Sentenza 5 aprile 2006
Massime • 1
Nel caso in cui la dichiarazione di incompetenza sia pronunciata con sentenza, l'ordinanza di trasmissione degli atti, da cui decorre il termine di venti giorni per la rinnovazione della misura cautelare da parte del giudice competente, è provvedimento meramente accessorio, sicché il "dies a quo" per il computo di detto termine si individua in quello di deposito della motivazione della sentenza, e della connessa ordinanza, e non già in quello della lettura del dispositivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2006, n. 19529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19529 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 05/04/2006
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 608
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 007031/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OL IA US N. IL 22/02/1968;
avverso ORDINANZA del 13/12/2005 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIOTALLEVI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA ANTONIO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella in data 29/10/05 del G.I.P. del Tribunale di Padova con la conseguente liberazione del ricorrente.
Udito il difensore avv. VOENA Giovanni Paolo, del Foro di Torino. MOTIVI DELLA DECISIONE
NN RI BO ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa il 13 dicembre 2005 dal Tribunale del riesame di Venezia con la quale è stato rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Padova in data 29 ottobre 2005, con la quale è stata rigettata l'istanza avanzata in data 28 ottobre 2005, che, ai sensi dell'art. 27 c.p.p. chiedeva la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare applicata al ricorrente con ordinanza del 15 dicembre 2004 dal G.i.p del Tribunale di Pisa.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto:
a) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1. lett. c) ed e) in relazione agli artt. 23, 27 e 310 c.p.p.. Il ricorrente, premesso di essere stato rinviato a giudizio dal g.i.p. del Tribunale di Pisa in data 23 maggio 2005, ha evidenziato che il giudice collegiale, con sentenza in data 5 ottobre 2005, dichiarava la propria incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Padova, e in data 18 ottobre 2005 depositava la relativa sentenza. In data 28 ottobre 2005 il difensore dell'imputato presentava istanza di scarcerazione in quanto, a tale data il G.i.p. competente non aveva ancora provveduto ad emettere nuova ordinanza di custodia cautelare, con conseguente perdita di efficacia della prima, ai sensi dell'art. 27 c.p.p. Secondo la difesa, infatti, i venti giorni di spatium deliberandi dovevano essere calcolati dal giorno di lettura del dispositivo della sentenza, e cioè il 5 ottobre 2005. Con provvedimento del 29 ottobre 2005 il G.i.p. disattendeva la richiesta sostenendo che il temine di venti giorni decorreva dalla data del deposito della sentenza con cui era stata dichiarata la propria incompetenza da parte del tribunale di Pisa, depositata solo il 18 ottobre 2005. L'ordinanza de qua veniva emessa in data 3 novembre 2005. In data 10 novembre 2005 l'interessato presentava appello di fronte al tribunale del riesame di Venezia avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di scarcerazione e successivamente presentava richiesta di riesame, in data 14 novembre 2005, avverso la nuova ordinanza di custodia cautelare. La richiesta di riesame era rigettata in data 29 novembre 2005, con la conseguente conferma dell'ordinanza del 3 novembre 2005. Il Tribunale del riesame, in sede di appello in data 13 dicembre 2005, rigettava l'impugnazione avverso l'ordinanza del g.i.p. del 29 ottobre 2005. Il ricorrente censura le motivazioni di quest'ultimo provvedimento con riferimento alla circostanza che i giudici dell'appello avrebbero fatto impropriamente riferimento all'esistenza di un giudicato cautelare, in realtà insussistente, in quanto avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Venezia in sede di riesame, non erano ancora decorsi i termini per la proposizione del ricorso in Cassazione;
in ogni caso i provvedimenti non avrebbero avuto lo stesso oggetto, uno essendo relativo al rigetto dell'istanza di scarcerazione per la sopravvenuta inefficacia dell'originario titolo custodiale e il secondo la legittimità della seconda ordinanza di custodia cautelare.
Ciò premesso il ricorrente sottolinea come, poiché alla declaratoria di incompetenza si accompagna l'ordinanza di trasmissione degli atti al giudice competente, il termine non potrebbe che essere conteggiato dalla data di pronuncia dell'ordinanza, coincidente con quella di pronuncia della sentenza, attraverso la lettura del dispositivo. A sostegno della tesi avanzata viene richiamata la pronuncia delle SS.UU. della Corte di cassazione in data 31 gennaio 2001, Buffoli, secondo la quale il termine di venti giorni, entro il quale la misura cautelare personale disposta dal giudice contestualmente o successivamente dichiaratosi incompetente, perde efficacia se il giudice competente non provvede ad emettere il provvedimento coercitivo, decorre dalla data dell'ordinanza di trasmissione degli atti da parte del primo e non da quella, eventualmente successiva, di ricezione degli atti stessi da parte del secondo. Il ricorrente individua il fondamento di questa tesi nel principio di ordine sistematico, secondo il quale in questa materia il principio inderogabile del favor libertatis impone che i termini, in particolare quelli della trasmissione degli atti dall'autorità procedente al tribunale della libertà, debbano decorrere da un momento definito e . determinabile con certezza e che gli eventuali ritardi negli adempimenti non possono risolversi in un pregiudizio in danno di chi è stato privato della libertà personale. Per questo motivo non sarebbe sostenibile la tesi del Tribunale del riesame secondo la quale il termine previsto per il deposito della sentenza renderebbe certo e determinabile il dies a quo.
