Sentenza 14 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2003, n. 15352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15352 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPE 1-5352/03 IN'NOME Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 827/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere 3639/01 Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Cron.
3.1179 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud. 09/04/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL ME, SO CO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO N. 9 presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, , rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE -- MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato e sul 2° ricorso n° 01/01/3639 proposto da: 2003 -INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 2125 persona del legale rappresentante pro tempore, -1- elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE - --- FABIANI, PILERIO SPADAFORA, VINCENZO GORGA, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
LL ME, SO CO;
intimati avverso la sentenza n. 3175/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 05/09/00 - R.G.N. 1368/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/03 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per ------ il rigetto del ricorso principale LL;
assorbito accoglimento del ricorso il ricorso SO;
incidentale dell'INPS. -2- Svolgimento del processo Con ricorsi del 5 e 12 novembre 1998 NA PE e RA SS, A dopo avere inutilmente esperito l'iter amministrativo, adivano il OR di Lecce perché venisse accertato il diritto ad ottenere l'adeguamento dell'indennità di mobilità, da ciascuno di essi percepita, nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai, così come previsto dall'art. 1, comma 5, del d.l. n.299/94, convertito in legge n.451/94, per il trattamento di integrazione salariale straordinaria. Nella resistenza dell'INPS, il OR con sentenza del 14 giugno 1999 accoglieva la domanda, ma solo con decorrenza dal 1° gennaio 1996. Contro questa decisione proponevano appello la PE, la quale chiedeva che venisse riconosciuto il diritto alla rivalutazione monetaria dell'indennità dalla data di decorrenza della prestazione, e anche l'INPS nei confronti di entrambi i lavoratori, deducendo l'erronea estensione alla indennità di mobilità dell'adeguamento previsto dall'art. 1 legge n. 451 del 1994 solo per la integrazione salariale. Il Tribunale della stessa sede, riuniti gli appelli, respingeva quello della PE e accogliendo quello dell'INPS, rigettava la domanda della PE. Il giudice dell'impugnazione, sulla scorta della sentenza costituzionale n.184/2000, riteneva che il collegamento creato dalla norma tra il trattamento di cigs e indennità di mobilità nel senso che gli aumenti del primo vanno a riflettersi sulla 1 seconda fa esclusivo riferimento al momento iniziale di determinazione della - indennità e non può legittimare una interpretazione estensiva o analogica della norma stessa, il cui tenore letterale è stato dal giudice delle leggi ritenuto conforme ai principi costituzionali. La cassazione della pronuncia di appello è stata richiesta dalla PE e dall'SS con ricorso basato su un motivo. PEe SS c. Inps 3 L'INPS ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale, anch'esso con un motivo. Motivi della decisione I. Preliminarmente, i due ricorsi devono essere riuniti, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). II. Ancora in via preliminare il Collegio rileva la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'SS, poiché la statuizione da costui impugnata in questa sede non lo riguarda, essendo stata emessa soltanto nei confronti della PE e non potendo perciò ritenersi configurabile nei confronti dello stesso egli non aveva proposto appello contro la decisione di primo grado, poiché, come è evidenziato nella pronuncia del Tribunale,solo la PE l'aveva impugnata con ricorso del 9 settembre 1999 - una situazione di soccombenza, la quale soltanto determina l'interesse a proporre impugnazione. III. Poiché il ricorso principale è stato proposto anche dalla PE, si deve procedere all'esame dell'unico articolato motivo, con il quale si censura la sentenza del Tribunale per contraddittoria, omessa e insufficiente motivazione e contemporanea violazione ed erronea applicazione dell'art. 7, comma 3, della legge n. 223/91 in relazione alla legge n. 451/94. Si sostiene che il giudice del merito: a) avrebbe omesso di considerare la "ratio" dell'art. 7 legge n.223/91, che è quella di stabilire un collegamento tra indennità di mobilità e trattamento di integrazione salariale, da un lato, e indennità di contingenza, dall'altro, allo scopo di adeguare la indennità di mobilità al costo della vita, così che, nonostante il successivo venir meno dell'elemento preso a riferimento (l'indennità di contingenza), la norma va, comunque, applicata, nella parte in cui impone l'adeguamento del ripetuto trattamento previdenziale;
