Sentenza 11 giugno 2008
Massime • 1
È configurabile il reato d'abuso d'ufficio per violazione di legge nella condotta del dirigente scolastico che qualifichi come ingiustificata l'assenza dal servizio di un insegnante, dovuta invece ad un precedente provvedimento di sospensione dal servizio. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha stabilito che tale abuso costituisce una diretta violazione di legge per l'assenza dei presupposti di fatto che consentono l'azione della P.A.).
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: Sindaco revoca l'incarico a dipendente candidato in lista contrapposta, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023
La massima In tema di abuso d'ufficio, la violazione di legge cui fa riferimento l' art. 323 cod. pen. riguarda non solo la condotta del pubblico ufficiale in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche quelle che siano dirette alla realizzazione di un interesse collidente con quello per quale il potere è conferito, ponendo in essere un vero e proprio sviamento della funzione. (Fattispecie in cui il sindaco di un Comune aveva disposto la revoca dell'incarico dirigenziale ricoperto da un dipendente candidatosi in una lista contrapposta, apparentemente giustificato tale scelta con esigenze di contenimento della spesa senza che, tuttavia, fosse stata previamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2008, n. 37172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37172 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/06/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 988
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 026384/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT RM, N. IL 11/02/1939;
avverso SENTENZA del 06/03/2007 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dr. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito per la parte civile, l'avv. Morabito Carlo, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Bellentori Maria, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza in data 14.12.2004, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato GA LO colpevole del reato di cui all'art. 323 c.p. e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Il fatto addebitato all'imputato era di avere emesso, in data 13.9.2001, nella sua qualità di dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico statale "Giancarlo Vallari" di Reggio Calabria, nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 492, 503 e 506, il provvedimento con cui decretava l'assenza ingiustificata dal servizio di NE GO dal 23.3.2001 al 31.8.2001 (periodo intercorso tra la data di emissione, da parte dell'imputato, del decreto di cessazione da ogni attività presso il suddetto Istituto Tecnico, sospeso da ultimo con ordinanza dei Tribunale di Reggio Calabria in data 9.7.2001, e il provvedimento di trasferimento presso altro Istituto), così procurando al predetto NE GO un ingiusto danno, consistente nella mancata percezione dei relativi emolumenti e nel mancato computo del periodo ai fini previdenziali e di carriera.
Il giudice di appello, disattendendo le deduzioni difensive, ha ritenuto sussistere, nella specie, sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo richiesti ai fini della integrazione del reato contestato, avendo l'imputato emesso un provvedimento abnorme dal contenuto sanzionatorio, in violazione delle norme che regolano il procedimento disciplinare, al solo fine di procurare al NE un ingiusto danno.
Il GA, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta pronuncia, per i seguenti motivi:
1) Mancanza e/o apparenza della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata in ordine all'elemento materiale del reato contestato (art. 606 c.p.p., lett. e); erronea applicazione delle norme giuridiche extrapenali di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, artt.492, 503 e 506, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale: nella specie art. 323 c.p. (art. 606 c.p.p., lett. b);
inosservanza della norma processuale di cui all'art. 194 c.p.p., comma 3, (art. 606 c.p.p., lett. c).
Il ricorrente rileva, in particolare, che con i motivi di appello la difesa aveva evidenziato che il provvedimento con cui il GA aveva decretato l'assenza ingiustificata del NE dal servizio per il periodo dal 23.3.2001 al 31.8.2001 non viola minimamente il D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 492, 503 e 506, in quanto tali norme non hanno nulla a che vedere con i provvedimenti di assenza, ma disciplinano tutt'altra materia, afferente alle "sanzioni disciplinari" e alle "competenze, provvedimenti cautelari e procedure". Si palesa, pertanto, del tutto estraneo al sistema legale ritenere, come ha fatto il giudice di primo grado, che un provvedimento amministrativo col quale viene dichiarata la mera assenza ingiustificata possa essere considerato un provvedimento disciplinare e che, conseguentemente, allo stesso vadano applicate le norme che disciplinano la competenza dell'autorità preposta all'applicazione delle sanzioni disciplinari e quelle concernenti l'iter procedurale per l'irrogazione di tali misure. A fronte di tali articolate deduzioni, la Corte di Appello si è limitata ad affermare che "pur non essendo stata irrogata alcuna delle tipiche sanzioni disciplinari previste dalle norme sopra citate, è evidente che il provvedimento emesso dal GA è estraneo al sistema legale e difetta di qualsiasi aspetto di legalità"; che "si tratta infatti di un provvedimento con cui è stata applicata una declaratoria di assenza ingiustificata senza che ne ricorressero i presupposti. È evidente infatti che il NE è risultato assente nel periodo in questione in conseguenza del precedente provvedimento emesso dal GA in data 22 marzo 2001 con il quale veniva decretata la cessazione di ogni attività del predetto presso l'Istituto G. Vallari. Si è in presenza quindi di un atto abnorme dal contenuto sanzionatorio, emesso in violazione delle norme che regolano il procedimento disciplinare". Trattasi di motivazione meramente apparente, oltre che illogica e frutto di erronea applicazione delle norme giuridiche amministrative delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (nella specie, l'art. 323 c.p.). È evidente, infatti, che un provvedimento amministrativo non può cambiare natura ogni qualvolta sia stato emesso su presupposti fattuali privi di fondamento. Nella specie, pertanto, all'atto ricognitivo dell'assenza, emesso nell'ambito delle competenze affidate in via esclusiva al Dirigente Scolastico dal D.Lgs. n. 275 del 1999, art. 14, non possono essere applicate le norme che regolano il procedimento disciplinare.
