Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula "B" 027 00 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 4343/98 IN ROME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 7. 12. 2000 4045672 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE oggetto: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE contributi dal Sig. 3000 per digit FED. 2001 sgravi IL CANCELLIERE SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori CANCELLERIA 1. Dottor Rosario De Musis Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Mario Putaturo Donati CCONIALS Consigliere 4. Dottor Luciano Vigolo Consigliere 5. Dottor Guglielmo Simoneschi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale della Previden- za Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elet- tivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris giusta delega in calce al ricorso;
contro 1 5255 la società a responsabilità limitata Autoservizi Di Fonzo, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente do- miciliata in via Tacito 64 presso lo studio dell'avvocato Sambiagio, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dall'avvocato Carlo Perrozzi;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Chieti del 20 novembre 1997, depositata il 15 dicembre 1997, numero 430, r.g. 270/97; Udita la relazione svolta nell'udienza del 7 dicembre 2000 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Uditi gli avvocati Luigi Cantarini e Carlo Perrozzi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Marco Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo: Con ricorso del 3 dicembre 1991 la società Autoservizi Di Fonzo convenne in giudizio avanti il pretore di Chieti l'I- stituto Nazionale della Previdenza Sociale chiedendone la condanna alla restituzione delle somme da essa versate e non dovute per effetto della ritenuta illegittimità costituzio- nale del secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968 numero 918 (convertito nella legge numero 1089 del 1968). Il pretore adito rigettò la domanda. Avverso la relativa pronuncia propose appello la società esclusivamente sul punto del mancato riconoscimento in proprio favore degli interessi sulle somme stesse. L'impugnazione è stata accolta dal tribunale di Chieti con la sentenza indicata in epigra- 2 fe. Della decisione viene chiesta la cassazione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con ricorso sostenuto da due motivi. La società intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione: Con il primo motivo denunciando violazione degli articoli 2909 e 1224 del codice civile del codice civile, 429, 442, 112 e 324 del codice di procedura civile l'ente ricorrente - deduce che, essendosi formato il giudicato sulla sentenza del pretore per non averne la società, con l'atto di appel- lo, chiesto la riforma nel capo concernente la reiezione della domanda di restituzione delle somme formulata con l'atto introduttivo del giudizio, venendo limitata la do- glianza al solo riconoscimento degli interessi, si sarebbe dovuta rilevare la infondatezza della richiesta di pagamento degli oneri accessori alla obbligazione principale definiti- vamente ritenuta insussistente. La censura è fondata. Deve preliminarmente rilevarsi che, con il controricorso, la - e anzi espressamente am- società resistente non contesta che, con l'atto di appello, circoscrisse la sua do- mette - glianza al solo mancato riconoscimento del diritto agli in- teressi nulla osservando con riferimento al rigetto della domanda di restituzione del capitale, replicando peraltro che legittimamente ciò fece in considerazione di una non me- glio precisata "autonomia" delle due domande. 3 Tanto premesso in punto di fatto, occorre osservare che, ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile, presupposto im- prescindibile per il riconoscimento del diritto al consegui- mento degli interessi pecuniari su una somma da altri dovuta è la sussistenza di un credito liquido ed esigibile del qua- le i primi costituiscono il corrispettivo per il ritardato pagamento. Nella specie, il giudice di primo grado rigettò la domanda dell'attore di restituzione delle somme da essa a suo tempo versate all'ente previdenziale a titolo di contributi, rite- nendo che legittimamente quest'ultimo li avesse pretesi in forza della normativa regolante la materia ed escludendo quindi che potesse vantarsi, da parte dell'istante, il di- ritto a essere economicamente reintegrato nel suo patrimonio e, perciò, la presenza dello stesso diritto di credito azio- nato, determinando inevitabilmente la inesistenza di un de- bito (obbligazione principale) la inconfigurabilità di un corrispettivo risarcitorio per il suo mancato tempestivo a- dempimento (obbligazione accessoria). Il tribunale avrebbe dovuto pertanto prendere atto della ac- quiescenza prestata dalla parte soccombente alla unica sta- tuizione del pretore e, rilevato che si era formato il giu- dicato sulla stessa, dichiarare la inammissibilità dell'ap- pello. Resta evidentemente assorbita la seconda ragione di censura attinente alla erroneità della decisione conseguente alla erronea interpretazione del disposto del comma 3 del decre- 4 to-legge numero 71 del 1993, convertito nella legge numero 151 dello stesso anno, in tema di rimborso di somme a titolo di sgravi degli oneri sociali. Si impone quindi la cassazione della sentenza impugnata sen- za rinvio con decisione nel merito e con la regolamentazione in punto di spese come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara as- sorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'appello proposto dalla società Autoservizi Di Fonzo avverso la pro- nuncia del pretore di Chieti in data 2 ottobre 1996, condan- na la società resistente a rimborsare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le spese dalla stessa sostenute per il grado di appello nella misura di lire un milione per ono- rari difensivi e trecentomila per diritti e quelle per il giudizio di legittimità che liquida in lire 19.000 oltre lire due milioni per onorari difensivi. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2000. Il consigliere estensore Il presidente Poprio be UunisРорио Sell IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 24 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATORE I OLCA , D DI CANCELLERIA DI BOLLO , TASSA E R P AI SENSI DELL'ART. 10 U S OGNI SPESA 533 STA PO . N IM 11-8-73 A DA D TE REGISTRO, E 5 ESEN E DIRITTO G LEG ELLA O D