Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2009, n. 17994
CASS
Sentenza 30 gennaio 2009

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Non integra il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 bis cod. pen.) il possesso di un falso permesso di soggiorno, in quanto non costituisce documento valido per l'espatrio, trattandosi di titolo preordinato esclusivamente a legittimare la presenza del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa previsione normativa, non è consentita alcuna assimilazione in "malam partem" ai documenti indicati nella predetta norma incriminatrice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2009, n. 17994
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17994
    Data del deposito : 30 gennaio 2009

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