b) avrebbe omesso di valutare la motivazione della sentenza della Corte costituzionale n.184/00, la quale, se ha giudicato PEe SS c. Inps 4 conforme ai precetti costituzionali la legge n. 451/94 (che era la sola portata al suo esame) ha, tuttavia, rilevato una “divaricazione” tra il trattamento di integrazione salariale e quello di mobilità; c) avrebbe contraddittoriamente e insufficientemente motivato nella parte in cui ha ritenuto che la citata sentenza costituzionale, nell'affermare che "gli aumenti del trattamento straordinario vanno a riflettersi, sia pure indirettamente, sull'indennità di mobilità", ha inteso fare esclusivo riferimento al momento iniziale di determinazione dell'indennità di mobilità, mentre invece, con quella espressione, il giudice delle leggi ha esplicitamente voluto affermare che le vicende del primo trattamento (compresi i suoi aumenti) incidono “indirettamente” sul secondo. IV. Il ricorso non è fondato, come già ritenuto dalla giurisprudenza della Corte con la sentenza 30 luglio 2001, n. 10379 (e numerose altre, non massimate, pronunciate successivamente: vedi, tra tutte, Cass. 10 settembre 2002 n.13176, 23 settembre 2002 n.13841, 24 settembre 2002 n.13893, 24 settembre 2002 n.13904). L'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, determina il quantum dell'indennità di mobilità facendolo coincidere per i primi dodici mesi con il trattamento straordinario di integrazione salariale, percepito dagli stessi lavoratori ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, e parametrandolo all'80% dello stesso trattamento per i mesi successivi. Lo stesso art. 7, al comma 3, prevede che l'indennità di mobilità, così calcolata in percentuale del trattamento straordinario di integrazione salariale, è adeguata - ossia incrementata ogni anno in misura pari all'aumento dell'indennità di contingenza dei-> lavoratori dipendenti. Ai sensi, invece, dell'art. 1 (articolo unico) della legge 13 agosto 1980, n. 427, nel testo originario, il canone di adeguamento nel tempo del trattamento straordinario di integrazione salariale era sempre il riferimento all'incremento dell'indennità di PEe SS c. Inps 5 contingenza dei lavoratori dipendenti, ma con il parametro (inferiore) dell'80% dell'incremento stesso. Il meccanismo di adeguamento automatico adottato dal legislatore, sia per 23 l'indennità di mobilità che per il trattamento straordinario, è divenuto concretamente inoperante con il protocollo d'intesa del 31 luglio 1992: il Governo e le parti sociali hanno preso atto dell'intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari. La scala mobile è stata abbandonata e, quindi, non sono state reiterate le disposizioni legislative di estensione transitoria al settore privatistico del meccanismo di adeguamento dell'indennità integrativa speciale dettato dall'art. 16 d.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, per il pubblico impiego (da ultimo, legge 13 luglio 1990, n. 191). Il legislatore ha ritenuto, allora, di intervenire, ma limitatamente al trattamento straordinario di integrazione salariale. L'intervento è stato attuato dapprima con l'art. 1, comma 6, d.l. 18 maggio 1994, n. 40 (non convertito); poi, con analoga disposizione contenuta nell'art. 1, comma 7, d.l. 18 marzo 1994, n. 185; ed infine con l'art. 1 (Norme in materia di cassa integrazione guadagni), comma 5, d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in 1. 19 luglio 1994, n. 451. Tale disposizione ha riformulato il secondo comma dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, prevedendo, da una parte, un duplice massimale della retribuzione quale base di calcolo dell'indennità in questione (l'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare: a) l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000 mensili); dall'altra, stabilendo che con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere a) e b), nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui PEe SS c. Inps 6 alla medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. 4 Abbandonato, quindi, l'ormai inutilizzabile meccanismo dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti, l'adeguamento automatico del trattamento cigs, sia del massimale utile per il calcolo che dell'importo in concreto spettante, è stato parametrato alla variazione dell'indice dei prezzi. Lo stesso testo normativo, all'art. 2 (Norme relative alla disciplina della mobilità dei lavoratori), non ha, invece, introdotto alcuna modifica al terzo comma dell'art. 7 legge n. 223/91, ma l'indennità di mobilità, in quanto agganciata al trattamento cigs, ha beneficiato del meccanismo di adeguamento automatico del massimale dell'importo di integrazione salariale: ad un più elevato trattamento straordinario di integrazione salariale corrisponde, infatti, una (iniziale) più elevata indennità di mobilità. Pertanto, le due indennità (dopo essere rimaste entrambe “congelate” negli anni 1992/1994) hanno ripreso a crescere nello stesso limite dei due massimali previsti per il trattamento straordinario di integrazione salariale. Ciò è stato, tra l'altro, rimarcato dalla Corte costituzionale (nella sent. n. 184 del 2000, di cui si dirà in