Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2001, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
022 64/0 1 Aula A OM DEL OLOTTALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.928/98 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Cron.4741 Cons. Rel. Dott. Camillo FILADORO Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 04/12/00 DE MATTEIS Consigliere Dott. Aldo ha pronunciato la seguente: SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE COOPERATIVA MURATORI & AFFINI COSTRUZIONI EDILI a per diritti L. 6000 # 16 FEB 2001 responsabilità limitata, in persona del Presidente pro IL CANCELLIERE tempore in carica, legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9, presso l'avv. Gian Pietro Dall'Ara, rappresentata e CANCELLERIA difesa giusta delega in atti dall'avv. Aldo Andriulli del Foro di Ferrara;
ricorrente
contro
INPS Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del Presidente, legale rappresentante pro- tempore, ing. Giovanni Billia, elettivamente 5163 1 domiciliato in Roma, via della Frezza n.17, presso gli avv. Fabio Fonzo, Clementina Pulli e Antonietta Coretti, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente nonché
contro
: INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, in persona del Presidente, pro tempore in carica, avv. Prof. Pietro Magno, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n.144, presso gli avv. Fortunato Marcello Artusa, Pasquale Rossi e Saverio Muccio, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
-controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara del 10 giugno 1997 -8 ottobre 1997, n. 366, RGAC 300 del 1997, cron. 8644. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Muccio e Pulli;
per il rigetto del ricorso. л Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, il quale ha concluso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 21 luglio 1993 la Cooperativa Muratori e Affini proponeva opposizione avanti al Pretore di Ferrara avverso il decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell'INPS per omissioni contributive relativa al periodo aprile 1988-ottobre 1992. La Cooperativa osservava che OR OL indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo come dipendente della Cooperativa- aveva svolto lavori per conto della stessa, formalmente inquadrato come lavoratore autonomo, regolarmente iscritto all'albo delle imprese artigiane e con propria posizione I.V.A. Anche l'INAIL -per la stessa posizione di OR CO chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per omissioni contributive nei confronti della Cooperativa Muratori e Affini, che proponeva opposizione. Le due opposizioni venivano riunite. Con sentenza 9 dicembre 1996, il Pretore di Ferrara respingeva le opposizioni. I giudici di appello rilevavano preliminarmente che г Tale decisione veniva confermata dal Tribunale di Ferrara, con sentenza del 10 giugno-8 ottobre 1997. non erano emersi elementi a conforto 3 i dell'affermazione dell'opponente secondo cui il OR avrebbe prestato il proprio lavoro anche a favore di terzi (seppur in nero). I testi escussi avevano escluso che il OR disponesse di macchine ed attrezzature proprie: circostanza questa dedotta in appello a comprova della esistenza di una organizzazione autonoma dello stesso. Lo stesso OR aveva dichiarato dinanzi al Pretore di avere utilizzato solo inizialmente le attrezzature del padre, titolare di una impresa artigiana distinta dalla sua. Le fatture di acquisto di alcuni macchinari prodotte, tra l'altro, indicavano come destinatario non OL, ma IU OR, che era il padre del lavoratore oggetto di accertamenti da parte degli Istituti. L'istruttoria svolta aveva portato all'accertamento solo di alcune spese per la tenuta della contabilità e non anche di altre. Quanto alle modalità di svolgimento dell'attività del OR, i testimoni avevano riferito che era di volta in volta il capocantiere a dirgli quale tipo di lavoro egli dovesse fare. Lo stesso capocantiere provvedeva, infine, a seguirlo nello i svolgimento del lavoro quotidiano. Il OR lavorava generalmente otto ore al giorno, o anche di meno, dalle 8 alle 12 e dalle 13 fino a quando non avesse comunque terminato. I giudici di appello sottolineavano che l'inquadramento formale del OR come artigiano non poteva assumere alcuna rilevanza, dovendosi invece fare riferimento alle concrete modalità del lavoro di intonacatore svolto. “Dall'istruttoria emergono...lo stabile collegamento tra la prestazione del lavoratore e l'attività produttiva del conductor, l'inesistenza, in capo al lavoratore, neppure in termini minimi, di una struttura organizzativa, corrispondente al contenuto dell'attività lavorativa e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del conductor". Avverso tale decisione la Cooperativa propone ricorso per cassazione sorretto da tre distinti motivi. L'INPS e l'INAIL hanno depositato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 codice civile, 115 e 116 codice di procedura civile 5 (art.360 n.3 codice di procedura civile). La ricorrente ricorda che, secondo i principi generali, spetta al creditore -che agisca in giudizio- l'onere di fornire la prova dell'esistenza del proprio credito. Ciò anche quando ad agire sia l'Istituto previdenziale, per il recupero di omissioni contributive, risultanti da accertamenti compiuti dagli ispettori dell'Istituto. Non competeva, pertanto, alla Cooperativa alcun onere di eccepire, о addirittura di provare l'inesistenza del debito, essendosi essa limitata a svolgere una semplice difesa. Gli Istituti previdenziali non avevano neppure provato il "quantum" dell'ipotetico debito contributivo, che contestato dalla ricorrente era stato nell'ammontare indicato da ciascuno degli Istituti. Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 421, quarto comma, codice di procedura civile, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). I giudici di appello avevano erroneamente ritenuto più attendibili le dichiarazioni meno recenti del 6 OR, rese nell'immediatezza dei fatti (ritenendo che in quel momento il OR non si rendesse conto della gravità delle conseguenze da esse derivanti per la Cooperativa), rispetto a quelle più recenti rese dinanzi al Pretore, con le quali il OR aveva ammesso di essere artigiano e di svolgere la propria attività anche in favore di altri committenti. Con il terzo ed ultimo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 codice civile, nonché omessa, insufficiente ○ contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). Numerosi elementi, oltre alle stesse dichiarazioni del OR, testimoniavano l'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo: -l'iscrizione del OR come artigiano, anche ai fini della Camera di Commercio e della partita I.V.A.; -le fatture emesse a fronte di specifici contratti rigidi, di un potere gerarchico e disciplinare da г d'opera; -le testimonianze di HI e VI che confermavano l'inesistenza di orari di lavoro 7 parte dei responsabili della Cooperativa, e -per
contro
- la possibilità per il OR di utilizzare le attrezzature della impresa paterna. L'unica circostanza sicura, acquisita agli atti, consisteva nel fatto che il OR lavorava durante l'orario di apertura del cantiere e che il capo-cantiere gli diceva che cosa fare. Tali elementi, tuttavia, non erano sufficienti a far ritenere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale, secondo la ricorrente, non aveva erroneamente- speso neppure una parola sul fatto che il OR avesse svolto attività lavorativa in nero, limitandosi a rilevare che, dalla documentazione acquisita, risultavano solo fatture emesse nei confronti della cooperativa ricorrente. I tre motivi da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, non sono fondati. Nessun rilievo può assumere l'inquadramento formale del OR come artigiano. In questo senso, correttamente, il Tribunale ha ricordato l'orientamento costante di questa Corte, secondo il quale “l'iscrizione del prestatore nell'albo delle imprese artigiane non è ostativa all'assunzione, da parte dell'iscritto, della qualità di lavoratore 8 subordinato" (Cass. 1 aprile 1995 n. 3853, 21 aprile 1995 n. 4512). Questa Corte, con insegnamento consolidato, ha qualificazione delaffermato che ai fini della rapporto di lavoro come autonomo o come subordinato costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in cassazione, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale. Nel caso di specie, con un esame di tutte le risultanze processuali, il Tribunale ha spiegato le ragioni che contribuivano, nel loro complesso, a far ritenere che il OR fosse da qualificare, a tutti gli effetti, come lavoratore subordinato. Ha sottolineato che 10 stesso, in base alle testimonianze raccolte (Venerio VI), era risultato sprovvisto di qualsiasi struttura organizzativa (solo in un primo periodo aveva in parte usato attrezzature del proprio padre, titolare di una ditta artigiana). На spiegato per quale motivo avesse ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dal OR nell'immediatezza degli accertamenti, rispetto a quelle rese davanti al Pretore. I testimoni -ricorda ancora il Tribunale- hanno confermato che il OR, di professione intonacatore, era sottoposto a precise e continue direttive del capocantiere ed al potere direttivo e di controllo dei responsabili della Cooperativa (Ezio HI, vicepresidente della Cooperativa). I giudici di appello hanno sottolineato, ancora, che l'attività di intonacatore svolta dal OR era stabilmente collegata all'attività produttiva della Cooperativa, che egli lavorava generalmente otto ore al giorno per tutti i giorni della settimana (e anche oltre, fino a quando non avesse terminato il lavoro) e che lo stesso aveva prestato attività lavorativa solo in favore della Cooperativa. A fronte di tale compiuto accertamento si infrangono le censure della ricorrente che, sotto il profilo della violazione di norme di legge e di vizio della motivazione, tendono in realtà a proporre una diversa interpretazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede. Quanto all'ultima censura (contenuta nel primo 10 motivo di ricorso), relativa alla mancanza di ogni prova in ordine all'ammontare dei contributi previdenziali evasi, è solo da ribadire quanto già osservato dal Tribunale e cioè che si tratta di censure nuove, mai formulate nel corso del giudizio di primo grado. Anche nel ricorso in appello, del resto, la Cooperativa si è limitata a negare l'esistenza di subordinato, ma non haun rapporto di lavoro specificamente contestato l'entità dei contributi richiesti dai due Istituti. Pertanto, ogni questione in ordine alla validità dei verbali ispettivi, ed alla loro efficacia di piena prova solo in ordine ai fatti che i funzionari attestino avvenuti in loro presenza, si appalesa del tutto inconferente. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese indicate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire. 34000 ло ляде oltre a lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per onorari per ciascuno dei controricorrenti. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000. д IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ST. Raprio be upmis ф 11 дне IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 16 FEB. 2001 IL GLLABORATORE DI CANCELLERIA A CASS M E R P , DI LLO Z O I E A N T OGNI SPESA, TASSA R DI BO O RT. 10 C POSTA 533 SI DELL'A . IM N DA 11-8-73 REGISTRO, E DA AI SEN TE ESEN E DIRITTO G LEG ELLA O D