Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 1
In materia di assegni soggetto attivo del reato di cui all'art. 2, legge n. 386/90, può essere il traente dell'assegno che abbia uno specifico rapporto di emissione-provvista con il trattario (c.d. convenzione di cheque). Pertanto, risponde del reato de quo, in caso di difetto di provvista, anche il titolare del conto corrente che abbia emesso l'assegno a suo favore, in quanto il reato si perfeziona nel momento della presentazione del titolo all'incasso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/1999, n. 12287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12287 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 15/6/1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pierfrancesco Marini Consigliere N.1305
3. Dott. Giuseppe Sica Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo Di Popolo Consigliere N.12372/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello dell'AQUILA, nel procedimento penale a carico di LO MA, nato a [...] il [...].
Avverso la sentenza in data 23/10/1997 del Pretore di Vasto. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GIUSEPPE SICA
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Di Zenzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO.
Con sentenza in data 23\10\1997, il Pretore di Vasto, assolveva LO MA, dal reato di cui all'art. 2, legge n. 386\90, perché il fatto non era previsto dalla legge come reato, in quanto l'assegno protestato era stato emesso "a sè medesimo". Ricorre direttamente in Cassazione il P.G. presso la Corte di Appello dell'Aquila deducendo violazione di legge.
Secondo il ricorrente, che richiama precedenti decisioni di questa Corte, il reato contestato sussiste ogni qual volta venga emesso un assegno bancario senza provvista, indipendentemente dal fatto che venga emesso a favore di sè stesso o di terzi, così come nel caso in cui il titolo venga emesso a favore proprio e poi girato a terzi. Il ricorso è fondato e va accolto.
Come emerge dal testo della norma ("chiunque emette... ) soggetto attivo del reato di cui all'art. 2, legge n. 386\90, può essere il traente dell'assegno che abbia uno specifico rapporto di emissione- provvista con il trattario (c.d. sconvenzione di cheque). Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal Pretore, risponde del reato de quo, in caso di difetto di provvista, anche il titolare del conto corrente che abbia emesso l'assegno a suo favore, in quanto il reato si perfeziona nel momento della presentazione del titolo all'incasso.
Errata è, poi, la motivazione con la quale il Pretore ha supportato la sua decisione, ritenendo che il reato presuppone che l'emittente del titolo sia persona diversa dal portatore , non potendosi ritenere che una persona possa rilasciare la dichiarazione liberatoria di cui all'art. 11, in favore di sè stesso.
Infatti, la giurisprudenza di questa Corte, sul punto ha statuito che "quando... l'assegno è emesso a proprio nome e, quindi, vi sia identità tra obbligato e portatore e, perciò, sia impossibile l'esercizio di una azione di regresso contro sè stesso, ai fini della improcedibilità dell'azione penale, in presenza dell'avvenuto pagamento dell'importo del titolo, degli interessi e delle spese, non è necessaria anche la prova relativa al pagamento della penale di cui all'art. 3, legge n. 386\90" (Cass. Sez. V, 26\9\1996, Pignotti).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura Circ.le di Vasto, per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 1999