Sentenza 24 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4298 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 04298/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POROLO LUCASSAZIONE LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente- R.G.N. 19627/98 Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere - Cron.3225 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere - Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud.16/01/01 Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UN OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato PUTIGNANO NICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati MERCANTI 168 VALERIO, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura speciale -1- atto notar FRANCO LUPO di ROMA del14/12/1998, rep. 31046; resistente con procura avverso la sentenza n. 2246/98 del Tribunale di BARI, depositata il 15/07/98; R.G.N. 771/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 7 maggio 1993 l'Inps proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Bari ad stanza di MO IC per l'importo di £ 14.974.943 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sull'importo di oltre 37 milioni riconosciuto per aggravamento dell'equo indennizzo. Sosteneva l'Istituto che la rivalutazione non era operante in tema di equo indennizzo, mentre gli interessi non erano dovuti in quanto non vi era stato alcun ritardo nel pagamento. In ogni caso, eccepiva l'inefficacia del decreto opposto in quanto notificato oltre quattro mesi dopo la sua concessione. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore adito dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto depositata oltre il termine di venti giorni ex art. 645 c.p.c. Proposto appello avverso detta sentenza, da parte dell'Istituto previdenziale il quale chiedeva altresì la restituzione delle somma versate in esecuzione dell'ingiunzione, e resistente il IC, il Tribunale di Bari, con sentenza del 15.7.1998 accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza pretorile, dichiarava inefficace il decreto ingiuntivo opposto ordinando all'appellato di restituire le somme percepite in esecuzione di detto decreto, oltre al pagamento delle spese del doppio grado. Ritenuta l'efficacia della notifica del decreto ingiuntivo effettuata il 21.4.1993 su istanza del Patruno, il Tribunale rilevava la tempestività dell'opposizione e l'inefficacia del decreto opposto in quanto notificato oltre il termine di 40 giorni dalla sua pronuncia. Ne conseguiva, pertanto, l'ordine, nei confronti dell'appellato, di restituzione delle somme percepite in esecuzione del medesimo decreto. 3 Per la cassazione di detta sentenza il IC ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, L'Inps ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo - deducendo la violazione degli artt. 643, 644 e 645 c.p.c., nonché l'omessa motivazione osserva il ricorrente che la notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta ex art. 644 c.p.c. l'inefficacia del provvedimento e, quindi, rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Pertanto, ove su tale domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorchè su opposizione dell'ingiunto proposta per eccepire detta inefficacia, il giudice adito ha il potere dovere non solo di vagliare quella eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa del creditore. Il Tribunale di Bari, quindi, avrebbe dovuto esaminare nel merito la pretesa del IC formulata con il ricorso per decreto ingiuntivo e non limitarsi alla sola declaratoria di inefficacia formale del decreto opposto. Il motivo è fondato e merita accoglimento. Questa Corte ha avuto occasione di affermare il principio secondo cui qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato;
in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, 4 nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del all'ottenimento l'esclusione di quelle relative giudizio, consentendo dell'ingiunzione dichiarata inefficace (nello stesso senso, v. Cass., 14.12.1990, n. 11915; Cass., 13.1.1995, n.393; Cass., 17.10.1997, n. 10169; Cass., 14.4.1999, n. 3671). In accoglimento del ricorso, deve, pertanto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio della causa anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità – alla Corte di appello di Bari, sezione Lavoro, la - quale si atterrà al principio di diritto sopra evocato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2001 II Il Consigliere estensore 去 I D I BOLLO OGNI SPESA, TASSA Salleале RT. 10 D STA 533 ELL'A PO N IM SI D 11-8-73 DA IL CANCELLIERE REGISTRO, E DA SEN ESENTE Depositato in Cancelleria AI E DIRITTO G LEG A oggi, 24 MAR 2001 M E R DELLA O P O IL CANCELLIERE T R O Z I N E O C