La Corte di Appello, inoltre, sembra aver mutuato il giudizio di "abnormità" dell'atto de quo dalla mera opinione del teste Parisi, incorrendo, quindi, anche nella violazione dell'art. 194 c.p.p., comma 3, che non consente al testimone di esprimere meri giudizi ne',
tanto meno, di interpretare norme giuridiche.
2) Mancanza e/o apparenza della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata in ordine all'elemento materiale del reato contestato (art. 606 c.p.p., lett. e); manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato (art. 606 c.p.p., lett. e); erronea applicazione della norma giuridica extrapenale di cui al D.Lgs. n. 275 del 1999, art. 14, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, nella specie art. 323 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. b). In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte di Appello ha disatteso la tesi difensiva, secondo cui il provvedimento incriminato è stato adottato in applicazione del D.Lgs. n. 275 del 1999, art.14, in materia riservata alla competenza del Dirigente Scolastico,
sul rilievo che "l'assenza del NE non poteva certamente essere ritenuta ingiustificata e, pertanto, il GA non avrebbe potuto, neppure in base alla predetta norma, emettere l'atto in questione. È stato infatti già sottolineato come l'assenza del NE fosse dovuta al provvedimento emesso dall'imputato in data 22 marzo 2001". Anche sul punto, la motivazione resa risulta apparente e illogica, oltre che frutto di erronea applicazione della normativa amministrativa di cui al citato D.Lgs. n. 275 del 1999. Il fatto che il provvedimento ricognitivo dell'assenza si ponga in contrasto col Decreto del 22 marzo 2001, non significa affatto che tale atto non sia stato emesso ai sensi del D.Lgs. n. 275 del 1999, art. 14, e che lo stesso non sia di competenza dei Dirigente
Scolastico.
3) Contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dai precedenti penali dell'imputato (art. 606 c.p.p., lett. e); inosservanza della norma penale di cui all'art. 133 c.p., n.
2. La Corte di Appello ha negato la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena in considerazione del precedente penale dell'imputato e della "serie di provvedimenti illegittimi" emessi da quest'ultimo nei confronti del NE nell'arco di sei mesi.
In realtà, peraltro, l'unico precedente penale del ricorrente è risalente nel tempo ed attiene ad un reato di opinione. Nella stessa sentenza gravata, inoltre, si da atto che il GA è stato prosciolto dal reato di abuso di ufficio con riferimento ai decreti in data 29.1.2001 e 12.2.2001, mentre è tuttora pendente altro procedimento penale per il reato di abuso di ufficio in relazione al decreto del 20.3.2001, al decreto di cessazione di ogni attività presso l'Istituto Tecnico "G. Vallari" e al Decreto del 9 aprile 2001. La Corte territoriale, pertanto, non avrebbe dovuto tener conto di tali provvedimenti.
All'udienza odierna è comparso il difensore della parte civile NE GO, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese. DIRITTO
1) Il primo e il secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono infondati. La Corte di Appello, pur ritenendo che le norme di riferimento in relazione alla condotta tenuta dall'imputato con l'emissione del provvedimento in data 3.9.2001, col quale veniva decretata l'assenza ingiustificata dal servizio del professore NE GO dal 23 marzo al 31 agosto 2001, siano quelle del D.Lgs. n. 297 del 1994, indicate nel capo d'imputazione, essendosi il provvedimento incriminato sostanziato nell'applicazione illegittima di una sanzione disciplinare nei confronti dell'insegnante, ha rilevato che, comunque, l'atto in questione non avrebbe potuto essere emesso nemmeno ai sensi del D.Lgs. n. 275 del 1999, art. 14, invocato dalla difesa, non potendo il GA legittimamente dichiarare assente ingiustificato dal lavoro un docente che egli stesso aveva allontanato dalla scuola con provvedimento del 22-3-2001, che il giudice del lavoro non aveva esaminato a definire "fuori da ogni previsione normativa".
