Sentenza 30 gennaio 2009
Massime • 1
Non integra il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 bis cod. pen.) il possesso di un falso permesso di soggiorno, in quanto non costituisce documento valido per l'espatrio, trattandosi di titolo preordinato esclusivamente a legittimare la presenza del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa previsione normativa, non è consentita alcuna assimilazione in "malam partem" ai documenti indicati nella predetta norma incriminatrice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2009, n. 17994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17994 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 30/01/2009
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 81
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 13616/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 27.3.2008 da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei;
avverso l'ordinanza del 26 marzo 2008 del Tribunale di Lanusei;
nel procedimento a carico di:
EL OU HM, nato il [...] in [...];
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale monocratico di Lanusei ha rigettato la richiesta di convalida di arresto nei confronti di El OU in ordine al reato di cui all'art. 497 bis c.p. sul rilievo che nella condotta dell'imputato, trovato in possesso di falsa carta d'identità non valida per l'espatrio e di falso permesso di soggiorno, non fosse ravvisabile il reato in questione, in quanto il permesso di soggiorno è documento che legittima soltanto la permanenza nel territorio dello Stato dei cittadini extracomunitari e non anche titolo valido per l'espatrio. Avverso l'ordinanza anzidetta, il Procuratore della Repubblica di Lanusei ha proposto ricorso per Cassazione, sul rilievo che, in forza della L. n. 286 del 1998, il permesso di soggiorno, oltre alle caratteristiche proprie di autorizzazione alla permanenza in Italia, abbia anche quella di documento di identificazione valido sia per l'ingresso (in luogo del visto) sia per l'espatrio, di guisa che la relativa falsificazione integra il reato in contestazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è privo di fondamento.
Ed infatti;
è ineccepibile l'argomentazione in forza della quale il giudice di merito ha ritenuto che il permesso di soggiorno, siccome titolo volto solo a legittimare la presenza del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato, non possa ritenersi documento valido per l'espatrio, considerato che, in mancanza di espressa previsione normativa, non è consentita alcuna assimilazione in malam partem ai fini dell'applicabilità dell'art. 497 bis c.p.. 2. - Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2009