seguito) che ha puntualmente rilevato che "gli aumenti del trattamento straordinario menzionato vanno a riflettersi, sia pure indirettamente, sull'indennità di mobilita". Sulla base dei ricordati eventi normativi non è consentito dubitare che il legislatore abbia inteso regolare in maniera differenziata le due indennità: evitando per entrambe il congelamento totale derivante dall'incremento pari a zero della contingenza dei lavoratori dipendenti, ma introducendo un meccanismo di adeguamento automatico dell'importo dovuto all'avente diritto per il solo trattamento di cigs, in coerenza con l'opzione di fondo - comprovata dal fatto che l'indennità di PEe SS c. Inps 7 mobilità è destinata, dopo un anno, a ridursi all'80% del trattamento straordinario di -integrazione di ritenere nel tempo maggiormente meritevole di sostegno ad opera del sistema di sicurezza sociale il lavoratore in cigs (ancora occupato in un'azienda in crisi ovvero soggetta a processi di ristrutturazione) rispetto al lavoratore in mobilità (disoccupato ed avviato ad un possibile collocamento, seppur differenziato perché disciplinato in termini più favorevoli). Ed in effetti tale coerenza intendeva recuperare l'interpretazione autentica (in realtà, innovativa) del comma 3 dell'art. 7 1. 223/1991, nel senso che la percentuale di aumento dell'indennità di contingenza rilevante per adeguare l'indennità di mobilità dovesse essere non il 100%, ma solo 1'80%, così come per il trattamento straordinario di integrazione salariale, non apparendo giustificata la condizione di maggior favore fatta all'istituto dell'indennità di mobilità (art. 10, comma 3, d.l. 20 marzo 1992, n. 237, non convertito;
art. 10, comma 3, d.l. 20 maggio 1992, n. 293, non convertito;
infine, l'art. 6, comma 3, d.l. 20 luglio 1992, n. 345, anch'esso non convertito, e non più reiterato perché divenuto in concreto inoperante il meccanismo di adeguamento automatico commisurato agli aumenti dell'indennità di contingenza). Del tema specifico dell'introduzione di un meccanismo di effettivo adeguamento automatico dell'indennità di mobilità, si occupa, invece, l'art. 45, comma 1, lett. r), legge 17 maggio 1999, n. 144, con cui il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare norme che prevedano, tra l'altro, l'adeguamento annuale, a decorrere dal 10 gennaio (di ogni anno), dell'indennità di mobilità nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, proprio come già previsto dal menzionato secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dal comma 5 dell'art. 1 decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451. PEe SS c. Inps 8 Nel descritto contesto normativo, l'interpretazione secondo la quale l'indennità di mobilità deve essere adeguata automaticamente, cioè incrementata, facendosi applicazione dello stesso meccanismo contemplato dalla legge per il trattamento di cigs, non ha base nel diritto positivo. Non vi è dubbio che il comma 3 dell'art. 7 1. 223/1991 sia rimasto vigente nel suo testo originario, essendo inconcepibile che una fonte normativa possa essere influenzata da eventi che costituiscono il frutto dell'esercizio di autonomia negoziale. Ma proprio per questo è profondamente errato e contraddittorio, sul piano del ragionamento giuridico, ritenere che gli eventi negoziali abbiano determinato una lacuna del disposto legislativo, lacuna che autorizzerebbe ad aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, ovvero ai principi generali dell'ordinamento giuridico (art. 12, disp. prelim. cod. civ.). Al contrario, il comma terzo dell'art. 7 l. 223/1991 è rimasto in vigore nell'interezza delle sue disposizioni. È avvenuto soltanto che, avendo il legislatore stabilito che gli incrementi automatici dell'indennità di mobilità sarebbe stati quelli stessi di cui beneficiavano i salari in virtù dell'istituto negoziale dell'indennità di contingenza, da un certo momento in poi questi incrementi, per effetto di una diversa regolazione pattizia, non si sono più avuti (ma il problema si sarebbe posto in maniera sostanzialmente identica anche se, anziché pari a zero, gli incrementi fossero stati ancorati a parametri molto inferiori agli aumenti effettivi del costo della vita). Spesso sovrapposta con la tesi dell'interpretazione analogica, e indebitamente confusa con essa, è l'opinione secondo la quale si dovrebbe distinguere tra un nucleo realmente precettivo del comma 3 dell'art. 7 1. 223/1991, concernente, per così dire an debeatur e dunque la regola dell'adeguamento automatico, e le disposizioni attinenti al mero quantum, dirette semplicemente a dettare un criterio funzionale all'operatività del precetto primario;
con la conseguenza che la sopravvenuta inutilizzabilità del criterio PEe SS c. Inps 9 legislativo autorizzerebbe il giudice a ricercarne un altro, ugualmente idoneo, onde rispettare il precetto dell'adeguamento automatico. Si deve obiettare che una simile operazione di scomposizione di un precetto unitario, che rappresenta la fonte di un'obbligazione pubblica (ex lege), come tale impegnativa per la finanza pubblica, sarebbe per l'interprete completamente arbitraria. Il legislatore dispone che l'indennità di mobilità dovrà variare secondo lo stesso meccanismo di incremento indicizzato dei salari;