Nell'impugnata decisione è stato sottolineato che "il provvedimento emesso dal GA è estraneo al sistema legale e difetta di qualsiasi aspetto di legalità"; che "è sconcertante il fatto che il GA, dopo aver posto il NE a disposizione del Provveditore al di fuori di un regolare procedimento disciplinare, lo abbia poi dichiarato assente ingiustificato dal servizio nel periodo in questione"; che è evidente che il provvedimento in questione "è stato emesso in assenza delle dovute ragioni di ufficio e contraddicendo il fine specifico previsto dalla norma"; che non vi è dubbio che la sua emissione "fosse finalizzata unicamente a procurare al NE un ingiusto danno essendo a dir poco illogico che il GA, dopo aver decretato la cessazione del NE dal servizio, lo abbia dichiarato assente ingiustificato".
La Corte distrettuale, pertanto, ha a più riprese evidenziato l'assoluta abnormità del provvedimento in esame, posto in essere sulla base di un presupposto falso (assenza ingiustificata del NE dal lavoro) e per un fine meramente personale, del tutto estraneo alle finalità che devono ispirare l'azione amministrativa. Ciò posto, si osserva che l'aver attribuito a tale atto, in considerazione di simili presupposti e finalità, un contenuto sostanzialmente sanzionatorio, non sembra manifestamente incongruo sul piano logico;
tanto più ove si tenga conto del tenore del provvedimento in parola (nel quale si da atto che i 162 giorni di assenza ingiustificata del NE "non sono utili ne' ai fini della retribuzione, ne' ai fini pensionistici, previdenziali e di carriera, nè ad ogni altro fine del rapporto d'impiego, quali ferie e tredicesima mensilità"), trasmesso anche al Dipartimento Provinciale del Tesoro per i conseguenti adempimenti, che manifesta chiaramente lo scopo di arrecare un pregiudizio economico e di carriera al docente.
È chiaro, peraltro, che anche a volersi accedere alla tesi del ricorrente, secondo cui il GA avrebbe emesso l'attestazione di assenza ingiustificata nell'ambito dei poteri conferiti ai dirigenti scolastici dal D.Lgs. n. 275 del 1999, art. 14, il prevenuto non potrebbe sottrarsi a un giudizio di responsabilità penale, alla luce degli accertamenti compiuti dai giudici di merito, che rendono evidente, da un lato, che l'atto amministrativo è stato adottato sulla base di un inesistente (e, oltre tutto, addirittura falsificato) presupposto e, dall'altro, anche alla luce degli elementi complementari (che formano un contesto descrittivo di estremo rigore alla stregua della motivazione della sentenza impugnata), ma, al contempo, tutti intrinseci all'atto, che il potere (peraltro solo invocato) è stato piegato dal prevenuto esclusivamente al proprio interesse privato, avendo il predetto del tutto ignorato gli obiettivi perseguiti dalla citata norma e agito al solo fine di arrecare un danno al NE.
Non del tutto correttamente, di conseguenza, la Corte di Appello ha ritenuto il provvedimento in esame affetto dal vizio di sviamento di potere, riconducibile alla violazione di legge prevista dall'art. 323 c.p., secondo un modello già utilizzato da questa Corte Suprema
(Cass. Sez. 6, 10.12.2001 n. 1229). Se è pur vero, infatti, che un simile assetto ricostruttivo parrebbe quasi necessitato proprio dall'esistenza di un elemento patologico fondamentalmente incentrato sul presupposto del provvedimento adottato, è anche vero che è possibile ravvisare, nella vicenda sottoposta al vaglio di questa Corte, una diretta violazione di legge, considerando che è la stessa falsificazione della situazione di fatto prevista dalla norma a profilare il presupposto come inesistente.
Pure se la falsificazione del presupposto di fatto del provvedimento accertativo dell'assenza ingiustificata dal servizio del NE per il periodo considerato non è divenuta oggetto di uno specifico addebito (non va trascurato, però - la problematica appare qui sovrastata dal rilievo esponenziale degli argomenti che seguono - che la giurisprudenza di questa Corte si va orientando nella linea interpretativa in base alla quale l'immutatio veri, isolatamente considerata, può integrare la violazione di legge prevista dall'art.323 c.p.), ritiene il Collegio che l'assenza della necessità di una verifica complessa (attraverso modelli quali la presunzione, etc.) sottrae l'accertamento dall'ambito della discrezionalità amministrativa per costituirne un momento necessitato dalla stessa evidenza del presupposto.
