarito dal Legislatore, le imposte sospese non costituiscono un onere deducibile aggiuntivo. La questione è stata affrontata e risolta da questa Corte con una 2. serie di sentenze. Secondo il meditato avviso del Collegio, la tesi dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato non può essere condivisa. A sensi dell'art. 13 della Legge n. 449.97, le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione 2 бли della base imponibile ai fini delle imposte dirette. Il principio è stato confermato dall'art. 11 della Legge n. 28.99, la quale ha stabilito che la sospensione o il differimento dei termini di pagamento delle imposte o contributi deducibili dal reddito o che concorrono a formarlo, adottati in conseguenza di calamità pubbliche, non fanno venire meno la deducibilità delle imposte stesse, se prevista da disposizioni di legge.
3. Infine, l'art. 28 della Legge n. 133.99, intervenendo sull'interpretazione del comma 2 bis dell'art. 3 DL. n, 791.85 conv. in Legge n. 46.86 e dell'art. 13 della Legge n. 449.97, ha chiarito che le imposte sospese non costituiscono un onere deducibile>.
4. Con sentenza in data 18.4.2000 n. 4945, questa Corte ha ritenuto che, nonostante l'emanazione della norma citata per ultima, rimane in essere la doppia agevolazione, nel senso che anche dopo l'interpretazione autentica operata, l'imponibile va computato al netto dei versamenti sospesi. In altri termini, la sospensione delle imposte non costituisce una sopravvenienza attiva (prima agevolazione) ed inoltre 10 stesso importo non concorre a formare il reddito per l'esercizio successivo (seconda agevolazione) ossia va detratto dall'imponibile.
5. Più recentemente, questa Corte ha riconfermato il precedente con una serie di sentenze, talchè la giurisprudenza può dirsi consolidata. Si vedano le sentenze nn. 8659.01, 10232.01, 10236.01, 10338.01. 6. Il ricorso va pertanto rigettato, siccome manifestamente infondato. Non essendosi la controparte costituita, non vi è luogo a pronunciare sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 15 gennaio 2002) IL PRESIDENTE tu o ben for DOTT. ENRICO PAPA oldy блок- CANCEIL CANCELLIERE Amaido Casano IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA M Mulque A DEP - 3 LUG, 2002 Oggi