Sentenza 13 marzo 2013
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dall'indagato di provvedere alla distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche e ambientali ritenute inutili, rigetti "de plano" l'istanza omettendo di fissare la prescritta udienza camerale. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto necessario il contraddittorio per contemperare il diritto del richiedente a tutelare la sua riservatezza con l'interesse pubblico alla conservazione degli atti del procedimento, in ragione del fatto che, essendo solo archiviato, esso è sempre suscettibile di riapertura).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2013, n. 24832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24832 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 13/03/2013
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 654
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 17359/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA AZ NI GI N. IL 25/06/1965;
ALO LV BE N. IL 15/11/1961;
avverso l'ordinanza n. 9718/2006 GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del 27/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette le conclusioni del PG, accoglimento del ricorso con trasmissione atti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 27 febbraio 2009 il gip del Tribunale di Foggia dichiarava de plano inammissibile per tardività una istanza di distruzione di documentazione riguardante intercettazioni telefoniche e ambientali proposta ex art. 269 c.p.p., comma 2 da IA RI NI NI e LLO IL RI dopo l'archiviazione di un procedimento penale in cui erano stati indagati. Il gip non fissava udienza ex art. 127 c.p.p., affermando che l'interesse alla distruzione ex art. 269 c.p.p., comma 3 può farsi valere solo entro il procedimento, come avviene per la distruzione delle registrazioni inutilizzabili ex art. 271 c.p.p., comma 3, e quindi non a procedimento concluso.
2. Contro il provvedimento presentavano ricorso IA e LLO, denunciandone l'abnormità per non avere fissato l'udienza ex art. 127 c.p.p. e così mettendo in stasi il procedimento. Rilevavano altresì che, qualora durante le indagini il Pm attivi la procedura di cui all'art. 268 c.p.p., commi 6 e 7, gli indagati fruiscono della distruzione, ma in caso contrario si crea la situazione in esame. Inoltre il riferimento all'art. 271 c.p.p. sarebbe inconferente perché riguardante l'inutilizzabilità. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
La sostanza della censura, cioè la fonte dell'addotta abnormità, risiede nell'avere il giudice omesso di instaurare il rituale procedimento in camera di consiglio ex art. 269 c.p.p.. Deve darsi atto che tale omissione è stata consapevolmente posta in essere dal giudice sulla base del presupposto che l'istanza che avrebbe dovuto avviare l'incombente camerale sarebbe tardiva e pertanto inammissibile, la tardività derivando, sempre ad avviso del giudice, dall'essersi concluso il procedimento, laddove l'art. 269 c.p.p., comma 2 - analogamente all'art. 271 c.p.p., comma 3 - attribuisce all'interessato una facoltà esercitabile solo in sede endoprocedimentale. Effettivamente entrambe le norme attribuiscono al giudice un potere di distruzione rispettivamente della documentazione relativa alle intercettazioni la prima e dei risultati delle intercettazioni inutilizzabili la seconda, potere al giudice compete fino al giudicato;
nel caso poi dell'art. 269, comma 2, "gli interessati", a tutela della loro riservatezza, possono anteriormente chiedere la distruzione della documentazione se non è necessaria per il procedimento. La tutela della riservatezza, congiunta alla inutilità della documentazione - inutilità che attesta, evidentemente, l'inesistenza di un pubblico interesse che controbilanci proprio la tutela della riservatezza degli interessati -, conduce pertanto alla distruzione anticipata rispetto al formarsi del giudicato. Ma per appurare che ne sussistano i presupposti - id est, che chi ha presentato l'istanza abbia effettivamente un interesse a tutelare la sua riservatezza in relazione al concreto contenuto della documentazione da un lato, e che, dall'altro, non sussista in alcuna misura (cfr., nella contigua fattispecie della inutilizzabilità ex articolo 271 c.p.p., Cass. sez. 6, 29 gennaio 2009 n. 14461 e Cass. sez. 6, 26 aprile 2007 n. 33810) il pubblico interesse all'utilizzazione, e dunque alla conservazione finché il procedimento non è concluso, della documentazione stessa - deve essere attivato uno specifico incombente in termini di contraddittorio ai sensi dell'art. 127 c.p.p., come espressamente prevede nella sua parte finale l'art. 269 c.p.p., comma 2. Tanto premesso in linea generale, risulta evidente l'errore di diritto in cui è incorso il giudice nella concreta fattispecie: ha infatti ritenuto concluso il procedimento senza che in questo si sia formato ancora il giudicato. Il procedimento, invero, è meramente in una fisiologica stasi, essendo stata disposta l'archiviazione, che comporta una stabilità limitata e per nulla equiparabile al giudicato, ben potendo il procedimento riaprirsi ex art. 414 c.p.p.. Proprio per questo l'istanza è da qualificarsi come ancora innestata in un habitat endoprocedimentale: e da ciò consegue l'effettiva abnormità del provvedimento de plano emesso dal giudice, che in ultima analisi costituisce un rigetto dell'istanza senza aver dato luogo al dispiegamento del contraddittorio su di essa e senza aver consentito, pertanto, all'interessato di far valere appieno la sua facoltà, non solo in rapporto all'eventuale controinteresse alla conservazione della documentazione che poteva essere manifestato dalla pubblica accusa, ma, a ben guardare, anche in termini di trasparenza e controllo rispetto alle modalità di esercizio della potestà giurisdizionale (in tal senso essendosi già espressa questa Suprema Corte - 5 sez., 26 gennaio 1994 n. 378, richiamata anche dai ricorrenti - qualificando abnorme il rigetto della richiesta di distruzione, in quel caso proposto dal pubblico ministero, senza previo avvio della prevista procedura camerale).
In conclusione, il provvedimento de quo deve essere annullato, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia affinché si proceda come previsto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013