Sotto tale profilo, trova giustificazione la significativa (quanto impropria) qualificazione, proveniente dalla Corte di Appello, dell'atto come abnorme. Con tale attributo volendosi alludere sia alla palese diretta violazione della norma sia, ancora, al momento ideologico, alla finalizzazione, cioè, dell'atto ad uno scopo che, coincidendo con la finalità di arrecare un danno ingiusto al NE, esula tanto dallo schema legale tipico da sconfinare da atto a comportamento, così da far emergere la condotta criminosa nei suoi contrassegni di qualificazione essenziali.
È da ritenere, dunque, seguendo un principio consolidato in giurisprudenza, che il novellato art. 323 c.p., nel prevedere che la condotta del pubblico ufficiale si caratterizzi per la violazione di norme di legge o di regolamento, ha voluto evitare, quanto al controllo del giudice penale, che questi, ispirandosi ad esigenze di giustizia espresse da principi quali l'eguaglianza, l'imparzialità, il buon andamento, possa sindacare i comportamenti che rientrano nell'ambito di discrezionalità del pubblico ufficiale, o sovrapponendo alle scelte dell'amministratore proprie scelte che ritiene più rispettose di canoni fondamentali, o apprezzando in via sintomatica la violazione di legge, valendosi dei tradizionali strumenti del sindacato di eccesso di potere, quali l'irragionevolezza della motivazione addotta, l'inadeguatezza dell'istruttoria, la disparità di trattamento e via dicendo. Quanto appena detto, tuttavia, non esclude che il medesimo giudice si valga, per accertare una violazione di norme di legge, di tutti gli strumenti ermeneutici coessenziali alla sua funzione. La dizione "violazione di norma di legge", insomma, se, nell'alludere alla tripartizione classica dei vizi dell'atto amministrativo, pare impedire la rilevanza penale del merito amministrativo nonché del vizio di eccesso di potere, non circoscrive però al solo tenore letterale, logico o sistematico della disposizione di riferimento il contrasto tra quanto posto in essere e la legge (Cass. Sez. 6, 18.6.2006 n. 38695; Cass. Sez. 6, 10.12.2001 n. 1229). Sicché tale dizione implica che la violazione possa concernere, oltre che l'elemento teleologico della norma, da riguardare sotto il profilo finalistico, anche l'assenza di quei presupposti di fatto che solo consentono all'Amministrazione di provvedere in un certo modo Del resto, proprio di recente, questa Corte si è espressa nel senso che, se l'art. 97 Cost., non può assumere valenza complementare al fine di delineare la condotta di cui all'art. 323 c.p., con riguardo al profilo organizzativo, una valenza cogente va ad esso riconosciuta nell'assetto delineato dalla norma che prevede l'abuso di ufficio per quel che attiene all'attività amministrativa, perché in questo caso l'imparzialità, intesa come divieto di favoritismi (e di trattamenti persecutori), contiene i caratteri ed i contenuti precettivi richiesti dall'art. 323 c.p., in quanto impone all'impiegato o al funzionario pubblico una vera e propria regola di comportamento, di immediata applicazione (Cass. Sez. 6, 12.2.2008, Crescenzi). 2) Anche il terzo motivo di ricorso è privo di fondamento, avendo la Corte di Appello motivatamente disatteso la richiesta della difesa di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena, in considerazione del precedente penale gravante sull'imputato, della gravità del reato e della capacità a delinquere, evidenziando, in particolare, che il GA, nell'arco di circa sei mesi, ha emesso una serie di provvedimenti illegittimi nei confronti del NE, nonostante il suo operato fosse stato censurato sia dai vertici dell'Amministrazione di appartenenza che dall'autorità giudiziaria, che aveva trasmesso gli atti alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. Il fatto che in sede penale il prevenuto sia stato prosciolto dai reati ascrittigli in relazione ad alcuni degli atti precedentemente emessi nei confronti del NE e che altri provvedimenti siano tuttora sub iudice, non esclude che di tali atti, al di là della loro rilevanza penale, si possa tener conto ai fini della valutazione della personalità dell'imputato, alla luce dei criteri previsti dall'art. 133 c.p.. 3) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna altresì il ricorrente alle spese sostenute dalla parte civile NE GO in questo grado, che liquida in complessivi Euro 2.570,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese forfetario come per legge.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2008