Sentenza 17 ottobre 2003
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 438, comma quinto cod. proc. pen. , è facoltà del solo imputato subordinare l'ammissione al rito abbreviato ad integrazione probatoria, prevedendosi per il Pubblico Ministero solo la possibilità di prova contraria (in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. con il quale veniva dedotta la mancata assunzione da parte del giudice dell'udienza preliminare di una prova decisiva richiesta dallo stesso P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2003, n. 43395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43395 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Pasquale LA CANNA Presidente
1. Dott. Diana LAUDATI Consigliere
2. Dott. Luigi FENU Consigliere
3. Dott. Giuliano CASUCCI Consigliere
4. Dott. Giovanni DIOTALLEVI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste;
avverso la sentenza del Tribunale di Trieste in data 28/5/2001:
nei confronti di:
TE IO;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Diana Laudati;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso. PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Trieste, a esito di giudizio abbreviato assolveva NT IO da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto in ordine ai capi a) b) d) e) g) h) l) m) - riciclaggi, ricettazioni e falsi - perché il fatto non costituisce reato;
quanto al capo f) - altro episodio di riciclaggio - e perché il fatto non è previsto dalla legge come reato quanto ai capi c) ed e), violazioni del codice della strada depenalizzate.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'avvocato Generale deducendo:
mancata assunzione di prova decisiva di cui il P.M. aveva fatto richiesta violazione dell'art. 442 co. 1 bis c.p.p. per mancata utilizzazione di atti contenuti nel fascicolo;
inosservanza dell'art. 102 D.L. 30/12/1999 n. 507 in relazione all'art. 100 C.d.S..
TANTO PREMESSO LA CORTE
OSSERVA
Che il ricorso risulta inammissibile, risultando i primi due motivi assolutamente carenti di specificità, laddove il terzo è manifestamente infondato.
Premesso che il subordinare l'ammissione al rito abbreviato ad integrazione probatoria è facoltà del solo imputato, prevedendosi per il P.M. solo la possibilità di prova contraria, giusta il chiaro dettato dell'art. 438 e 5 c.p.p., e rilevato altresì che la richiesta di sottoporre a interrogatorio il coimputato FR TI, prima di procedere allo stralcio della di lui posizione, deve intendersi comunque rinunziata, non essendo più stata reiterata, dopo la prima udienza del 20/11/2000, nelle successive del 5/2/2001 e del 28/5/2001, assorbente è comunque la considerazione che il ricorrente ne' illustrando il primo motivo ne' argomentando sul secondo - sempre relativo a dichiarazioni dello stesso TI - precisa quale incidenza le stesse dovrebbero avere rispetto al discorso giustificativo del proscioglimento.
A fronte dell'analitico apparato argomentativi, con cui il G.U.P. ha spiegato le ragioni della decisione conclusiva, la mera generica denuncia di omessa considerazione di elementi, solo apoditticamente aggettivati come dotati di decisività, ai fini del ribaltamento della pronunzia assunta, risulta inficiata da assoluta mancanza di specificità, onde i motivi risultano inammissibili ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 lett. C) e 591 lett. C) c.p.p.. Quanto poi alla doglianza inerente la mancata trasmissione degli atti al Prefetto di Trieste, competente per la applicazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 102 D.L.vo n. 507/99, si osserva che siffatto obbligo non sussiste ove, come nella specie, il reato contravvenzionale fosse comunque da ritenersi estinto per decorso del termine prescrizionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione penale il 17 ottobre 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 NOVEMBRE 2003.