la cessazione del funzionamento di detto meccanismo (ovvero anche le modifiche) non può alterare i contenuti della disposizione fino a consentire all'interprete di leggerla come se dicesse che, ove non dovesse operare (o non dovesse operare in maniera adeguata) il criterio del riferimento all'indennità di contingenza, dovrà essere l'interprete a ricercarne altro analogo in grado di assicurare la rivalutazione nel tempo dell'indennità. È ben possibile che l'ordinamento giuridico contempli una disposizione normativa con simili contenuti. Ciò è accaduto, ad esempio, per effetto della sentenza costituzionale n. 497 del 1988, atteso che la dichiarata illegittimità della mancata previsione di un meccanismo compensativo di adeguamento automatico dell'indennità ordinaria di disoccupazione ha modificato l'art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nel senso che il valore monetario indicato andava adeguato, benché non fosse precisato il criterio e questo dovesse essere individuato dal giudice (cfr. C. Cost. n. 295 del 1992). Ma non è certamente questo il caso del terzo comma dell'art. 7 1. 223/1991, con il quale il legislatore ha espresso una determinata regola di adeguamento automatico, adeguamento che vicende successive hanno svuotato di contenuto, dopo di che lo stesso legislatore ha optato per la soluzione di affidare alla rivalutazione dei massimali fissati per il trattamento di cigs l'unico incremento automatico dell'indennità (iniziale) di mobilità, rendendola insensibile alle successive variazioni dell'indice ISTAT come, PEe SS c. Inps 10 invece, disposto per il trattamento di cigs (salvo a programmare, come si è detto, un successivo intervento diretto a parificare le due indennità). Ed allora la pretesa all'adeguamento annuale (anche) dell'indennità di mobilità nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, non potrebbe trovare accoglimento se non passando per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della regola in vigore, quale si ricava dal comma 3 dell'art. 7 della 1. 223/1991 e dalle richiamate disposizioni del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in l. 19 luglio 1994, n. 451. Sennonché la questione deve essere giudicata manifestamente infondata in quanto già esaminata dalla Corte costituzionale con la sentenza. n. 184 del 2000, che ha escluso che vi sia un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutazione dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei massimali che ne determinano l'ammontare, sia sotto il profilo dell'osservanza del principio di adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.), sia sotto quello del trattamento differenziato tra indennità di mobilità e trattamento di cigs (art. 3 cost.), non essendo irragionevole l'esercizio in tal senso della discrezionalità del legislatore a causa delle differenze tra le due forme di tutela previdenziale. Per tutte le suesposte ragioni, che questo Collegio pienamente condivide e fa proprie, il ricorso principale, per quanto riguarda la PE, deve essere rigettato. V. Fondato è invece il ricorso incidentale, con il quale l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciare in ordine all'altro appellato SS, nei confronti del quale era stato proposto il gravame dell'Istituto. Ciò infatti risulta dalla intestazione e dalla esposizione dei fatti (quale riportata innanzi) della medesima sentenza del Tribunale di Lecce in cui è specificato che PEe SS c. Inps 11 all'SS, litisconsorte della PE, nel giudizio dinanzi al OR di Lecce, era stato pure riconosciuto il diritto all'adeguamento dell'indennità di mobilità, sempre con decorrenza 1° gennaio 1996. La posizione dell'SS però è stata completamente ignorata dal giudice di appello, che si è limitata a definire quella dell'altra appellata. Il ricorso incidentale deve perciò essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio della causa, per l'esame, ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo. VI. Il giudice di rinvio provvederà sulle spese dei giudizi di merito relativamente all'SS: Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, restando entrambi i lavoratori esonerati ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nuovamente vigente a seguito di Corte cost. n. 134 del 1994).
P. q. m.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale per quanto riguarda la 5 PE e lo dichiara inammissibile per l'SS; accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese dei giudizi di merito nei confronti dell'SS, alla Corte di appello di Lecce;
nulla per le spese del giudizio di cassazione sia per la PE che per l'SS. Così deciso, in Roma, il 9 aprile 2003 Il Consigliere extensore Il Presidente Gune Me Autoun La oge G ESENTE DA IMPOSTA DI BO , DI Depositato in Cancelleria REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 14 OTT.2003 Oggi, DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Quave forklIL CANCELLIERE PEe SS c. Inps 12