Sentenza 5 marzo 2001
Massime • 1
In materia di assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, come si evince dall'art. 15 del R.D.L. n. 636 del 1939, dai titoli stessi delle leggi n. 86 del 1953, n. 1088 del 1970, n. 88 del 1987, il diritto alle provvidenze specificamente previste dagli artt. 2 e 4 della citata legge n. 1088 del 1970 e alle altre consimili provvidenze presuppone che il ricovero sia dovuto alla malattia tubercolare. Quindi - a prescindere dalla necessità o meno che tale malattia sia in fase attiva - è comunque alla suddetta patologia che si deve fare riferimento, sicché le eventuali malattie sopravvenute alla tubercolosi e da questa dipendenti sono escluse dalla suddetta specifica normativa e rientrano nell'ambito riservato alle malattie comuni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI IA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 818/97 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 18/06/97 R.G.N. 1893/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 giugno 1997 il Tribunale di Velletri, riformando la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 17.7.95, condannava l'Inps a pagare alla signora RO UI le indennità tubercolari previste dagli artt 2 e 4 della legge 1088/70. Rilevava il Tribunale che nella cartella clinica del ricovero del 1986, dovuto a grave condizione di insufficienza respiratoria, risultava che la RO aveva contratto la tbc nel 1948 e che nel 1952 era stata sottoposta ad intervento di decorticazione dal quale era residuato fibrotorace retratto;
che nel 1986 era stata inoltrata richiesta di cura ambulatoriale per "broncopneumopatia cronica ostruttiva riacutizzata, sequela di tbc polmonare in soggetto portatore di fibrotorace retratto sn esito di tbc".
Il Tribunale affermava quindi in diritto che l'evento tutelato nella assicurazione obbligatoria per tbc si concretizza ogni qualvolta si verifichi una situazione morbosa direttamente dipendente da un'affezione di natura tubercolare anche se non in fase attiva, per cui il diritto alle prestazioni economiche antitubercolari sorge non solo in caso di tbc in atto ma anche quando sia provata la presenza di malattia ad essa direttamente dipendente. Nella specie il CTU aveva accertato che la insufficienza respiratoria di tipo prevalentemente restrittivo era strettamente correlata alla pregressa patologia tubercolare, perché si era estrinsecata con una limitata escursione dei movimenti respiratori della gabbia toracica per il fibrotorace conseguente alla corticomia del 1952 secondaria al processo di tbc allora in fase attiva.
Avverso detta sentenza propone ricorso l'Inps affidato ad un unico motivo. La controparte è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Inps denunzia violazione ed errata applicazione dell'art. 5 della legge 419/75 e dell'art. 2 della legge 1088/70, nonché difetto di motivazione per non avere tenuto conto del principio per cui l'erogazione delle indennità previste da dette disposizioni presuppongono che le cure siano effettuata in relazione ad una fase attiva dell'affezione tubercolare. In ogni caso non sarebbe sufficiente il mero rapporto causale tra la tubercolosi da cui l'assicurata era affetta nel 1948 e l'insufficienza respiratoria riscontrata nel 1986.
Il ricorso merita accoglimento.
Non è necessario in questa sede prendere posizione sul contrasto che si è determinato in sede di legittimità tra chi ritiene necessario (Cass. 12 dicembre 1991 n. 13443 e 4 marzo 1995 n. 2520), per conseguire il diritto alle indennità di cui è causa l'esistenza di una tubercolosi in fase attiva e chi invece non ritiene necessaria la condizione della fase attiva (Cass. 15 ottobre 1992 n. 11319), giacché entrambi gli orientamenti danno per presupposto che il ricovero attenga alla tubercolosi.
Ed invero tutta la specifica normativa in materia si ricollega al ricovero dovuto a questo tipo di malattia, in considerazione della gravità che soprattutto nel passato le veniva riconosciuta, sì che la sua protezione fu attuata nel 1939, quando le malattie comuni non erano ancora oggetto di alcuna tutela. Nella medesima normativa non vi è invece nessun riferimento alla tutela di malattie sopravvenute alla tubercolosi e da questa dipendenti, che rientrano quindi nell'ambito riservato alle malattie comuni.
Lo si evince dall'art. 15 del rdl 14 aprile 1939 n. 636, che fa riferimento "al ricovero in luoghi di cura quando siano riconosciuti affetti da forma tubercolare in fase attiva"; dai titoli stessi delle leggi 28 febbraio 1953 n. 86 "Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo", 14 dicembre 1970 n. 1088 "Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi" e 4 marzo 1987 n. 88 "Provvedimenti a favore dei tubercolotici". Peraltro l'art. 2 della citata legge 1088/70 ricollega il diritto all'indennità post sanatoriale a "un periodo di ricovero non inferiore a sessanta giorni di ricovero in luogo di cura per tubercolosi". Ed inoltre l'art. 4 della medesima legge 1088/70 conferisce il diritto all'assegno di cura e sostentamento "agli assicurati ... la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta di almeno due terzi per effetto o in relazione alla malattia tubercolare".
Nella specie lo stesso Tribunale da atto che il ricovero del 1986 era dovuto non a tubercolosi, ma ad una affezione, ossia alla broncopatia cronica ostruttiva riacutizzata 5 che era seguita alla tubercolosi polmonare in soggetto portatore di fibrotorace retratto sinistro come esito della tbc. Si trattava dunque, come gli stessi giudici di merito riconoscono, di ricovero per malattia diversa dalla tubercolosi, e quindi, ancorché costituisse un esito del pregresso, e risalente nel tempo, stato tubercolotico, non rientrava nell'ambito di applicazione delle disposizioni richiamate dal Tribunale. La sentenza impugnata va quindi cassata e non essendovi accertamenti da compiere in conseguenza del principio affermato, la causa può essere decisa nel merito con la conferma della sentenza di primo grado che era addivenuta al rigetto della domanda dell'assicurata. Nulla per le spese dell'intero processo ex ar. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo grado. Nulla per le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001