Il ricorso è infondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che nel provvedimento impugnato erroneamente il Tribunale del riesame ha fatto riferimento alla presenza di un giudicato cautelare. A prescindere dalla diversità del petitum, in ogni caso, al momento della pronuncia del secondo provvedimento, oggetto della odierna valutazione, il primo provvedimento non era ancora passato in giudicato, nel senso che erano ancora aperti i termini per proporre ricorso per Cassazione. Appare quindi inesatto il riferimento ad una preclusione endoprocessuale in realtà non ancora perfezionatasi. L'inesistenza di giudicato endoprocessuale impone di prendere in esame la censura legata alla eventuale declaratoria di inefficacia della misura cautelare adottata a seguito della decorrenza del termine di venti entro i quali doveva essere reiterato il provvedimento cautelare da parte del giudice competente;
secondo la Corte il motivo non è accoglibile. La Corte ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso in cui la declaratoria di incompetenza venga dichiarata con sentenza, l'ordinanza di trasmissione degli atti dalla quale l'art. 27 c.p.p. fa decorrere il termine di venti giorni per la rinnovazione della misura cautelare da parte del giudice dichiarato competente, è provvedimento accessorio della sentenza di incompetenza;
conseguentemente è dal momento in cui l'una e l'altra sono complete di ogni elemento e sono suscettibili di essere portate a conoscenza del giudice dichiarato competente nella loro interezza, anche per l'eventuale denuncia di conflitto, che va computata la decorrenza di detto termine. Soltanto il provvedimento dichiarativo di incompetenza, nella sua struttura composita e complessa può dare al giudice cui gli atti sono trasmessi la piattaforma cognitiva per l'esatta valutazione delle precondizioni di giudizio relative all'apprezzamento della correttezza dell'attribuzione di competenza. Il complesso mosaico dei presupposti della decisione deve dunque discendere necessariamente dall'analisi congiunta della sentenza, dell'ordinanza o del dispositivo, e dalla motivazione anche perché solo su questa base, e dall'eventuale consapevolezza dell'assenza dei necessari presupposti per l'attribuzione della competenza potrà essere sollevato il relativo conflitto da parte del giudice interessato. Da questa interpretazione dell'art. 27 c.p.p. discende di conseguenza la tempestività dell'ordinanza confermativa della custodia cautelare (v. in senso conforme Cass., sez. 6^, 23 marzo 1993, La Mantia, CED 194188; Cass., sez. fer. 11 settembre 2002, n. 37964, Gourich, CED 223667). Correttamente, peraltro, il giudice del riesame ha sottolineato come la decisione delle Sezioni un., n. 3 del 2001, Buffoli, ed il principio ivi affermato non possa essere applicato al caso in esame, proprio per le ragioni sopra evidenziate. Le Sezioni unite, infatti, hanno affermato che in caso di declaratoria di incompetenza, il termine di venti giorni decorre non dalla ricezione degli atti da parte del giudice ad quem, ma dalla pronuncia dell'ordinanza di trasmissione del giudice a quo. Le Sezioni unite sono dunque intervenute su di una fattispecie simile, ma diversa da quella oggetto del presente procedimento. Il termine di venti giorni, nella fattispecie in esame, trattandosi di sentenza di incompetenza e non di ordinanza non può essere computato dalla lettura del dispositivo, ma da quello successivo del deposito della motivazione. Non è neppure condivisibile la censura sollevata su questo punto dal ricorrente, che, facendo riferimento alla decisione della Cass., sez. 6^, 7 febbraio 2005, n. 13066, Di Pasquale, CED 231190, lamenta che, con la soluzione adottata non vi sarebbe una data certa, un termine definito e determinabile con certezza, secondo il dictum della Corte costituzionale contenuto nella sentenza n. 232 del 1998. L'argomentazione è, secondo la Corte, suggestiva ma non conferente. Quando è stata pronunciata una sentenza di incompetenza, come nel caso in esame, il decorso del termine non può iniziare prima che il provvedimento del giudice a quo sia completo e perfezionato, proprio perché la sua struttura complessa, rappresentata dalla sentenza di incompetenza e dall'ordinanza di trasmissione trova il suo momento di definizione con il deposito della motivazione che le contiene entrambe. Sarebbe, peraltro, assolutamente intempestivo prevedere una spedizione degli atti processuali al giudice ad quem prima del deposito della motivazione in considerazione del fatto che ogni decisione in merito alla legittimità dell'adozione del provvedimento di custodia cautelare non potrebbe prescindere dalla conoscenza delle ragioni per cui da un altro giudice il giudice interessato è stato investito della competenza a decidere su tale questione. Nè può sostenersi che il termine previsto per il deposito delle sentenze non consenta la determinabilità del dies a quo;
secondo la Corte, infatti, la natura ordinatoria di tale termine non influisce sulla qualità della scansione temporale che deve essere osservata. Potrà porsi eventualmente il problema dell' inosservanza del suddetto termine e delle eventuali ricadute sull'intero procedimento e, in particolare sulla caducazione e la perdita di efficacia del primo provvedimento, nel momento in cui l'andamento fisiologico della scansione processuale sotto il profilo temporale non sarà stata osservata. Ma tale situazione nel caso di specie non si è verificata;
non ha dunque nessuna rilevanza e come tale non può avere influenza nella valutazione della correttezza della decisione adottata. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria deve provvedere ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria perché provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2006